Sulla ‘valenza’ della
tessera elettorale e sulle modalità di rilascio del duplicato
Cons. di Stato, III, maggio 2017
La tessera elettorale e, di conseguenza, il
suo duplicato, costituiscono una mera certificazione del diritto al voto che è
direttamente riconosciuto dalla legge, funzionale a costituire un titolo di
legittimazione agevolmente verificabile in sede di ammissione dell’elettore
all’esercizio del diritto di voto. Nulla di più. Da ciò deriva, che, una volta
che l’elettore è stato ammesso all’esercizio del diritto di voto, la funzione
certificatoria della tessera raggiunge definitivamente le sue finalità ed
esaurisce i suoi effetti, talché l’esistenza di eventuali irregolarità nel
procedimento di rilascio, che non siano tali da mettere in dubbio il diritto di
elettorato attivo, non ha alcuna refluenza sulla validità del voto [in ordine
alle contestazioni del ricorrente sulla quantità e sulle modalità di rilascio
dei duplicati delle tessere elettorali (“per le suddette elezioni, avrebbe rilasciato
un numero elevato di duplicati delle tessere elettorali, e precisamente 1.164,
in violazione dell’art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Sul totale di n.
1164 richieste, infatti, ben 1094 non conterrebbero alcuna specificazione della
motivazione richiesta, delle 70 dotate di specificazione del motivo, ben 20
sarebbero state ritirate da terzi senza delega, 966 non accluderebbero le
vecchie tessere (esaurite o deteriorate, ecc.), delle 198 richieste con
allegate le vecchie tessere, ben 34 sarebbero state ritirate da terzi senza
delega, 55 recherebbero la specificazione di smarrimento/furto, ma sarebbero
prive di dichiarazione sostitutiva e/o denuncia, 256 sarebbero state esitate
con consegna di duplicati a terzi (di cui solo 182 con specificazione del rapporto
con il richiedente), ma senza alcuna delega”), il Collegio condivide l’arresto
del giudice di primo grado: “anche in mancanza di specificazione della
motivazione per la quale il duplicato è richiesto, è ragionevole presumere,
salva prova contraria, che la ragione della richiesta sia lo smarrimento
dell’originale. Anche la mancata allegazione della copia fotostatica del
documento di identità alla richiesta di duplicato è giustificabile dal fatto
che la dichiarazione è stata resa davanti al funzionario incaricato della
relativa ricezione (come dimostra il timbro e la sigla in calce alle
richieste). E’ altresì plausibile – come sostenuto dall’amministrazione, ed in
assenza di prova contraria - che i duplicati siano stati ritirati da familiari
o conviventi noti all’Ufficio elettorale, trattandosi di Comune di piccole
dimensioni”]
FATTO e DIRITTO
1.Il giorno 5 giugno 2016 si sono svolte nel Comune di V. le
elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale,
elezioni cui hanno partecipato 5 liste, riportanti, all’esito dello scrutinio:
lista “V. sei Tu! N. Sindaco”, voti 2.641, pari al 32%, lista “C. Sindaco Si!”
voti 2.589, pari al 31,74%, lista “F. R. Sindaco”, voti 1.967, lista “M.”, voti
863, lista “N.”, voti 96.
2. Il sig. C., odierno appellante, ha chiesto al Tar Puglia
l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, sul presupposto che il
Comune di V., per le suddette elezioni, avrebbe ilasciato un numero elevato di
duplicati delle tessere elettorali, e precisamente 1.164, in violazione
dell’art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Sul totale di n. 1164
richieste, infatti, ben 1094 non conterrebbero alcuna specificazione della
motivazione richiesta, delle 70 dotate di specificazione del motivo, ben 20
sarebbero state ritirate da terzi senza delega, 966 non accluderebbero le
vecchie tessere (esaurite o deteriorate, ecc.), delle 198 richieste con
allegate le vecchie tessere, ben 34 sarebbero state ritirate da terzi senza
delega, 55 recherebbero la specificazione di smarrimento/furto, ma sarebbero
prive di dichiarazione sostitutiva e/o denuncia, 256 sarebbero state esitate
con consegna di duplicati a terzi (di cui solo 182 con specificazione del
rapporto con il richiedente), ma senza alcuna delega.
3.Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che “le censure
sollevate dai ricorrenti integrano tutt’al più gli estremi di mere irregolarità
nel rilascio dei duplicati che non possono portare all’annullamento dell’intero
procedimento elettorale, incidendo così su un diritto avente rilevanza
costituzionale (art. 48 Cost.), qual è il diritto di voto. In ogni caso, si
osserva che dal modello di richiesta di duplicato allegato al ricorso emerge
che lo stesso contiene la dichiarazione
sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000”.
E’ vero che nel modello allegato il richiedente non ha
indicato la ragione per la quale ha richiesto il duplicato, crocettando la
relativa casella, ma, non avendo allegato la tessera elettorale vecchia, come
hanno osservato gli stessi ricorrenti a pagina 14 del ricorso, si può presumere
che le ragioni della richiesta siano lo smarrimento o il furto della tessera
medesima.
Il Comune di V., inoltre, ha spiegato che la mancata
allegazione della copia fotostatica del documento di identità alla richiesta di
duplicato sarebbe giustificata dal fatto che la dichiarazione è stata resa
davanti al funzionario incaricato della relativa ricezione (come dimostrerebbe
il timbro e la sigla in calce alle richieste) e che i duplicati sono stati
ritirati o dagli interessati ovvero dai conviventi noti all’Ufficio trattandosi
di Comune di piccole dimensioni”
4.Il ricorrente ha proposto appello. Deduce di avere
specificato più volte che il numero di coloro che hanno votato illegittimamente
é talmente alto, vieppiù se rapportato allo scarso margine tra la lista
vincitrice e quella di “C. Sindaco Si!”, da non poter rimane privo di incidenza
sul risultato finale. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo
grado, nel caso di specie, il vizio inficerebbe proprio l'espressione del voto,
nel senso, cioè, che l'elettore avrebbe votato esibendo un titolo, la tessera
elettorale, rilasciata in violazione dell'art. 4 del D.P.R. 8.9.2000 n. 299.
5. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di V. ed il
controinteressato, N.. Osservano, i particolare, le parti resistenti, che anche
a prescindere dalla validità delle tessere elettorali giusto quanto già
affermato dal Tar, la validità o meno dell’attestazione non interferirebbe
comunque con il diritto al voto dell’elettore e con la validità del voto dal
medesimo espresso.
6.La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica
udienza del 4 maggio 2017.
7. Ritiene il Collegio che l’appello non sia fondato.
7.1. Sono del tutto condivisibili le argomentazioni e le
coerenti statuizioni adottate dal Giudice di prime cure. In sintesi, anche in
mancanza di specificazione della motivazione per la quale il duplicato è
richiesto, è ragionevole presumere, salva prova contraria, che la ragione della
richiesta sia lo smarrimento dell’originale. Anche la mancata allegazione della
copia fotostatica del documento di identità alla richiesta di duplicato è
giustificabile dal fatto che la dichiarazione è stata resa davanti al
funzionario incaricato della relativa ricezione (come dimostra il timbro e la
sigla in calce alle richieste). E’ altresì plausibile – come sostenuto
dall’amministrazione, ed in assenza di prova contraria - che i duplicati siano
stati ritirati da familiari o conviventi noti all’Ufficio elettorale,
trattandosi di Comune di piccole dimensioni.
7.2. L’appellante, tuttavia, insiste molto sulla valenza
dell’art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, e contesta la sussunzione,
come operata dal primo giudice, dei vizi derivanti dalla violazione delle
modalità dallo stesso disciplinate, nell’ambito della fattispecie della “mera
irregolarità”.
In sostanza, anche a voler ammettere che i vizi siano solo
procedimentali e non pongano in discussione il diritto d’elettorato attivo, non
potrebbe revocarsi in dubbio – secondo l’appellante -che comunque una
violazione di legge v’è stata e che essa ha riguardato il documento che l’elettore
deve esibire per poter esercitare il voto.
7.3.Il Collegio ritiene che trattasi di una suggestione da
respingere. Ciò che rileva è il nesso tra il procedimento di rilascio del
duplicato della tessera elettorale e la validità del voto espresso dall’elettore
che quel duplicato ha ottenuto sulla base di una incompleta o irregolare
formulazione della domanda, o comunque, in violazione di norme procedimentali
prescritte dalla legge che non attengano alla sussistenza del diritto di
elettorato attivo.
7.3.1.V’è senz’altro un rapporto di connessione fra le due
fattispecie, ma esso non è tale da determinare l’invalidità del voto espresso
dall’elettore ammesso al seggio sulla base della presunzione di validità della
tessera posseduta. La tessera elettorale, e di conseguenza il suo duplicato,
costituiscono infatti una mera certificazione del diritto al voto che è
direttamente riconosciuto dalla legge, funzionale a costituire un titolo di
legittimazione agevolmente verificabile in sede di ammissione dell’elettore all’esercizio
del diritto di voto. Nulla di più.
7.3.2.Al riguardo si osserva, con il conforto della
giurisprudenza assolutamente univoca, che la tessera elettorale, introdotta
dall' art. 13 della Legge n. 120 del 1999, "riflette l'iscrizione del
cittadino nelle liste elettorali e, come tale, è conseguentemente idonea
a dimostrare l'iscrizione medesima” (cfr. Cons. St., V, 23.3.2004 n. 1542).
Essa è destinata a svolgere la stessa funzione del certificato elettorale o,
come più specificamente si esprime l'art. 1 del regolamento attuativo del
predetto art. 13, approvato con D.P.R. n. 299 del 2000 "sostituisce
integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale".
Il regolamento, al successivo secondo comma dell’art. citato, ulteriormente
precisa che "la esibizione della tessera elettorale presso la sezione
elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento di
identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio di voto in
occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria"
7.4. Da ciò deriva, che una volta che l’elettore è stato
ammesso all’esercizio del diritto di voto la funzione certificatoria della
tessera raggiunge definitivamente le sue finalità ed esaurisce i suoi effetti,
talchè l’esistenza di eventuali irregolarità nel procedimento di rilascio, che
non siano tali da mettere in dubbio il diritto di elettorato attivo, non ha
alcuna refluenza sulla validità del voto.
7.5. Nel caso di specie, l’appellante, pur perorando
l’esistenza di un nesso di collegamento invalidante, non contesta affatto il
diritto di elettorato attivo in capo agli elettori ammessi al voto.
7.6. E del resto, ove ciò avesse fatto, della questione non
avrebbe potuto conoscere il giudice amministrativo. E’ noto infatti che in tema
di contenzioso elettorale, “le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto,
l'accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo
alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell'ente
interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti
soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla
Pubblica Amministrazione” (così Cass. civ. Sez. Unite, 12-03-2003, n. 3601).
8.L’appello è pertanto respinto.
9.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite
sostenute dalle parti resistenti, forfettariamente liquidate in €. 1500
(millecinquecento), oltre oneri di legge, a favore di ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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