Atti ‘politici’ e
organi regionali
Tar Liguria 30 marzo 2016, n. 297
L’atto politico è sostanzialmente libero nel
fine da individuare, mentre quello di alta amministrazione si colloca
all’interno dell’esercizio di una funzione ampiamente discrezionale, che deve
tuttavia svolgersi in un ambito finalistico predeterminato dalla normativa.
E’ inammissibile il ricorso del consigliere
regionale contro il ‘silenzio’ (della Regione), sulla (sua) richiesta di essere
dichiarato immune dalla accuse mosse per avere (egli) svolto un’attività di
rilevanza costituzionale, come tale insindacabile dal giudice penale, posto che
l’argomento è oggetto di riserva assoluta degli organi politici dell’ente
dotato delle prerogative stabilite dalla Costituzione
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2015, proposto
dal signor X.X. rappresentato e difeso dall’avvocato professor OMISSIS;
contro
Regione Liguria in persona del presidente in carica
rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS,
Gip presso il Tribunale di Genova,
Tribunale di Genova,
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Gip presso il Tribunale di Genova,
Tribunale di Genova,
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’atto di significazione ed invito a
provvedere notificato il 16.10.2015 alla regione Liguria
per la condanna
della regione Liguria a riscontrare con un provvedimento
espresso l’atto di significazione e diffida formulato dall’interessato, con la
nomina di un commissario ad acta in caso di protratta inerzia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Liguria
visti gli atti e le memorie depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016
il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor X.X. si ritiene leso dal silenzio serbato dalla
regione Liguria in merito all’atto di significazione e diffida inviato il
16.10.2015, per cui ha notificato il ricorso depositato il 29.12.2015, con cui
lamenta:
violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7.8.1990, n. 241 con
riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della legge 11.3.1953, n. 87 ed all’art. 42
dello statuto regionale. Violazione degli artt. 114, 119, 121, 122 comma 4 e
123 comma 1 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 cost., eccesso di
potere per difetto assoluto del presupposto, dell’istruttoria e della
motivazione, sviamento di potere.
violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7.8.1990, n. 241 con
riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della legge 11.3.1953, n. 87 ed all’art. 42
dello statuto regionale, violazione degli artt. 114, 119, 121 comma , 122 comma
4 e 123 comma 1 della Costituzione, violazione del principio di buon andamento
ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 cost., eccesso di
potere per difetto assoluto del presupposto, dell’istruttoria e della
motivazione, sviamento di potere.
E’ proposta la domanda risarcitoria.
La regione Liguria si è costituita in giudizio con atto
depositato il 3.2.2016 con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Le parti hanno poi depositato memorie e documenti.
Il ricorrente ha svolto la funzione di consigliere della
regione Liguria dal 2005 al 2015, ed in relazione a tale incarico ne è stato
chiesto il rinvio al giudizio del tribunale di Genova per il delitto di
peculato continuato in concorso con il capogruppo consiliare per avere:
OMISSIS
Egli si è difeso nel corso delle indagini preliminari e nella
fase successiva agli atti del PM di cui agli artt. 416 e seguenti del cpp
osservando di essersi attenuto alle direttive del consiglio, ed in particolare
a quelle emanate dal capogruppo consiliare del raggruppamento politico di
appartenenza, essendo questi il soggetto avente la qualifica di pubblico
ufficiale rilevante per la configurazione della contestata fattispecie di cui
all’art. 314 cp.
Non è noto quale sia stato il rilievo attribuito nel corso
dell’udienza preliminare a tali difese, ma in questa sede il ricorrente lamenta
il silenzio serbato dall’amministrazione regionale sulla sua richiesta di
essere dichiarato immune dalla accuse mosse per avere egli svolto un’attività
di rilevanza costituzionale, come tale insindacabile dal giudice penale ed
eventualmente da quello contabile.
La ricostruzione contenuta nel ricorso muove dalla collocazione
della regione nel disegno costituzionale dei poteri dello Stato, richiama le
innovazioni apportate alla materia della riforma costituzionale del 2001 e
conclude con l’affermazione dell’obbligo in capo alla regione Liguria di
tutelare la propria autonomia politica ed organizzativa dagli altri poteri
dello Stato. In tale contesto la resistente sarebbe risultata inadempiente
rispetto alle prescrizioni che derivano dalle disposizioni costituzionali
denunciate allorché non ha riscontrato la significazione e diffida notificata:
essa avrebbe infatti dovuto dar corso all’impulso così ricevuto e proporre il
conflitto di attribuzioni avanti alla corte costituzionale al fine di
conseguire il dovuto rispetto alla propria autonomia autorizzativa a fronte
dell’ingerenza dell’autorità giudiziaria.
Così riassunte le censure, il ricorso va innanzitutto
dichiarato ricevibile, posto che la giurisprudenza della corte costituzionale
(sentt. 10.4.2003, n. 116 e 30.1.2004, n. 58) ha chiarito che la legge ha
inteso svincolare la proposizione dei ricorsi quale è quello in esame
dall’osservanza dei termini decadenziali, così da favorire la decisione delle
questioni di natura politico-costituzionale che vengono proposte.
L’oggetto di tali contese fuoriesce per lo più dall’ambito che
caratterizza le controversie ordinariamente rimesse alla decisione dei giudici,
sì che già la legge 31.3.1877, n. 3761 in termini di conflitti di attribuzione
aveva sottrarre la loro deduzione dall’osservanza delle cadenze che invece sono
imposte per le liti comuni. In tal senso l’omessa indicazione di ogni termine
da parte della legge 11.3.1953, n. 87 ha il preciso significato indicato, cosa
che induce a disattendere l’eccezione di tardività formulata dalla regione
Liguria.
Nel merito si può osservare che la descrizione degli assetti
costituzionali richiamati può prescindere dalle innovazioni che la riforma
introdotta dalla legge costituzionale 20.4.2012, n. 1 ha apportato alla legge
fondamentale, posto che l’art. 6 della novella ha postergato all’esercizio 2014
l’efficacia delle norme introdotte, e così ad un’epoca successiva alle condotte
contestate. Tale riforma ha prestato particolare attenzione alla finanza della
cosa pubblica, sì che in qualche misura l’autonomia regionale potrà essere in
futuro posposta rispetto a “…l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del
debito pubblico…”; tuttavia la norma transitoria citata esclude la possibilità di
conoscere la presente fattispecie anche nell’ottica della novella
costituzionale citata.
Ciò premesso, l’enunciazione delle doglianze muove da un
profilo che non può essere condiviso dal tribunale, derivando da ciò
l’inammissibilità del ricorso.
Il presupposto dell’esposizione in diritto è infatti nel senso
che a seguito della diffida del consigliere X.X. la regione Liguria avrebbe dovuto esprimersi
con un atto ufficiale di proposizione del conflitto di attribuzioni insorto tra
lo Stato (il tribunale di Genova) ed essa regione (art. 134 cost), ovvero
denegando la sussistenza della violazione ascritta dalla magistratura: tale
determinazione costituirebbe un atto di alta amministrazione, sì che il
silenzio denunciato sarebbe giustiziabile avanti al tribunale amministrativo
adito, non dovendosi con ciò fare applicazione dell’art. 7, primo comma ultimo
capoverso del d.lvo 2.7.2010, n. 104 che esclude il potere del giudice
amministrativo di sindacare gli atti politici.
La differenziazione tra gli atti politici e quelli di alta
amministrazione è stata oggetto di riflessioni si può dire sin
dall’individuazione della nozione di Stato di diritto, essendo sempre risultata
necessaria l’enucleazione di una sfera di attribuzioni riservata alla politica
nella quale gli altri poteri non possono intromettersi.
Tale vicenda ha avuto risvolti particolari nell’ordinamento
italiano, attese le alterne vicende conosciute nel tempo dai rapporti tra i
poteri statuali.
La
Costituzione vigente ha scandito in modo preciso gli ambiti di
attribuzione delle funzioni riconosciute, ma anche il disegno così delineato
nel 1948 è stato toccato dai mutamenti occorsi nella società italiana. Va
notato al riguardo che la possibilità di esercitare un sindacato giudiziale
sugli atti politici ovvero di altra amministrazione è stata regolata per molto
tempo dal testo unico sul consiglio di Stato del 1924, a cui è stata data con
gli anni una lettura sempre più aderente al testo costituzionale.
In oggi sono intervenuti dapprima la legge istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali e successivamente il codice del processo
amministrativo che si sono tuttavia limitati a ribadire l’inammissibilità delle
impugnazioni avverso gli atti politici, demandando alla giurisprudenza la
delimitazione del mutevole confine tra le due ipotesi.
La distinzione operata tra le due ipotesi è nel senso che
l’atto politico è sostanzialmente libero nel fine da individuare, mentre quello
di alta amministrazione si colloca all’interno dell’esercizio di una funzione
ampiamente discrezionale, che deve tuttavia svolgersi in un ambito finalistico
predeterminato dalla normativa.
In giurisprudenza sono stati ricompresi tra i provvedimenti
impugnabili, perché esercizio dell’attività di alta amministrazione, la
soppressione di un’ambasciata italiana, la scelta per la provvista delle alte
cariche pubbliche, la nomina di un difensore civico, l’atto governativo di
superamento dell’esito di una conferenza dei servizi (art. 14-quater della
legge 7.8.1990, n. 241), la nomina del presidente di un conservatorio di
musica, la conferma o la mancata conferma del direttore generale di un’azienda
sanitaria, la nomina e la revoca degli assessori regionali; un esame delle
ipotesi considerate induce a ritenere che si tratta comunque di determinazioni
che restano nell’ambito della funzione amministrativa, quella cioè che deve
provvedere alla gestione della cosa pubblica in nome dei cittadini o di parte
di essi affinché la vita associata risulti il più possibile desiderabile.
Se ne conclude sul punto che le norme non possono descrivere
con precisione tutte le ipotesi che la realtà sottopone alla funzione pubblica,
sì che in alcuni casi è opportuno che talune autorità, in genere di vertice,
abbiano una sfera di discrezionalità particolarmente ampia per conformare al
meglio le situazioni giuridiche allo stato effettivo delle cose.
Diversa è stata l’individuazione della categoria degli atti
politici, che sono previsti dall’ordinamento per la libertà dei fini che li
caratterizza, e nell’ordinamento attuale sono più strettamente legati alla
natura elettiva diretta od indiretta degli organi titolati alla loro adozione.
In giurisprudenza (in termini la già citata decisione
10.4.2003, n. 116 della corte costituzionale) è stato chiarito che la
commistione di funzioni che induce ad individuare l’atto politico si rinviene
in special modo allorché un soggetto dotato di attribuzioni pubbliche
interviene in un ambito di possibile pertinenza di altro ente, anch’esso
titolare di mansioni di generale interesse.
Poste tali premesse va condivisa la narrativa del ricorso nella
parte in cui sottolinea che la giurisprudenza ha via via limitato lo spazio
assegnato dall’ordinamento agli atti politici: si è registrato con ciò
l’ampliamento del perimetro che la giurisdizione ha ritenuto di sua competenza,
in quanto organo deputato al controllo dell’esercizio di un potere
amministrativo che non può sottrarsi alle previsioni degli artt. 24 e 113 cost.
Non di meno la
Costituzione individua degli spazi di azione in cui gli
organi più elevati dello Stato o degli enti previsti dalla norma fondamentale
si esprimono liberi nei fini, perseguendo gli interessi di maggior rilievo per
la collettività: al riguardo è possibile operare un istruttivo rinvio alla
decisione 29.5.2014, n. 2792 del consiglio di Stato nella parte in cui ha
distinto l’attività (di alta amministrazione) di una commissione istituita per
legge nell’ambito del ministero della marina mercantile incaricata di fornire
pareri su un contenzioso diplomatico insorto con uno stato estero, e l’atto
ministeriale (politico) di accoglimento o diniego del parere stesso.
In tale fattispecie la funzione di verifica dell’interesse
nazionale eventualmente da tutelare viene demandata dapprima ad un organo
tecnico che pondera l’interesse nazionale alla composizione della controversia
ed alle eventuali modalità per giungere a ciò, mentre il ministro deve
apprezzare in modo insindacabile come dar tutela al naviglio nazionale nei
confronti di uno stato straniero.
Il caso qui in esame riguarda invece i rapporti più delicati
tra un potere statuale e quello regionale: il tribunale di Genova ha aperto il
procedimento nei confronti dell’interessato svolgendo la funzione
costituzionalmente garantita di determinare in modo definitivo (proscioglimento
o condanna) il potere di giudizio attribuitogli.
La
Regione Liguria ha a sua volta una sfera intangibile di
attribuzioni che la
Costituzione riconosce e tutela al fine dar corpo ai principi
di autonomia (artt. 5 e 114 cost.) che costituiscono un fondamento dell’ordinamento
vigente; in tal senso è stato chiarito (corte costituzionale 1.10.2003, n. 303)
che la regione ha una posizione ordinamentale differente dal comune, posto che
solo il primo dei due enti citati ha la capacità esser parte avanti la corte
costituzionale al di fuori di quanto accade nel corso dei comuni giudizi già
instaurati; soltanto lo Stato e la regione possono chiedere la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una legge che ritengono lesiva delle rispettive
attribuzioni, ovvero possono adire la corte ai sensi dell’art. 134 cost.
La vicenda rientra pertanto in un ambito simile a quello
definito recentemente dalla corte costituzionale (sent. 7.7.2015, n. 137)
allorché ha operato la ricognizione di quali sono i presupposti necessari per ritenere
sussistente il conflitto tra i poteri, sì che la soluzione di tali vertenze o
l’eventuale decisione di proporle non può rientrare tra gli atti di alta
amministrazione.
Ed a tale proposito non può ritenersi che la formulazione
letterale dell’art. 7 del cpa citato limiti al solo governo della Repubblica la
possibilità di adottare degli atti liberi nei fini che si sottraggono al
controllo del giudice, posta la condivisibilità sul punto delle argomentazioni
spese dal ricorrente stesso sulla rilevanza costituzionale delle regioni. Tali
enti sono infatti abilitati a promuovere i conflitti previsti dal ricordato
art. 134 cost, ma la loro decisione in tal senso non è sindacabile in questa
sede, trattandosi di un ambito rimesso alla discrezione politica e non alla
funzione amministrativa.
Oltre a ciò la conclusione assunta circa l’impossibilità per un
consigliere regionale di sindacare la determinazione del consiglio di cui egli
fa parte di adire o di non adire la corte costituzionale ai sensi dell’art. 134
cost. si lascia preferire in forza di un’altra considerazione.
La maggior parte delle comuni attività giurisdizionali
presuppone la sussistenza della situazione di controinteresse, ovvero – per
giungere al concreto- la possibilità che l’eventuale determinazione del
consiglio o di altri organi regionali di adire la corte costituzionale sia
contestata in causa da altri soggetti. Così opinando si giungerebbe al
trasferimento in sede contenziosa del confronto politico, una situazione la cui
configurabilità è stata sempre negata dalla giurisprudenza (ad esempio tar
Puglia, Lecce, 28.11.2013, n. 2388) allorché si tratta dell’impugnazione da
parte dei consiglieri comunali delle deliberazioni dell’organo di cui essi
stessi fanno parte.
La tesi esposta porterebbe quindi a conseguenze opposte a
quelle che sembra desiderare il ricorrente, che intende invece tutelare
l’autonomia degli organi elettivi dalle ingerenze degli altri poteri dello
Stato.
E’ poi rinvenibile un’ulteriore discrasia nella narrativa
contenuta nell’atto di impugnazione, nella parte in cui il ricorrente allega
l’opportunità di ampliare la sfera delle attribuzioni del giudice
amministrativo al fine di conculcare quelle del giudice penale; il collegio
rileva allora che, volendolo, la regione Liguria avrebbe potuto opporre avanti
alla corte costituzionale la sua riserva di potestà a fronte dell’attività del
giudice penale, sì che in tale caso la sede investita sarebbe stata idonea a
pronunciarsi in materia.
Quel che non può condividersi è invece l’allegazione della
sussistenza di un obbligo della regione di pronunciarsi sull’argomento che è
oggetto di riserva assoluta degli organi politici dell’ente dotato delle
prerogative stabilite dalla Costituzione.
In conclusione il ricorso è inammissibile e le spese vanno
compensate attesa la complessità della natura del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Dichiara inammissibile il ricorso a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento