Nulla osta al
matrimonio e libertà religiosa.
Trib. Castrovillari 23 febbraio 2016
Subordinare il rilascio del nulla
osta al matrimonio, ex art. 116 c.c., alla conversione all’Islam del nubendo
non musulmano, viola il diritto di libertà religiosa e il diritto fondamentale
della persona di costruire una famiglia, attraverso il matrimonio liberamente
contratto, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 8 e 29 29 Cost. [Sulla base
del principio, il tribunale ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell’ufficiale
dello stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, ordinando allo
stesso di procedervi. Sul versante delle spese, il tribunale le ha compensate
“in ragione dell’esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della
vicenda fattuale, idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle
rispettive ragioni delle parti”]
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