Corte di Giustizia UE 1° marzo 2016, (cause riunite) nn.
C-443/14 e C-444/14
Rinvio pregiudiziale – Convenzione relativa allo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Articoli 23 e 26 –
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE –
Norme relative al contenuto della protezione internazionale – Status di
protezione sussidiaria – Articolo 29 – Protezione sociale –
Condizioni di accesso – Articolo 33 – Libertà di circolazione
all’interno dello Stato membro ospitante – Nozione –
Restrizione – Obbligo di residenza in un luogo determinato –
Trattamento differente – Comparabilità delle situazioni –
Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti
amministrativi – Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione
1) L’articolo 33 della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario
dello status di protezione sussidiaria – come gli obblighi controversi nei
procedimenti principali – costituisce una restrizione della libertà di
circolazione garantita dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale
misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio
dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare
temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con
l’obbligo di residenza.
2) Gli articoli 29 e 33 della direttiva
2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un
beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – al fine di
realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di
dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la
normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta
nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti
nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie,
politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale
Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.
3) L’articolo 33 della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un
beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di
facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che
ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile
non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di
paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da
quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali
percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di
protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente
paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini
di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro
interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al
diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio
verificare.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1° marzo 2016
Nelle cause riunite C‑443/14 e C‑444/14,
aventi ad oggetto delle domande di pronuncia
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema amministrativa federale, Germania), con
decisioni del 19 agosto 2014, pervenute in cancelleria il 25 settembre 2014,
nei procedimenti
Kreis
Warendorf
contro
Ibrahim
Alo (C‑443/14)
e
Amira Osso
contro
Region Hannover (C‑444/14),
con l’intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim
Bundesverwaltungsgericht (C‑443/14 e C‑444/14),
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, C. Toader,
D. Šváby, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione,
A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan,
M. Berger, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 luglio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
Kreis Warendorf, da L. Tepe, in qualità di agente;
– per il
sig. Alo, da S. Bulut, Rechtsanwalt;
– per la
sig.ra Osso, da S. Ziesemer e K.‑S. Janutta, Rechtsanwältinnen;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou‑Durande e W. Bogensberger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 6 ottobre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli
29 e 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU L 337, pag. 9).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito di due procedimenti che vedono
contrapposti, rispettivamente, il Kreis Warendorf (Amministrazione
circondariale di Warendorf) al sig. Alo, quanto alla causa C‑443/14, e la
sig.ra Osso alla Region Hannover (Regione di Hannover), quanto alla causa
C‑444/14, in merito all’obbligo di residenza che accompagna i permessi di
soggiorno del sig. Alo e della sig.ra Osso.
Contesto normativo
Convenzione di Ginevra
3 La Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des
traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è
entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal Protocollo
relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967,
entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di
Ginevra»).
4 L’articolo
23 di tale convenzione, intitolato «Assistenza pubblica», enuncia quanto segue:
«In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli
Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente nel loro
territorio lo stesso trattamento che ai loro cittadini».
5 Sotto
il titolo «Libertà di circolazione», l’articolo 26 di detta convenzione prevede
quanto segue:
«Ogni Stato Contraente concederà ai rifugiati che si
trovano regolarmente nel suo territorio il diritto di eleggervi il loro luogo
di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni istituite dalla
normativa applicabile in generale agli stranieri nelle medesime circostanze».
Diritto dell’Unione
6 I
considerando 3, 4, 6, 8, 9, 16, 23, 24, 33 e 39 della direttiva 2011/95 sono
così formulati:
«(3) Il
Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in
materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della
convenzione di Ginevra (…).
(4) La
convenzione di Ginevra (…) [costituisce] la pietra angolare della disciplina
giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.
(…)
(6) Le
conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato dovrebbe
essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che
offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione
internazionale.
(…)
(8) Nel Patto
europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il
Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati
membri per quanto riguarda la concessione della protezione [e le forme di
quest’ultima] e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di
procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare
l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di
asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.
(9) Nel
programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il
raggiungimento dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di
protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su
uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale,
conformemente all’articolo 78 [TFUE].
(...)
(16) La presente direttiva rispetta i
diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (…)
(…)
(23) Dovrebbero
essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di
rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati
membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra.
(24) È
necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti
asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
di Ginevra.
(…)
(33) Inoltre è opportuno stabilire i
criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione
sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e
supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione
di Ginevra.
(…)
(39) In risposta alla richiesta del
programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte
salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello
status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi
diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente
direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità».
7 L’articolo
20, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, contenuto nel capo VII di
quest’ultima, disciplinante il contenuto della protezione internazionale,
dispone quanto segue:
«1. Le disposizioni
del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di
Ginevra.
2. Le disposizioni
del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato».
8 L’articolo
29 della medesima direttiva, intitolato «Assistenza sociale», recita:
«1. Gli Stati membri
provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello
Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla
stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.
2. In deroga alla
regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare
l’assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione
sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo
stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i
cittadini dello Stato membro in questione».
9 L’articolo
32 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri
provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a
un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini
di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.
2. Pur autorizzando
la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei beneficiari di
protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per attuare politiche
dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di
protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso
all’alloggio».
10 L’articolo
33 della direttiva 2011/95, intitolato «Libera circolazione nel territorio
dello Stato membro», dispone quanto segue:
«Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione
internazionale la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale
secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi
terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori».
Diritto tedesco
11 L’articolo
12 della legge disciplinante il soggiorno, le attività economiche e
l’integrazione degli stranieri nel territorio tedesco (Gesetz über den
Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im
Bundesgebiet), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella versione
applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«AufenthG»), stabilisce
quanto segue:
«(1) Il titolo di
soggiorno è rilasciato per il territorio federale. Resta ferma la sua validità
in base alle disposizioni della Convenzione applicativa dell’Accordo di
Schengen riguardo al soggiorno nel territorio delle Parti contraenti.
(2) Il visto e il
permesso di soggiorno possono essere rilasciati e prorogati con imposizione di
determinate condizioni. Ad essi possono essere collegati, anche a posteriori,
determinati obblighi, tra cui in particolare una limitazione territoriale».
12 La
circolare amministrativa generale relativa all’AufenthG (Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum AufenthG) del 26 ottobre 2009 è formulata nei
seguenti termini:
«12.2.5.2.1 L’obbligo di residenza in un luogo
determinato costituisce in particolare un mezzo adatto ad impedire, mediante un
vincolo territoriale, l’insorgere di oneri fiscali sproporzionati a carico di
determinati Länder o comuni a motivo della presenza di beneficiari stranieri
delle prestazioni sociali. L’imposizione di simili obblighi può anche
contribuire a evitare la concentrazione di stranieri dipendenti dalle
prestazioni sociali in determinati territori e la conseguente formazione di
aree socialmente a rischio, con le relative ripercussioni negative
sull’integrazione degli stranieri. L’adozione di siffatte misure è giustificata
anche al fine di vincolare gli stranieri con particolari esigenze di
integrazione a un determinato luogo, affinché possano ivi sfruttare le
opportunità di integrazione offerte.
12.2.5.2.2 In tale contesto, nei confronti dei
titolari di un permesso di soggiorno ai sensi del capo 2, sezione 5,
dell’AufenthG o di un titolo di residenza permanente ai sensi dell’articolo 23,
paragrafo 2, della medesima legge, sono imposti e mantenuti obblighi di
residenza se e fintantoché essi percepiscono prestazioni ai sensi del libro II
o del libro XII del codice della previdenza sociale [(Sozialgesetzbuch)] o ai
sensi della legge sulle prestazioni a favore dei richiedenti asilo
[(Asylbewerberleistungsgesetz)]».
13 Secondo
le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, tali disposizioni
amministrative della circolare suddetta si applicano unicamente ai cittadini
stranieri ai quali sia concesso un permesso di soggiorno per ragioni
umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale. Risulta altresì da
detta decisione che, in base alla giurisprudenza del giudice del rinvio, non è
consentito imporre ai cittadini di paesi terzi beneficianti dello status di
rifugiato un obbligo di residenza al solo scopo di assicurare un’adeguata
ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
14 Il
sig. Alo e la sig.ra Osso sono cittadini siriani. Essi si sono recati
in Germania, rispettivamente, nell’anno 1998 e nell’anno 2001, ed ivi hanno
entrambi presentato, senza successo, una domanda di asilo. Essi hanno poi
risieduto in tale Stato membro beneficiando di autorizzazioni provvisorie.
Dall’inizio della procedura di richiesta d’asilo, essi hanno beneficiato
dell’assistenza sociale.
15 A
seguito della presentazione di nuove domande di asilo, essi si sono visti
riconoscere, dall’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge), lo status di protezione sussidiaria.
16 Il
permesso di soggiorno rilasciato al sig. Alo mediante decisione
dell’Amministrazione circondariale di Warendorf in data 12 ottobre 2012 e
quello rilasciato alla sig.ra Osso mediante decisione della Regione di
Hannover in data 5 aprile 2012 prevedevano l’obbligo per detti interessati di
stabilire il proprio luogo di residenza, rispettivamente, nella città di Ahlen
(Germania) e nella Regione di Hannover, esclusa la capitale del Land della
Bassa Sassonia. Nelle loro decisioni, le autorità summenzionate si sono fondate
sui punti 12.2.5.2.1 e 12.2.5.2.2 della circolare amministrativa generale
relativa all’AufenthG.
17 Nei
due procedimenti pendenti dinanzi al giudice nazionale, il sig. Alo e la
sig.ra Osso si oppongono all’obbligo di residenza che è stato loro
imposto. I ricorsi da essi proposti sono stati respinti in primo grado.
18 L’appello
interposto dal sig. Alo dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein‑Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania
Settentrionale‑Westfalia) è stato accolto. Tale giudice ha annullato l’obbligo
di residenza ed ha, in sostanza, ritenuto che la decisione dell’Amministrazione
circondariale di Warendorf si ponesse in contrasto con il combinato disposto
degli articoli 28, paragrafo 1, e 32 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio,
del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12), disposizioni
corrispondenti agli articoli 29, paragrafo 1, e 33 della direttiva 2011/95.
19 Per
contro, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo
superiore del Land della Bassa Sassonia) ha respinto l’appello proposto dalla
sig. Osso. Tale giudice ha in particolare ritenuto che la decisione
impugnata fosse conforme ai testi normativi applicabili a motivo della
percezione di talune prestazioni sociali da parte della sig.ra Osso.
Inoltre, esso ha affermato che tale decisione non si poneva in contrasto con il
diritto internazionale o il diritto dell’Unione.
20 Il
Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema amministrativa federale) è stato
successivamente adito con ricorsi per «Revision» proposti rispettivamente
dall’Amministrazione circondariale di Warendorf e dalla sig.ra Osso contro
le sentenze emesse dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein‑Westfalen
(Tribunale amministrativo superiore del Land Renania Settentrionale‑Westfalia)
e del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo
superiore del Land della Bassa Sassonia).
21 Alla
luce di tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema
amministrativa federale) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono formulate in termini
identici nelle cause C‑443/14 e C‑444/14:
«1) Se
l’obbligo di fissare il luogo di residenza in una zona territorialmente
circoscritta (comune, circondario, regione) dello Stato membro integri una
restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 33 della
direttiva 2011/95, qualora lo straniero possa altrimenti circolare e
soggiornare liberamente nel territorio nazionale di detto Stato membro.
2) Se un
obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di
protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della
direttiva 2011/95, qualora esso sia fondato sull’esigenza di pervenire a
un’adeguata ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche tra i
diversi enti erogatori all’interno del territorio nazionale.
3) Se un
obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di
protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della
direttiva 2011/95, qualora esso sia fondato su ragioni di politica migratoria o
dell’integrazione, ad esempio al fine di evitare che il ripetuto insediamento
di stranieri in determinati comuni o circondari porti alla formazione di aree
socialmente a rischio. Se, a tal fine, siano sufficienti ragioni astratte di
politica migratoria o dell’integrazione, oppure se tali ragioni debbano essere
concretamente accertate».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con
la prima questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33 della direttiva
2011/95 debba essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto
ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria – come gli
obblighi controversi nei procedimenti principali – costituisce una
restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo di cui sopra,
anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi
liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e
di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo
designato con l’obbligo di residenza.
23 Ai
sensi dell’articolo 33 della direttiva 2011/95, gli Stati membri concedono ai
beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all’interno
del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per
altri cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel loro territorio.
24 Il
tenore letterale di questo articolo non consente, di per sé solo, di stabilire
se esso implichi unicamente che i beneficiari di protezione internazionale
devono potersi spostare liberamente nel territorio dello Stato membro che ha
concesso tale protezione, oppure se esso significhi anche che detti beneficiari
devono poter scegliere il luogo della loro residenza in questo territorio.
25 Il
fatto che l’articolo 33 della direttiva 2011/95 sia intitolato «Libera
circolazione» non può essere sufficiente per dissipare le ambiguità risultanti
dal suo tenore letterale. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 34 delle sue conclusioni, l’uso di questa espressione nel diritto
dell’Unione non è univoco, in quanto alcune disposizioni di tale diritto
distinguono esplicitamente la libertà di circolazione dalla libertà di
scegliere il luogo della propria residenza, mentre altre impiegano
l’espressione «libertà di circolazione» in un senso che ricomprende anche il
diritto di scegliere il luogo della propria residenza.
26 Inoltre,
se è vero che, nella versione in lingua tedesca della direttiva 2011/95, il
titolo dell’articolo 33 di quest’ultima, vale a dire «Freizügigkeit innerhalb
eines Mitgliedstaats», potrebbe essere letto come indicante che la libertà di
circolazione sancita da tale articolo ricomprende il diritto di scegliere il
luogo della propria residenza, altre versioni linguistiche della medesima
direttiva, e in particolare quelle in lingua spagnola, danese, inglese,
francese e italiana, non corroborano un’interpretazione siffatta.
27 Orbene,
secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in
una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non
può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di questa disposizione
ovvero vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni
linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere
interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti
in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni
linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione
dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della
normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza GSV, C‑74/13,
EU:C:2014:243, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
28 A
questo proposito, occorre rilevare come dai considerando 4, 23 e 24 della
direttiva 2011/95 risulti che la
Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della
disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e
che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto di tale status
sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati
membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni
(v., per analogia, sentenza Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11,
EU:C:2012:826, punto 42).
29 L’interpretazione
delle disposizioni di detta direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce
dell’economia generale e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti contemplati
dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve altresì essere
compiuta, come risulta dal considerando 16 della direttiva 2011/95, nel
rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza Abed El Karem El Kott
e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
30 Inoltre,
risulta dal considerando 3 della direttiva 2011/95 che, ispirandosi alle
conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il legislatore dell’Unione ha
inteso fare in modo che il regime di asilo europeo che tale direttiva
contribuisce a definire fosse fondato sull’applicazione, in ogni sua
componente, della Convenzione di Ginevra.
31 Tali
considerazioni, in quanto riferentisi alla Convenzione di Ginevra, sono in
linea di principio pertinenti unicamente per quanto riguarda le condizioni di
riconoscimento dello status di rifugiato nonché il contenuto di tale status,
dato che il regime previsto da detta convenzione si applica soltanto ai
rifugiati e non ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria,
protezione questa che – secondo quanto risulta dai considerando 6 e 33
della direttiva 2011/95 – mira a completare la protezione dei rifugiati
sancita dalla convenzione suddetta (v., in tal senso, sentenze Diakité, C‑285/12,
EU:C:2014:39, punto 33, e N., C‑604/12, EU:C:2014:302, punto 31).
32 Tuttavia,
i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore
dell’Unione ha voluto, in risposta all’invito del programma di Stoccolma,
istituire uno status uniforme a favore dell’insieme dei beneficiari di
protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere
ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli
stessi benefici di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e
oggettivamente giustificate.
33 Così,
il capo VII di detta direttiva, relativo al contenuto della protezione
internazionale, si applica, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva stessa, tanto ai rifugiati quanto ai beneficiari dello status di
protezione sussidiaria, ove non sia diversamente indicato.
34 Se
è pur vero che alcuni articoli di questo capo della direttiva contengono
un’indicazione siffatta, va però constatato che l’articolo 33 non è uno di
essi. Tale articolo precisa, al contrario, che la libertà «di circolazione» da
esso sancita è garantita «ai beneficiari di protezione internazionale», il che
implica che i rifugiati e i beneficiari dello status di protezione sussidiaria
sono, sotto questo aspetto, sottoposti al medesimo regime.
35 Orbene,
l’articolo 26 della Convenzione di Ginevra, che garantisce ai rifugiati il
beneficio della libertà di circolazione, stabilisce espressamente che tale
libertà comprende non soltanto il diritto di circolare liberamente nel
territorio dello Stato che ha concesso lo status di rifugiato, ma anche il
diritto di scegliere il proprio luogo di residenza in tale territorio. Nessun
elemento induce a ritenere che il legislatore dell’Unione abbia effettuato la
scelta di riprendere, nella direttiva 2011/95, soltanto il primo di questi diritti,
e non il secondo.
36 Date
tali circostanze, un’eventuale interpretazione dell’articolo 33 della citata
direttiva nel senso che tale norma non conferisce ai beneficiari dello status
di protezione sussidiaria il diritto di scegliere il luogo della loro residenza
nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione,
implicherebbe che tale diritto sarebbe garantito soltanto ai rifugiati e
creerebbe così, malgrado l’assenza di un’indicazione esplicita in tal senso
nella direttiva suddetta, una distinzione, contraria all’obiettivo ricordato ai
punti 32 e 33 della presente sentenza, quanto al contenuto della protezione
garantita sotto questo aspetto ai rifugiati, da un lato, e ai beneficiari dello
status di protezione sussidiaria, dall’altro.
37 Pertanto,
occorre interpretare l’articolo 33 della medesima direttiva nel senso che esso
impone agli Stati membri di riconoscere ai beneficiari di protezione
internazionale la facoltà di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato
membro che ha concesso tale protezione e, al tempo stesso, quella di scegliere
il luogo della propria residenza in tale territorio.
38 La
precisazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/95,
secondo cui la prassi nazionale di distribuire sul territorio nazionale i
beneficiari di protezione internazionale è autorizzata, non vale a rimettere in
discussione la conclusione di cui sopra.
39 Infatti,
la suddetta precisazione deve essere intesa, alla luce della finalità
dell’articolo sopra citato, come mirante unicamente a consentire agli Stati
membri di inserire tale prassi nella loro politica di accesso all’alloggio.
40 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla prima questione sollevata
in ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l’articolo 33 della
direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un obbligo di
residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione
sussidiaria – come gli obblighi controversi nei procedimenti principali –
costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita
dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto
beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha
concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio
al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza.
Sulla seconda questione
41 Con
la seconda questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 29 e 33 della direttiva
2011/95 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un
beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – al fine di
realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di
tali prestazioni tra i diversi enti competenti in materia.
42 Per
quanto riguarda l’articolo 33 di detta direttiva, se certo dalla risposta
fornita alla prima questione pregiudiziale consegue che l’imposizione di un
obbligo di residenza come quelli controversi nei procedimenti principali
costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita
dall’articolo di cui sopra, occorre però rilevare come tale articolo consenta
alcune restrizioni di questa libertà.
43 Tuttavia,
l’articolo 33 della direttiva 2011/95 precisa che il diritto dei beneficiari di
protezione internazionale di circolare liberamente deve poter essere esercitato
secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi
terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro che ha concesso
detta protezione.
44 L’articolo
26 della Convenzione di Ginevra, il quale, alla luce delle considerazioni
esposte nei punti da 28 a 37 della presente sentenza, è pertinente al fine di
stabilire la portata della libera circolazione dei beneficiari dello status di
protezione sussidiaria, stabilisce, per parte sua, che la libertà di
circolazione viene concessa ai rifugiati fatte salve le limitazioni istituite
dalla normativa applicabile in generale agli stranieri nelle medesime
circostanze.
45 Ne
consegue che, in virtù dell’articolo 33 della direttiva 2011/95, i beneficiari
dello status di protezione sussidiaria non possono, in linea di principio,
essere assoggettati, per quanto riguarda la scelta del luogo della loro
residenza, ad un regime più restrittivo di quello applicabile agli altri
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro che ha
concesso detta protezione.
46 Orbene,
risulta dalla decisione di rinvio che un obbligo di residenza viene imposto, al
fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione
di talune prestazioni sociali specifiche (in prosieguo: l’«aiuto sociale») tra
i diversi enti competenti in materia, nei confronti di quelli tra i cittadini
di paesi terzi che, da un lato, siano autorizzati a soggiornare per ragioni
umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, ad esclusione dei
rifugiati, e che, dall’altro, percepiscano l’aiuto sociale.
47 Pertanto,
sotto questo aspetto, la normativa nazionale in questione nei procedimenti
principali assoggetta i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad
un regime più restrittivo di quello applicabile, in generale, ai rifugiati e ai
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio tedesco per
ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto
internazionale.
48 Quanto
all’articolo 29 della direttiva 2011/95, occorre rilevare che il paragrafo 1 di
tale articolo stabilisce una regola generale secondo cui i beneficiari di
protezione internazionale ricevono, nello Stato membro che ha concesso tale
protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato
membro in questione. Tale regola implica, in particolare, che l’accesso di tali
beneficiari all’assistenza sociale non deve essere subordinato al soddisfacimento
di condizioni che non siano imposte ai cittadini dello Stato membro che ha
concesso la suddetta protezione.
49 L’articolo
29, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che gli Stati membri possono
derogare alla regola suddetta limitando l’assistenza sociale concessa ai
beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.
Tuttavia, risulta chiaramente da tale disposizione che, quando uno Stato membro
decide di derogare alla regola summenzionata, tali prestazioni essenziali
devono essere erogate secondo le stesse condizioni di ammissibilità previste
per i cittadini dello Stato membro in questione.
50 Ne
consegue che, nelle due ipotesi contemplate dall’articolo 29 della direttiva
2011/95, le condizioni di accesso dei beneficiari dello status di protezione
sussidiaria all’assistenza sociale loro offerta dallo Stato membro che ha
concesso la protezione suddetta devono essere identiche a quelle previste per
l’erogazione di tale assistenza ai cittadini di questo stesso Stato membro.
51 L’articolo
23 della Convenzione di Ginevra, il quale, alla luce delle considerazioni
esposte ai punti da 28 a 37 della presente sentenza, è pertinente per
interpretare l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, conferma l’analisi
di cui sopra, nella misura in cui esso precisa che, in materia di assistenza e
di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti
regolarmente nel loro territorio lo stesso trattamento che ai loro cittadini.
52 Orbene,
risulta dalle considerazioni di cui al punto 46 della presente sentenza che
obblighi di residenza come quelli controversi nei procedimenti principali
vengono imposti ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria qualora
essi percepiscano l’aiuto sociale.
53 Pertanto,
contrariamente ai cittadini tedeschi, ai quali un obbligo di residenza siffatto
non è applicabile, un beneficiario dello status di protezione sussidiaria potrà
accedere all’aiuto sociale soltanto a condizione che sia disposto a vedersi
imporre un obbligo di residenza.
54 Ciò
premesso, una normativa nazionale potrebbe legittimamente prevedere di imporre
un obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria
senza imporre una misura del genere ai rifugiati, ai cittadini di paesi terzi
legalmente residenti nel territorio dello Stato membro in questione per motivi
diversi da quelli umanitari, politici o attinenti al diritto internazionale,
nonché ai cittadini di tale Stato membro, qualora tali categorie non si
trovassero in una situazione oggettivamente paragonabile in rapporto
all’obiettivo perseguito dalla normativa suddetta.
55 A
questo proposito, però, occorre rilevare che la concessione di prestazioni
sociali ad una determinata persona implica, per l’istituzione chiamata a
fornire tali prestazioni, degli oneri, indipendentemente dal fatto che detta
persona sia un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, un
rifugiato, un cittadino di un paese terzo legalmente residente nel territorio tedesco
per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto
internazionale, oppure un cittadino tedesco. La circolazione di persone
beneficianti delle suddette prestazioni o la loro ineguale distribuzione sul
territorio dello Stato membro interessato può dunque comportare una
ripartizione inadeguata degli oneri suddetti tra i diversi enti competenti in
materia, senza che l’eventuale qualità di beneficiario dello status di
protezione sussidiaria di tali persone presenti particolare rilevanza in
proposito.
56 Risulta
da quanto precede che occorre rispondere alla seconda questione sollevata in
ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che gli articoli 29 e 33 della
direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad
un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – al fine di
realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di
dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la
normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura
siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente
residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle
umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei
cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.
Sulla terza questione
57 Con
la terza questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 29 e/o 33 della
direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che
ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di
facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che
ha concesso la suddetta protezione.
58 Risulta
dalla decisione di rinvio che, assumendo a giustificazione l’obiettivo
menzionato al punto precedente, l’obbligo di residenza previsto dal diritto
tedesco mira, da un lato, ad evitare la concentrazione di cittadini di paesi
terzi percettori dell’aiuto sociale in alcuni territori e il formarsi di aree
socialmente a rischio, con conseguenti effetti negativi per l’integrazione di
tali persone, e, dall’altro lato, ad ancorare i cittadini di paesi terzi
presentanti un bisogno di integrazione particolare ad un determinato luogo di
residenza, affinché essi possano ivi usufruire dei servizi di aiuto in materia
di integrazione.
59 A
questo proposito, occorre constatare che l’articolo 29 della direttiva 2011/95
non è pertinente nell’ambito dell’esame della terza questione, dal momento che
i beneficiari dello status di protezione sussidiaria e i cittadini tedeschi non
si trovano in una situazione paragonabile, in rapporto all’obiettivo di
facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
60 Per
quanto riguarda l’articolo 33 di detta direttiva, risulta dalle indicazioni
contenute nei punti 12 e 13 della presente sentenza che la normativa nazionale
controversa nei procedimenti principali impone ai beneficiari dello status di
protezione sussidiaria che percepiscono l’aiuto sociale un trattamento
differente da quello applicabile, in generale, ai cittadini di paesi terzi
legalmente residenti nel territorio tedesco per ragioni diverse da quelle
umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché ai
cittadini tedeschi.
61 Orbene,
risulta dalle considerazioni svolte al punto 54 della presente sentenza che
l’articolo 33 della direttiva 2011/95 osta a che una normativa siffatta imponga
un obbligo di residenza a un beneficiario dello status di protezione
sussidiaria, che percepisca l’aiuto sociale, soltanto nel caso in cui i
beneficiari dello status di protezione sussidiaria si trovino in una situazione
oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo perseguito da detta
normativa, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel
territorio tedesco per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o
attinenti al diritto internazionale.
62 Spetterà
dunque al giudice del rinvio verificare se il fatto che un cittadino di un
paese terzo percettore dell’aiuto sociale benefici della protezione
internazionale, nella fattispecie quella sussidiaria, implichi che costui si
troverà maggiormente esposto a difficoltà di integrazione rispetto a un altro
cittadino di un paese terzo legalmente residente in Germania e percettore
dell’aiuto sociale.
63 Tale
situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui – per
effetto della regola nazionale menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui
il soggiorno dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in Germania per
ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto
internazionale è in generale subordinato alla condizione che costoro siano in
grado di provvedere al proprio sostentamento – tali cittadini potessero
beneficiare dell’aiuto sociale soltanto dopo un soggiorno regolare ininterrotto
di una certa durata nel territorio dello Stato membro ospitante. Infatti, tale
soggiorno potrebbe far presumere che i cittadini di paesi terzi in questione
sono sufficientemente integrati in questo Stato membro, sicché essi non si
troverebbero in una situazione paragonabile a quella dei beneficiari di
protezione internazionale in rapporto all’obiettivo di facilitare
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
64 Risulta
da quanto precede che occorre rispondere alla terza questione sollevata in
ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l’articolo 33 della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un
beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune
prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di
facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che
ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile
non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di
paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da
quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali
percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di
protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente
paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini
di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro
interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al
diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Sulle spese
65 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 33
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza
imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria – come
gli obblighi controversi nei procedimenti principali – costituisce una
restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo sopra citato,
anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente
nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di
soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo
designato con l’obbligo di residenza.
2) Gli articoli 29
e 33 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi
ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria,
percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo
di residenza – come quelli controversi nei procedimenti principali –
al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti
dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia,
qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una
misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi
legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da
quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei
cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.
3) L’articolo 33
della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a
che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di
talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza –
come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di
facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che
ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile
non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di
paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da
quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali
percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di
protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente
paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini
di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato
per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto
internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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