Amministratore di sostegno ed atti ‘personalissimi’
Cass. xx giugno 2014, n. xxx
Alla luce di una interpretazione
sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l’amministratore
di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di
coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria
volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche
relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una
giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del
giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione
degli effetti civili del matrimonio del beneficiario
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