mercoledì 30 marzo 2016





Nozione di ‘servizio alle dipendenze dello Stato’, ai fini della concessione della cittadinanza italiana


Tar Lazio, Roma, xx settembre 2015, n. xxx


La prestazione di servizio alle dipendenze dell’ (ex) Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero rientra nel paradigma, di cui all’art. 9, c. 1, lett. c), l. 91/1992 [osserva il Collegio, da un lato, che “la legge di riforma dell’Ice (oggi abrogata dall’art.14 c.27 del d.l. n.98 del 2011) oltre a confermare la personalità di diritto pubblico dell’Istituto lo ha espressamente definito, all’art.1, ente pubblico non economico (e non ente pubblico economico come riportato nel provvedimento avversato); ha chiarito in più parti la preminenza delle finalità di pubblico interesse rispetto agli aspetti gestionali, in forma imprenditoriale, dei servizi offerti agli utenti; e ha ulteriormente evidenziato gli atti (fra cui i bilanci) sottoposti all’approvazione del Ministero vigilante nonché la natura preminentemente statale (art.8) delle entrate dell’Istituto, escludendo dall’utilizzo a copertura delle spese fisse per il personale dipendente le sole erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività dell’Ici”, dall’altro, che  “la lett. c) del comma 1 dell’art.9 in commento - laddove prevede la possibilità di concedere la cittadinanza italiana “allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato” - ha eletto a parametro di riferimento la “prestazione di servizio” e cioè un’attività che costituisce un genus nel quale rientra la species del pubblico impiego: rapporto, quest’ultimo, che è previsto dall’art.4 della stessa novella del 1992 e genera in capo allo straniero che dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, la titolarità di un diritto soggettivo all’ottenimento della stessa. Ne segue che rientrano nella nozione di “prestazione di servizio ….alle dipendenze dello Stato” di cui alla lett. C) citata tutte quelle attività disimpegnate alle dipendenze dello Stato che non rientrano nel concetto di rapporto di pubblico impiego: attività che, ove protrattesi per almeno un quinquennio, (non generano il diritto soggettivo dell’istante al conseguimento della cittadinanza, ma) consentono all’interessato di invocare la concessione dello status civitatis italiano e lasciano impregiudicato il potere altamente discrezionale dell’amministrazione di accordare o meno detto status” e che  “il Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza (d.P.R. n.572 del 1993) all’art.1 c.2 lett. c) stabilisce che “salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato”; e pertanto l’elemento dirimente che consente di affermare, in fatto, la sussistenza dell’ipotesi normativamente contemplata dalla lett. c) del c.2 dell’art.9, è dato da una prestazione lavorativa espletata alle dipendenze dell’amministrazione centrale o di una sua struttura periferica ( es. il contrattista che abbia prestato servizio alle dipendenze dell’Ambasciata) ovvero alle dipendenze di un ente pubblico che fa parte, in senso lato, dell’organizzazione dello Stato ed è stato dallo stesso costituito, in alternativa ad un Ministero, un’Agenzia ecc., quale strumento della sua azione, con l’attribuzione di specifici compiti propri dello Stato stesso. In concreto la posizione di dipendenza dell’ente strumentale rispetto allo Stato comporta, da un lato, che quest’ultimo ha poteri di ingerenza circa l’attività dell’ente dipendente che si manifestano nell’adozione di direttive, nell’approvazione dei principali atti, nel potere ispettivo, ecc.; dall’altro lato (comporta) che l’ente strumentale è finanziato totalmente, ovvero in larga maggioranza, con assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato”]

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