Nozione di ‘servizio alle dipendenze dello Stato’, ai fini della
concessione della cittadinanza italiana
Tar Lazio, Roma, xx settembre
2015, n. xxx
La prestazione di servizio alle dipendenze dell’ (ex) Istituto
nazionale per il Commercio con l’Estero rientra nel paradigma, di cui all’art.
9, c. 1, lett. c), l. 91/1992 [osserva il Collegio, da un lato, che “la legge
di riforma dell’Ice (oggi abrogata dall’art.14 c.27 del d.l. n.98 del 2011)
oltre a confermare la personalità di diritto pubblico dell’Istituto lo ha
espressamente definito, all’art.1, ente pubblico non economico (e non ente
pubblico economico come riportato nel provvedimento avversato); ha chiarito in
più parti la preminenza delle finalità di pubblico interesse rispetto agli
aspetti gestionali, in forma imprenditoriale, dei servizi offerti agli utenti;
e ha ulteriormente evidenziato gli atti (fra cui i bilanci) sottoposti
all’approvazione del Ministero vigilante nonché la natura preminentemente
statale (art.8) delle entrate dell’Istituto, escludendo dall’utilizzo a
copertura delle spese fisse per il personale dipendente le sole erogazioni
annualmente destinate al finanziamento del piano di attività dell’Ici”,
dall’altro, che “la lett. c) del comma 1
dell’art.9 in commento - laddove prevede la possibilità di concedere la
cittadinanza italiana “allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato” - ha eletto a
parametro di riferimento la “prestazione di servizio” e cioè un’attività che costituisce
un genus nel quale rientra la species del pubblico impiego: rapporto,
quest’ultimo, che è previsto dall’art.4 della stessa novella del 1992 e genera
in capo allo straniero che dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana, la titolarità di un diritto soggettivo all’ottenimento della stessa.
Ne segue che rientrano nella nozione di “prestazione di servizio ….alle
dipendenze dello Stato” di cui alla lett. C) citata tutte quelle attività
disimpegnate alle dipendenze dello Stato che non rientrano nel concetto di
rapporto di pubblico impiego: attività che, ove protrattesi per almeno un
quinquennio, (non generano il diritto soggettivo dell’istante al conseguimento
della cittadinanza, ma) consentono all’interessato di invocare la concessione
dello status civitatis italiano e lasciano impregiudicato il potere altamente
discrezionale dell’amministrazione di accordare o meno detto status” e che “il Regolamento di esecuzione della legge
sulla cittadinanza (d.P.R. n.572 del 1993) all’art.1 c.2 lett. c) stabilisce
che “salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un
rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle
dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente
con retribuzione a carico del bilancio dello Stato”; e pertanto l’elemento
dirimente che consente di affermare, in fatto, la sussistenza dell’ipotesi
normativamente contemplata dalla lett. c) del c.2 dell’art.9, è dato da una
prestazione lavorativa espletata alle dipendenze dell’amministrazione centrale
o di una sua struttura periferica ( es. il contrattista che abbia prestato
servizio alle dipendenze dell’Ambasciata) ovvero alle dipendenze di un ente
pubblico che fa parte, in senso lato, dell’organizzazione dello Stato ed è
stato dallo stesso costituito, in alternativa ad un Ministero, un’Agenzia ecc.,
quale strumento della sua azione, con l’attribuzione di specifici compiti
propri dello Stato stesso. In concreto la posizione di dipendenza dell’ente
strumentale rispetto allo Stato comporta, da un lato, che quest’ultimo ha
poteri di ingerenza circa l’attività dell’ente dipendente che si manifestano
nell’adozione di direttive, nell’approvazione dei principali atti, nel potere
ispettivo, ecc.; dall’altro lato (comporta) che l’ente strumentale è finanziato
totalmente, ovvero in larga maggioranza, con assegnazioni annuali a carico del
bilancio dello Stato”]
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