Procedure concorsuali e (data di maturazione dei) requisiti per
l’ammissione al concorso
Cons. di Stato, III, 11 marzo 2016
L’art. 2, c. 7. del d.P.R. 487/1994, Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi – ai
sensi del quale “i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione” – costituisce espressione di un principio generale,
strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di
parità di trattamento dei candidati [precisa
il Collegio che “in coerenza col favor partecipationis nelle procedure
di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta
di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di
trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa
partecipare alla selezione”, mentre “la determinazione di una data diversa -
non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle
domande - implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi
solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri
e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento”]
Il principio della maturazione dei requisiti
alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi
espressamente previsti da una disposizione normativa - può essere derogato solo
ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio
quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici
ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra
procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite
dai soggetti interessati a concorsi interni.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, iscritta all'Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali nella fascia C, ha impugnato dinanzi al TAR
del Lazio il bando del corso di specializzazione Spe.S. 2014 e lo schema di
domanda allegato, nella parte in cui essi hanno previsto come requisito di
ammissione una anzianità di servizio nella fascia di appartenenza di due anni,
maturata alla data del 31 agosto 2014, anziché alla data del 4 dicembre 2014,
stabilita per la presentazione delle domande.
2. Infatti, ove il bando avesse previsto che il requisito dei
due anni di anzianità doveva essere posseduto alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, ella avrebbe potuto senz’altro partecipare alla
selezione per l’ammissione al corso.
3. Il TAR del Lazio ha disposto la partecipazione con riserva
al corso di specializzazione, poiché in sede cautelare ha dapprima emesso un
decreto monocratico (n. 5939/2014) e poi ha emesso una ordinanza collegiale (n.
6642/2014), che hanno ravvisato i relativi presupposti.
Con la sentenza appellata n. 97/2016, il TAR ha poi respinto il
ricorso, affermando, in sintesi, che:
(a) - la contestata previsione del bando non violerebbe l’art.
2, comma 7, del d.P.R. 487/1994, trattandosi non dell’ammissione ad un concorso
pubblico, ma dell’accesso ad un corso di specializzazione riservato ai
segretari comunali;
(b) - anche a voler ritenere che il principio generale espresso
dalla citata disposizione sia applicabile, esso non precluderebbe
all’Amministrazione, nell’esercizio di una non arbitraria potestà discrezionale
e specialmente nel caso di concorsi riservati a determinate categorie di
dipendenti, di stabilire un termine diverso, non successivo, ma anteriore a
quello per la presentazione della domanda (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6536/2008 e
n. 2798/2005);
(c) – la individuazione della data rilevante per il possesso
del requisito della anzianità di due anni è maturata nell’àmbito di un
articolato procedimento, che ha visto l’impulso del Consiglio direttivo
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, la calendarizzazione
dei corsi con assenso delle organizzazioni sindacali, la presa d’atto della
ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2014, il
parere favorevole della conferenza Stato-città ed autonomie locali, sicché non
sarebbero configurabili vizi logici, né corrispondenti censure sarebbero state
prospettate dalla ricorrente;
(d) – anche se per il precedente analogo corso Se.F.A. 2013 CC
era stato richiesto il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, una tale determinazione non vincolava
l’Amministrazione, in quanto, in assenza di dimostrazioni di segno opposto,
tale scelta ben potrebbe essere giustificata dalla diverse situazioni
contingenti cui i corsi, di anno in anno, fanno fronte (cfr. Cons. Stato, I, n.
818/2015).
4. A seguito del deposito della sentenza di primo grado, il
Ministero dell’Interno - con un provvedimento in data 14 gennaio 2016 - in
prossimità del loro svolgimento ha escluso l’appellante dagli esami finali del
corso di specializzazione.
5. Con l’appello in esame, l’interessata ha chiesto che, in
riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.
Ella ha riproposte le censure proposte col ricorso originario,
formulando critiche alle argomentazioni del TAR e deducendo che l’art. 2, comma
7, del d.P.R. 487/1994 trova applicazione alla procedura: anche se il principio
che la disposizione esprime non è in sé inderogabile, per il concorso in
questione in concreto non si possono ravvisare - come non vi erano per il corso
analogo del 2013, e comunque non sono state indicate - esigenze di interesse
pubblico che possano giustificare una deroga.
6. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio,
chiedendo che l’appello sia respinto.
7. Ritiene la
Sezione che l’appello è fondato e deve pertanto essere
accolto.
7.1. Occorre anzitutto precisare, in relazione ad un aspetto
adombrato nella sentenza di primo grado, che rispetto all’impugnazione della
contestata ‘clausola escludente’ del bando non possono essere ravvisati
controinteressati.
Neppure la necessità di integrare il contraddittorio può
ritenersi sopravvenuta nel corso di giudizio, in quanto la selezione non si è
conclusa con la graduatoria conclusiva, sicché per i candidati ammessi non è
configurabile una situazione giuridica di vantaggio suscettibile di essere lesa
dall’ulteriore ammissione che discenderebbe dall’accoglimento del ricorso.
7.2. La
Sezione è consapevole del fatto che analoghi ricorsi di altri
interessati sono stati ritenuti infondati da questo Consiglio (Sez. I, 16
ottobre 2015, n. 2789; Sez. I, 23 luglio 2015, n. 2154; sez. I, 22 luglio 2015,
n. 2133; Sez. I, 9 luglio 2015, n. 2028).
La precedente giurisprudenza – con la quale risulta coerente la
sentenza del TAR appellata in questa sede - ha ritenuto che per la selezione in
questione non sarebbe applicabile l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 e che
l’individuazione della data ‘rilevante’ (di maturazione del requisito del
biennio di anzianità) sarebbe stata giustificata in ragione dell’articolazione
che ha avuto il relativo procedimento.
7.3. Ad un più maturo esame, ritiene la Sezione che le deduzioni
dell’appellante siano fondate.
Quanto all’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale «i
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione»), è ben vero che esso testualmente riguarda l’«accesso» agli
impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, e dunque non anche la
selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione de
qua (in quanto il superamento del corso di specializzazione in questione,
ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 465/1997 e del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, costituisce
un requisito di idoneità per l’inserimento nella fascia professionale
superiore).
Tuttavia, si deve ritenere che tale disposizione costituisce
espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di
imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.
Infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle
procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei
requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la
parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa
partecipare alla selezione.
La determinazione di una data diversa - non coincidente con
quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande - implica di
per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli
appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque,
ingiustificate disparità di trattamento.
Questa Sezione ritiene che il principio della maturazione dei
requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i
casi espressamente previsti da una disposizione normativa - può essere derogato
solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad
esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei
giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione
cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente
acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
Così è stato nei casi oggetto delle due sentenze di questo
Consiglio richiamate dal TAR (concernenti vicende nelle quali si è ritenuto che
la fissazione di una data antecedente alla scadenza del bando trovasse una non
illogica giustificazione, rispettivamente, nel rispetto della cadenza delle
procedure di riqualificazione stabilita mediante accordi sindacali, e nel
collegamento tra l’individuazione delle dotazioni organiche in sede di riorganizzazione
e le situazioni di servizio del personale aspirante all’immissione nelle
superiori posizioni attraverso una procedura riservata per titoli).
7.4. La sentenza appellata, in sostanza, al di là dei dubbi
sull’applicabilità del principio, mostra di condividerlo, ma poi finisce col
postulare nel caso in esame l’esistenza di esigenze tali da giustificare la
fissazione, per il possesso dei requisiti di partecipazione, di una data
anticipata rispetto a quella di scadenza del bando.
La Sezione
ritiene viceversa che nel caso in esame esigenze di questo tipo non siano
riscontrabili, e, comunque, non siano state esternate dall’Amministrazione.
Neppure rilevano le peculiarità delle fasi del procedimento che
ha preceduto l’indizione del bando di selezione.
In primo luogo, si deve ritenere che - per rendere trasparente
la determinazione concernente l’individuazione della data ‘rilevante’ - non può
essere considerato sufficiente il fatto che sia stato acquisito un parere: il
richiamo ad esso per relationem non può essere considerato sufficiente,
poiché questo, a sua volta, nell’indicare la data ‘rilevante’ non ha
evidenziato le relative ragioni giustificative di interesse pubblico.
Anzi, può evidenziarsi che l’unica esplicita considerazione,
evidenziata nel corso del procedimento riguardo al termine di maturazione dei
requisiti, risulta di segno contrario alla tesi accolta dal TAR, avendo il
Consiglio Direttivo dell’Albo, nella seduta del 10 giugno 2014, proposto lo
spostamento al 31 agosto 2014 della data in questione (originariamente
stabilita al 30 maggio 2014, e quindi all’epoca già decorsa), proprio «al fine
di venire incontro alle aspettative degli istanti» dopo aver sottolineato che
«comunque, il requisito deve essere posseduto prima dell’inizio del corso».
D’altra parte, neppure sono state esternate le ragioni per le
quali si è inteso seguire un decisivo criterio, ben diverso da quello applicato
per l’ammissione all’analogo corso di specializzazione per l’anno precedente:
pur se la prassi non fa nascere una regola, l’Amministrazione quanto meno deve
indicare le ragioni che la inducono a non seguirla, specie quando, come è
avvenuto nella specie, si tratta di incidere su posizioni di candidati il cui
trattamento deve essere ispirato alla parità di trattamento.
8. Dall’accoglimento dell’appello discende, in riforma della
sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento
della previsione del bando impugnata e le conseguenti ammissione
dell’appellante al corso in questione (non essendo contestato che ella ha
maturato il requisito del biennio alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande) e la caducazione del provvedimento di esclusione
sopravvenuto.
9. Considerata la novità di alcuni aspetti della questione, le
spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti.
L’Amministrazione appellata dovrà rimborsare all’appellante il
contributo unificato che ha anticipato per la proposizione dei gravami, ai
sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1., del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
accoglie l’appello in epigrafe n. 595 del 2015 e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la
previsione del bando , nei sensi indicati in motivazione, con conseguente
caducazione del provvedimento di esclusione sopravvenuto.
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Dispone che il Ministero dell’Interno rimborsi all’appellata
quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
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