giovedì 24 marzo 2016




Responsabilità della pubblica amministrazione


Cass. 22 marzo 2016, n. 5621


In ipotesi di domanda di risarcimento dei danni che si assumono prodotti dall’esercizio, ovvero dal mancato o ritardato esercizio di poteri amministrativi, occorre che il danneggiato provi l’imputabilità del fatto dell’amministrazione a titolo di dolo o di colpa, e non è consentito desumere la responsabilità di questa dalla sola illegittimità del provvedimento, positivo o negativo.

Allorché sia dedotta la responsabilità dell’amministrazione per il tardivo rilascio di una autorizzazione amministrativa, avvenuto dopo l’annullamento per violazione di legge di uno o più provvedimenti di diniego, intervenuti a distanza di anni dall’istanza originaria, la sussistenza, ab initio, dei presupposti per l’ottenimento del provvedimento può risultare dal fatto oggettivo del suo stesso rilascio, infine avvenuto sulla base della situazione originariamente sussistente.

Non possono essere considerati elementi sufficienti ad escludere l’elemento soggettivo della responsabilità quanto meno colposa dell’amministrazione per il ritardo, né l’avvenuto annullamento, in sede di controllo amministrativo, di atti regolamentari generali dello stesso ente disciplinanti la materia oggetto dell’autorizzazione, gravando comunque sull’amministrazione l’obbligo di organizzare la propria attività in modo da garantire la sussistenza dei presupposti per il tempestivo esame delle legittime istanze dei privati, né la sussistenza di un potenziale e controverso elemento impeditivo al rilascio dell’autorizzazione, laddove il relativo diniego, fondato esclusivamente su tale elemento impeditivo, sia stato giudicato illegittimo in sede di giurisdizione amministrativa.  Dovrà quindi verificare, sulla base di tali presupposti, se nel caso di specie risulti davvero giustificato da specifiche circostanze concretamente impeditive il ritardo di circa diciassette anni nell’adozione del provvedimento di autorizzazione, considerando l’amministrazione stessa responsabile della dilatazione dei tempi dell’istruttoria dovuta all’adozione di provvedimenti illegittimi, successivamente annullati, a meno che risultino fatti positivamente accertati tali da escludere ogni possibile rimprovero ad essa, anche sotto il profilo della colpa generica, ovvero siano dedotte e provate cause di giustificazione.

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