Responsabilità della
pubblica amministrazione
Cass. 22 marzo 2016, n. 5621
In ipotesi di
domanda di risarcimento dei danni che si assumono prodotti dall’esercizio,
ovvero dal mancato o ritardato esercizio di poteri amministrativi, occorre che
il danneggiato provi l’imputabilità del fatto dell’amministrazione a titolo di
dolo o di colpa, e non è consentito desumere la responsabilità di questa dalla
sola illegittimità del provvedimento, positivo o negativo.
Allorché sia
dedotta la responsabilità dell’amministrazione per il tardivo rilascio di una
autorizzazione amministrativa, avvenuto dopo l’annullamento per violazione di
legge di uno o più provvedimenti di diniego, intervenuti a distanza di anni
dall’istanza originaria, la sussistenza, ab initio, dei presupposti per
l’ottenimento del provvedimento può risultare dal fatto oggettivo del suo
stesso rilascio, infine avvenuto sulla base della situazione originariamente
sussistente.
Non possono
essere considerati elementi sufficienti ad escludere l’elemento soggettivo
della responsabilità quanto meno colposa dell’amministrazione per il ritardo,
né l’avvenuto annullamento, in sede di controllo amministrativo, di atti
regolamentari generali dello stesso ente disciplinanti la materia oggetto
dell’autorizzazione, gravando comunque sull’amministrazione l’obbligo di
organizzare la propria attività in modo da garantire la sussistenza dei
presupposti per il tempestivo esame delle legittime istanze dei privati, né la
sussistenza di un potenziale e controverso elemento impeditivo al rilascio
dell’autorizzazione, laddove il relativo diniego, fondato esclusivamente su
tale elemento impeditivo, sia stato giudicato illegittimo in sede di
giurisdizione amministrativa. Dovrà
quindi verificare, sulla base di tali presupposti, se nel caso di specie
risulti davvero giustificato da specifiche circostanze concretamente impeditive
il ritardo di circa diciassette anni nell’adozione del provvedimento di
autorizzazione, considerando l’amministrazione stessa responsabile della
dilatazione dei tempi dell’istruttoria dovuta all’adozione di provvedimenti
illegittimi, successivamente annullati, a meno che risultino fatti
positivamente accertati tali da escludere ogni possibile rimprovero ad essa,
anche sotto il profilo della colpa generica, ovvero siano dedotte e provate
cause di giustificazione.
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