lunedì 21 marzo 2016





Rappresentanza di genere nelle giunte comunali

Tar Veneto 14 marzo 2016, n. 286

All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 137, della l. 56/2014 - a tenore del quale, nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico - tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni, atteso che una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale [in base al principio, il Tar ha annullato il decreto sindacale, per effetto del quale la Giunta comunale risulta(va) formata da sei componenti (Sindaco compreso) di cui uno soltanto donna, ricordando che, come precisato dal Ministero dell’Interno con nota in data 24 aprile 2014, nel computo della percentuale di cui alla novella del 2014,, va considerato anche il Sindaco in quanto componente di diritto della Giunta comunale]


Premesso che:
- con atto di ricorso (n.r.g. 307/15) notificato a mezzo posta il 9 febbraio 2015 e depositato il successivo 6 marzo, la sig.ra G.V., in qualità di consigliere comunale del Comune di Z., e la sig.ra S.B.A., in qualità di cittadina di sesso femminile iscritta nelle liste elettorali del medesimo Comune, hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del decreto n. 50 del 27 novembre 2014 di nomina degli assessori C.P. e G.M., in sostituzione degli assessori M.Z. e G.V. precedentemente revocati, deducendo avverso detto provvedimento la violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), a tenore del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Considerato, in via preliminare, che:
- deve essere respinta l’eccezione in rito con la quale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra G.V. in qualità di consigliere comunale del Comune resistente, trattandosi di soggetto potenzialmente idoneo ad assumere la carica di assessore;
- deve, altresì, essere rigettata l’eccezione in rito con la quale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra S.B.A. in qualità di cittadina iscritta nelle liste elettorali del Comune resistente, atteso che la legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetto potenzialmente aspirante ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633);
- sempre in via preliminare si ritiene di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione proposta avverso l’originario provvedimento di formazione della Giunta regionale, trattandosi di atto che non assume alcuna rilevanza ai fini della presente controversia, in quanto emanato prima dell’entrata in vigore della legge c.d. Delrio.
Ritenuto, nel merito, che:
- per condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, all’indomani dell’entrata in vigore del succitato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - a tenore del quale, si ribadisce, nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico - “tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione – sottesa alle difese comunali – che leghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni”, atteso che “una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale” (cfr., in detti termini, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 novembre 2015, n. 1145);
- per effetto dell’impugnato decreto sindacale n. 50 del 27 novembre 2014, la Giunta comunale del Comune resistente risulta composta in violazione della percentuale minima spettante al genere femminile, in quanto formata da sei componenti (Sindaco compreso) di cui uno soltanto donna;
- come precisato dal Ministero dell’Interno con nota in data 24 aprile 2014, nel computo della percentuale di cui al menzionato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, va considerato anche il Sindaco in quanto componente di diritto della Giunta comunale;
- per quanto precede, il ricorso deve essere accolto siccome fondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Sindaco del Comune di Z. n. 50 del 27 novembre 2014, prot. n. 14/21073.
Condanna il Comune di Z. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori come per legge. Spese compensate per il contro interessato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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