Rappresentanza di
genere nelle giunte comunali
Tar Veneto 14 marzo 2016, n. 286
All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 137, della l.
56/2014 - a tenore del quale, nelle giunte dei comuni con popolazione superiore
a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico - tutti gli atti
adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano in tale norma un ineludibile
parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che
leghi la sua concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni
unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni, atteso che una
simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta
prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai
provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere
posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti
a sovvertire la suddetta percentuale [in base al principio, il Tar ha annullato
il decreto sindacale, per effetto del quale la Giunta comunale risulta(va)
formata da sei componenti (Sindaco compreso) di cui uno soltanto donna,
ricordando che, come precisato dal Ministero dell’Interno con nota in data 24
aprile 2014, nel computo della percentuale di cui alla novella del 2014,, va
considerato anche il Sindaco in quanto componente di diritto della Giunta
comunale]
Premesso che:
- con atto di ricorso (n.r.g. 307/15) notificato a mezzo posta
il 9 febbraio 2015 e depositato il successivo 6 marzo, la sig.ra G.V., in
qualità di consigliere comunale del Comune di Z., e la sig.ra S.B.A., in
qualità di cittadina di sesso femminile iscritta nelle liste elettorali del
medesimo Comune, hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento
del decreto n. 50 del 27 novembre 2014 di nomina degli assessori C.P. e G.M.,
in sostituzione degli assessori M.Z. e G.V. precedentemente revocati, deducendo
avverso detto provvedimento la violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7
aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), a tenore del quale “Nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento
aritmetico”.
Considerato, in via preliminare, che:
- deve essere respinta l’eccezione in rito con la quale si
contesta la legittimazione attiva della sig.ra G.V. in qualità di consigliere
comunale del Comune resistente, trattandosi di soggetto potenzialmente idoneo
ad assumere la carica di assessore;
- deve, altresì, essere rigettata l’eccezione in rito con la
quale si contesta la legittimazione attiva della sig.ra S.B.A. in qualità di
cittadina iscritta nelle liste elettorali del Comune resistente, atteso che la
legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non
è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi
anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetto potenzialmente aspirante
ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale
(cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633);
- sempre in via preliminare si ritiene di poter prescindere
dall’esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione
proposta avverso l’originario provvedimento di formazione della Giunta
regionale, trattandosi di atto che non assume alcuna rilevanza ai fini della
presente controversia, in quanto emanato prima dell’entrata in vigore della
legge c.d. Delrio.
Ritenuto, nel merito, che:
- per condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal quale
il Collegio non ritiene di doversi discostare, all’indomani dell’entrata in
vigore del succitato art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - a
tenore del quale, si ribadisce, nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento
aritmetico - “tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano
in tale norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole
una sua interpretazione – sottesa alle difese comunali – che leghi la sua
concreta vigenza alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le
nomine assessorili all’indomani delle elezioni”, atteso che “una simile
interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta
prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai
provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere
posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti
a sovvertire la suddetta percentuale” (cfr., in detti termini, T.A.R.
Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 novembre 2015, n. 1145);
- per effetto dell’impugnato decreto sindacale n. 50 del 27
novembre 2014, la Giunta
comunale del Comune resistente risulta composta in violazione della percentuale
minima spettante al genere femminile, in quanto formata da sei componenti
(Sindaco compreso) di cui uno soltanto donna;
- come precisato dal Ministero dell’Interno con nota in data 24
aprile 2014, nel computo della percentuale di cui al menzionato art. 1, comma
137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, va considerato anche il Sindaco in
quanto componente di diritto della Giunta comunale;
- per quanto precede, il ricorso deve essere accolto siccome
fondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Sindaco del Comune di Z. n.
50 del 27 novembre 2014, prot. n. 14/21073.
Condanna il Comune di Z. al pagamento in favore di parte
ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2000,00
(duemila/00) oltre oneri ed accessori come per legge. Spese compensate per il
contro interessato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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