Trib. Milano 19 gennaio 2016
E’ ammessa la procura
speciale per perfezionare validamente, davanti all’Ufficiale di stato civile,
un accordo di separazione o divorzio
OMISSIS
In via preliminare, va rilevato
(come già avvenuto con il decreto interlocutorio del 24.9.2015) che il
riferimento normativo coltivato dalle parti ricorrenti è erroneo: propongono
ricorso ai sensi dell’art. 98 c.c. che, invero, riguarda l’atto di reazione a
un determinato rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile quanto a dire quello
opposto alla richiesta di pubblicazione del matrimonio. L’art. 12 della legge
162 del 2014 nulla prevede in merito al rifiuto dell’Ufficiale dello Stato
Civile opposto alle dichiarazioni rese dai coniugi per perfezionare un accordo
di separazione o divorzio. Ciò nondimeno, la facoltà di rifiutare atti del
proprio ufficio è prevista, in via generale, dall’art. 7 del d.P.R. 396/2000
(«nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile rifiuti l’adempimento di un
atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi
del rifiuto»). Ricondotto il potere
speso nel caso di specie alla norma su indicata, è agevole rinvenirne il regime
giuridico impugnatorio, anch’esso generale: per quanto qui interessa, contro il
rifiuto «dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione» è dato ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del già
citato d.P.R. 396/2000; il Tribunale provvedere in Camera di Consiglio con
decreto motivato, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica.
Spettando al Tribunale il potere di qualificazione dell’atto di promozione del
processo anche discostandosi dal nomen juris utilizzato dal ricorrente, nel
caso di specie, la domanda viene, quindi, riqualificata come ricorso ex artt.
95, 96 d.P.R. 396 del 2000, rimedio esperibile avverso il rifiuto opposto
dall’ufficiale dello Stato Civile a ricevere le dichiarazioni di cui all’art.
12 d.l. 132 del 2014.
Premessa la qualificazione
dell’azione come ricorso (giurisdizionale) ex artt. 95, 96 d.P.R. 396 del 2000,
il Collegio, nel merito, osserva quanto segue. Il d.l. 132 del 2014, convertito
in legge con il provvedimento normativo n. 162 del 2014, ha, come noto,
introdotto delle misure di degiurisdizionalizzazione e di semplificazione. Per
quanto qui interessa, il saggio di legificazione in
parola ha previsto, all’art. 12,
la possibilità di perfezionare accordi di separazione consensuale o di
divorzio su domanda congiunta,
innanzi all’ufficiale dello stato civile. Come si appura mediante lo sfoglio
della relazione illustrativa all’originario progetto di legge, «si tratta di
una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano
consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata
dall’ordinamento per alcuni casi delimitati», nel rispetto dei quali, «potranno
comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile, senza difensore». La
relazione in esame non prevede che la comparizione dei coniugi debba essere
necessariamente “personale”. Nell’art. 12 del d.l. 132 del 2014, al comma II, è
però espressamente previsto che l’Ufficiale dello Stato Civile riceva la
dichiarazione di volontà «da ciascuna delle parti personalmente». Il quesito
giuridico che sottopone l’istanza qui sub iudice è, quindi, il seguente: se sia
o non ammessa, ai fini dell’art. 12 d.l.
132 del 2014, la procura speciale per perfezionare validamente, davanti
all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio.
L’ufficiale resistente, nel caso di specie, ha espresso opinione contraria
sostenendo che “la rappresentanza non sia ammessa” per questa particolare
tipologia di atto. L’Ufficio di Procura ha reso il suo parere in data 7 ottobre
2015 ed ha espresso una opinione opposta: secondo il Pubblico Ministero, deve
ritenersi ammissibile la rappresentanza a mezzo di procura speciale, anche nel
procedimento ex art. 12 l. cit., come si desume dagli artt. 111 c.c. e
art. 4 l. 898 del 1970.
La questione in esame non consta,
allo stato, di precedenti. Le voci di Dottrina, d’altro canto, si sono
pronunciate ora in una direzione interpretativa ora nell’altra. I dati
normativi a disposizione, al fine di offrire una soluzione giuridica alla
quaestio juris, sono scarni: giova ricordare come la formazione dell’unione
matrimoniale sia, invero, ammissibile anche a mezzo di procura speciale, nel
caso in cui uno dei nubendi risieda all’estero (art. 111, comma II, c.c.); per
quanto qui interessa, soprattutto, la procedura giurisdizionale di
disgregazione del vincolo matrimoniale ammette espressamente la rappresentanza
(art. 4, l. 898 del 1970). Il dato letterale non è dirimente: infatti,
l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura
giurisdizionale (v. art. 4 comma IV, l. 898 del 1970) ma non preclude la
rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Non essendo soddisfacente il
dato letterale, è opportuno guardare, allora, alla ratio della legislazione di
nuovo conio. Lo spirito della normativa è certamente quello di garantire
procedure alternative al servizio pubblico di Giustizia, istituendo delle
misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione:
muovendo da questa finalità, possono essere rassegnate due conclusioni. La
prima: le procedure “altre” devono munire gli utenti del servizio delle stesse possibilità
di agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo
giurisdizionalizzato; altrimenti, non si assisterebbe a una misura “altra”
uguale a quella orinaria bensì a un percorso alternativo diverso e di qualità
inferiore. Peraltro, ciò avrebbe l’effetto di disincentivare il ricorso alle
procedure semplificate piuttosto che favorirlo. La seconda: le procedure di
degiurisdizionalizzazione devono distinguersi per la “semplificazione” e,
coerentemente con gli scopi del d.l. 132 del 2014, devono dunque consentire un
maggiore ricorso agli strumenti alternativi, piuttosto che irrigidirne
l’accesso. Sulla scorta dei due principi
sin qui richiamati, deve ritenersi corretta l’opinione del Pubblico Ministero:
dinanzi all’ufficiale di Stato Civile i coniugi - così come potrebbero munirsi
di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza
di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del
rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al
cospetto dell’autorità amministrativa. Ne consegue che il ricorso è fondato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 95, 96 d.P.R.
396 del 2000, 12 d.l. 132 del 2014,
ANNULLA il rifiuto
dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di …, reso in data …, e conseguentemente
ordina all’Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai
coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014.
NULLA per le spese
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