venerdì 18 marzo 2016





Corte di Giustizia UE 17 marzo 2016, n. C-695/15


 Il regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro

Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell’Unione n. 32/2016

Tale diritto può parimenti essere esercitato da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente per l’esame della domanda, in applicazione di tale regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico
Il sig. Shiraz Baig Mirza, un cittadino pakistano, è entrato illegalmente nel territorio ungherese dalla Serbia nell’agosto 2015. Il 7 agosto 2015 ha presentato una prima domanda di protezione internazionale in Ungheria. Nel corso della procedura, il sig. Mirza ha lasciato il luogo di soggiorno che gli era stato assegnato dalle autorità ungheresi. Con decisione del 9 ottobre 2015 queste ultime hanno chiuso l’esame della domanda in quanto la stessa era stata implicitamente ritirata dal richiedente.
Successivamente, il sig. Mirza è stato fermato nella Repubblica ceca mentre tentava di raggiungere l’Austria. Le autorità ceche hanno chiesto all’Ungheria di riprendere l’interessato, richiesta che è stata accolta dall’Ungheria. Il sig. Mirza ha quindi presentato una seconda domanda di protezione internazionale in Ungheria. Il 19 novembre 2015, le autorità ungheresi hanno respinto tale domanda in quanto irricevibile, senza esaminarne il merito. Esse ritenevano infatti che, per il richiedente, la Serbia dovesse essere qualificata come paese terzo sicuro.
Il sig. Mirza ha presentato ricorso avverso detta decisione dinanzi al Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria). Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se il sig. Mirza possa essere inviato in un paese terzo sicuro sebbene le autorità ceche sembrino non essere state informate riguardo alla normativa e alla prassi ungheresi che consistono nel trasferire i richiedenti protezione internazionale in paesi terzi sicuri.
Poiché il sig. Mirza è attualmente trattenuto, tale causa è stata sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dal regolamento di procedura della Corte.
Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte osserva, anzitutto, che il diritto di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitato da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione del regolamento Dublino III 1 e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che ha lasciato tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.
La Corte constata, poi, che, nell’ambito della procedura di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, il regolamento Dublino III non impone allo Stato membro competente (l’Ungheria) un obbligo d’informare lo Stato membro che provvede al trasferimento (la Repubblica ceca) circa il contenuto della sua normativa nazionale in materia di invio di richiedenti in Paesi terzi sicuri o della sua prassi amministrativa in materia.
La Corte sottolinea, inoltre, che un’assenza di comunicazione al riguardo tra i due Stati interessati non pregiudica il diritto del richiedente a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e contro la decisione sulla domanda di protezione internazionale, come garantito dal diritto dell’Unione.
Infine, la Corte statuisce che il diritto del richiedente protezione internazionale di ottenere, in una situazione come quella del caso di specie, una decisione definitiva circa la propria domanda, sia nell’ambito della procedura che è stata interrotta, sia nell’ambito di una nuova procedura che non sarà trattata come domanda reiterata, non comporta né che lo Stato membro competente sia privato della possibilità di dichiarare la domanda irricevibile né che ad esso venga imposto di riprendere l’esame della domanda a una fase particolare della procedura.


 1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).  

Dal sito http://curia.europa.eu

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