Corte di Giustizia UE 17 marzo 2016, n. C-695/15
Il regolamento Dublino III consente agli Stati membri
di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro,
indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per
l’esame della domanda o di un altro Stato membro
Comunicato stampa della
Corte di Giustizia dell’Unione n. 32/2016
Tale diritto può parimenti
essere esercitato da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di
essere competente per l’esame della domanda, in applicazione di tale
regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico
Il sig. Shiraz Baig Mirza, un
cittadino pakistano, è entrato illegalmente nel territorio ungherese dalla
Serbia nell’agosto 2015. Il 7 agosto 2015 ha presentato una prima domanda di
protezione internazionale in Ungheria. Nel corso della procedura, il sig. Mirza
ha lasciato il luogo di soggiorno che gli era stato assegnato dalle autorità
ungheresi. Con decisione del 9 ottobre 2015 queste ultime hanno chiuso l’esame
della domanda in quanto la stessa era stata implicitamente ritirata dal
richiedente.
Successivamente, il sig. Mirza
è stato fermato nella Repubblica ceca mentre tentava di raggiungere l’Austria.
Le autorità ceche hanno chiesto all’Ungheria di riprendere l’interessato,
richiesta che è stata accolta dall’Ungheria. Il sig. Mirza ha quindi presentato
una seconda domanda di protezione internazionale in Ungheria. Il 19 novembre
2015, le autorità ungheresi hanno respinto tale domanda in quanto irricevibile,
senza esaminarne il merito. Esse ritenevano infatti che, per il richiedente, la Serbia dovesse essere
qualificata come paese terzo sicuro.
Il sig. Mirza ha presentato
ricorso avverso detta decisione dinanzi al Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria). Tale
giudice chiede alla Corte di giustizia se il sig. Mirza possa essere inviato in
un paese terzo sicuro sebbene le autorità ceche sembrino non essere state
informate riguardo alla normativa e alla prassi ungheresi che consistono nel
trasferire i richiedenti protezione internazionale in paesi terzi sicuri.
Poiché il sig. Mirza è
attualmente trattenuto, tale causa è stata sottoposta al procedimento
pregiudiziale d’urgenza previsto dal regolamento di procedura della Corte.
Con la sentenza pronunciata in
data odierna, la Corte
osserva, anzitutto, che il diritto di inviare un richiedente protezione
internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitato da uno
Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in
applicazione del regolamento Dublino III 1 e
nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata da un richiedente che ha lasciato tale
Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di
protezione internazionale.
La Corte constata, poi, che, nell’ambito della procedura di
ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, il regolamento
Dublino III non impone allo Stato membro competente (l’Ungheria) un obbligo
d’informare lo Stato membro che provvede al trasferimento (la Repubblica ceca) circa
il contenuto della sua normativa nazionale in materia di invio di richiedenti
in Paesi terzi sicuri o della sua prassi amministrativa in materia.
La Corte sottolinea, inoltre, che un’assenza di comunicazione
al riguardo tra i due Stati interessati non pregiudica il diritto del
richiedente a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e contro
la decisione sulla domanda di protezione internazionale, come garantito dal
diritto dell’Unione.
Infine, la Corte statuisce che il
diritto del richiedente protezione internazionale di ottenere, in una
situazione come quella del caso di specie, una decisione definitiva circa la
propria domanda, sia nell’ambito della procedura che è stata interrotta, sia
nell’ambito di una nuova procedura che non sarà trattata come domanda
reiterata, non comporta né che lo Stato membro competente sia privato della
possibilità di dichiarare la domanda irricevibile né che ad esso venga imposto
di riprendere l’esame della domanda a una fase particolare della procedura.
1 Regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU
L 180, pag. 31).
Dal sito http://curia.europa.eu
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