In tema di residenza
abituale del minore
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2016, n. 5418
La nozione di “residenza abituale” posta
dalla Convenzione dell’Aja del 1961 corrisponde ad una situazione di fatto,
dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole
e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi
non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua
quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento
del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e
logicamente motivato.
In tema di giurisdizione sui provvedimenti de
potestate, l’art. 1 della Convenzione
dell’Aja del 1961 dà rilievo unicamente al criterio della residenza abituale
del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente
all’atto dell’introduzione del giudizio, non consentendo il mutamento della
competenza, in ossequio al diverso principio di “prossimità”, poiché questo è
evocabile solo in tema di competenza interna; pertanto, in caso di
trasferimento di un minore permane la giurisdizione del giudice di residenza
abituale, ancorché l’autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento
abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d’urgenza.
In tema di giurisdizione sui provvedimenti de
potestate, al fine di stabilire la
competenza giurisdizionale di uno stato membro occorre dare rilievo unicamente
al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione
della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo
svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo
puramente aritmetico del vissuto. In particolare per “residenza abituale” deve
intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di
stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni,
sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed
anagrafica, essendo rilevante, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva,
il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed
eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda
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