mercoledì 2 marzo 2016



Documenti ‘in formato digitale’

Tar Lombardia … xx settembre 2015, n. xxx

Per i documenti in formato digitale, la distinzione tradizionale fra originale e copia (basata sul criterio della sottoscrizione manuale in originale) risulta inapplicabile, vieppiù laddove si tratti di atti firmati digitalmente, tutti i quali esemplari (sia quello trasmesso che quello rimasto agli atti del soggetto che lo ha formato) risultano essere – anche nella logica tradizionale – originali.

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