Documenti ‘in formato
digitale’
Tar Lombardia … xx settembre 2015, n. xxx
Per i documenti in formato
digitale, la distinzione tradizionale fra originale e copia (basata sul
criterio della sottoscrizione manuale in originale) risulta inapplicabile,
vieppiù laddove si tratti di atti firmati digitalmente, tutti i quali esemplari
(sia quello trasmesso che quello rimasto agli atti del soggetto che lo ha
formato) risultano essere – anche nella logica tradizionale – originali.
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