Corte di Giustizia UE xx gennaio 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale ‒ Direttiva 2004/38/CE ‒ Diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri – Diritto di soggiorno in uno Stato membro
del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di
un diritto di soggiorno in tale Stato membro – Nozione di persona “a
carico”
1) L’articolo 2, punto 2, lettera c), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non
consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze come quelle di cui
al procedimento principale, il discendente diretto di età pari o superiore a 21
anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella
nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente
tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio
sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con
ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.
2) L’articolo 2, punto 2, lettera c),
della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un
familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le
qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli
possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato
membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione
di essere «a carico», prevista da detta disposizione.
Dal sito http://curia.europa.eu