Corte di Giustizia UE
12 settembre 2006, n. C-300/04
Parlamento europeo — Elezioni — Diritto di voto — Condizione di
residenza nei Paesi Bassi per i cittadini olandesi di Aruba — Cittadinanza
dell’Unione
1. I cittadini di uno Stato
membro che hanno la residenza o il domicilio in un territorio facente parte dei
paesi e territori d’oltremare, di cui all’art. 299, n. 3, CE, possono
far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell’Unione nella seconda parte
del Trattato CE.
(v. punto 29, dispositivo 1)
2. Allo stato attuale del
diritto comunitario, la determinazione di chi possiede il diritto di elettorato
attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo ricade nella competenza
di ciascuno Stato membro nel rispetto del diritto comunitario.
Infatti, né gli
artt. 189 CE e 190 CE né l’atto relativo all’elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto indicano in
modo esplicito e preciso chi siano i titolari del diritto di elettorato attivo
e passivo per l’elezione del Parlamento europeo. Pertanto nessuna chiara
conclusione in proposito può essere ricavata dagli artt. 189 CE e
190 CE, relativi al Parlamento europeo, i quali indicano che lo stesso è
composto da rappresentanti dei popoli degli Stati membri, laddove il termine
«popoli», che non è definito, può assumere significati differenti a seconda
degli Stati membri e delle lingue dell’Unione. D’altra parte, le disposizioni
della parte seconda del Trattato, relativa alla cittadinanza dell’Unione, non
riconoscono ai cittadini dell’Unione un diritto incondizionato di elettorato
attivo e passivo per l’elezione del Parlamento europeo. Infatti l’art. 19,
n. 2, CE si limita ad applicare a tale diritto di elettorato attivo e
passivo il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Di conseguenza, allo stato
attuale del diritto comunitario nulla osta a che gli Stati membri definiscano,
nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni per il diritto di
elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo facendo
riferimento al criterio della residenza sul territorio nel quale le elezioni
sono organizzate.
Tuttavia il principio di parità
di trattamento osta a che i criteri scelti comportino che siano trattati in
maniera diversa cittadini che si trovano in situazioni comparabili, senza che
tale diversità di trattamento sia oggettivamente giustificata.
(v. punti 44-45, 52-53, 61,
dispositivo 2)
3. I paesi e territori di
oltremare (PTOM) sono oggetto di uno speciale regime di associazione, definito
nella quarta parte del Trattato (artt. da 182 CE a 188 CE), così che
le disposizioni generali del Trattato sono applicabili nei loro confronti
soltanto laddove esplicitamente previsto.
Ne consegue che gli artt.
189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, non sono applicabili
a tali paesi e territori e che gli Stati membri non sono tenuti ad organizzarvi
le elezioni del Parlamento europeo.
Peraltro, l’art. 19,
n. 2, CE, che applica a tale diritto di elettorato attivo e passivo il
principio di non discriminazione in base alla nazionalità, non è applicabile al
cittadino dell’Unione che risiede in un PTOM e che desidera esercitare il
proprio diritto di voto nello Stato membro di cui è cittadino.
(v. punti 44, 46-47, 53)
4. In assenza di una
disciplina comunitaria relativamente alle contestazioni in materia di diritto
di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, spetta
all’ordinamento di ciascuno Stato membro determinare gli strumenti per la
riparazione a favore di una persona che, in forza di una disposizione nazionale
contraria al diritto comunitario, non sia stata iscritta nelle liste elettorali
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004 e sia stata
quindi esclusa dalla partecipazione a tali elezioni. Tali rimedi, che possono
comprendere un risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto
comunitario imputabile allo Stato, non devono essere meno favorevoli di quelli
relativi alle azioni per far valere diritti fondati sull’ordinamento nazionale
(principio di equivalenza) né rendere impossibile o eccessivamente difficile,
in pratica, l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario
(principio di effettività).
(v. punti 67, 71, dispositivo 3)
5. Il principio della
responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni
del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato e
uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati allorché la norma
giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti agli individui, la
violazione sia sufficientemente qualificata ed esista un nesso causale diretto
tra la violazione dell’obbligo posto a carico dello Stato e il danno subito dai
soggetti lesi; non si può tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato
possa essere accertata a condizioni meno restrittive sulla base del diritto
nazionale.
Con riserva del diritto al
risarcimento che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario,
nel caso in cui le condizioni indicate al paragrafo precedente siano
soddisfatte, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla
responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno
provocato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni
nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno
favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna, e non
possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
(v. punti 69-70)
Dal sito http://curia.europa.eu