Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva
2006/54/CE – Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e
lavoratori di sesso femminile – Madre committente che abbia avuto un
figlio mediante un contratto di maternità surrogata – Rifiuto di
riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un
congedo di adozione – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità − Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di qualsiasi
discriminazione fondata su un handicap – Madre committente che non può
sostenere una gravidanza – Sussistenza di un handicap – Validità
delle direttive 2006/54 e 2000/78
1) La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, in particolare agli articoli 4 e 14, deve essere
interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul
sesso il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a
un congedo di maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un
contratto di maternità surrogata, in qualità di madre committente.
La situazione di una simile madre committente in ordine al
riconoscimento di un congedo di adozione non rientra nell’ambito di
applicazione di tale direttiva.
2) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata
nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sull’handicap il
fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un
congedo di maternità o a un congedo di adozione a una lavoratrice che sia
incapace di sostenere una gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di
maternità surrogata.
La validità di tale direttiva non può essere esaminata in riferimento
alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
ma la stessa direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di
un’interpretazione conforme a detta convenzione.
Dal sito http://curia.europa.eu
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