Corte Giustizia Ce 12 settembre 2006, n. C-145/04
Parlamento europeo — Elezioni — Diritto di voto — Cittadini del
Commonwealth residenti a Gibilterra e privi della cittadinanza dell’Unione
Allo stato attuale del diritto
comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di elettorato attivo e
passivo per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di
ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. Gli
artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a
che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a
determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo
loro cittadini o cittadini dell’Unione residenti sul loro territorio.
Infatti, né gli artt. 189 CE
e 190 CE, né l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento
europeo a suffragio universale diretto indicano in modo esplicito e preciso chi
siano i beneficiari del diritto di elettorato attivo e passivo per il
Parlamento europeo. Per quanto riguarda gli artt. 17 CE e 19 CE,
relativi alla cittadinanza dell’Unione, soltanto la seconda di queste due norme
si occupa specificamente, al n. 2, del diritto di voto per il Parlamento
europeo. Orbene, tale articolo si limita ad applicare all’esercizio di tale
diritto il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Inoltre, per quanto attiene
all’eventuale esistenza di un legame tra la cittadinanza dell’Unione e il
diritto di elettorato attivo e passivo, il quale imporrebbe che tale diritto
sia riservato ai cittadini dell’Unione, nessuna chiara conclusione in proposito
può essere ricavata dagli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al
Parlamento europeo, i quali indicano che lo stesso è composto da rappresentanti
dei popoli degli Stati membri. Il termine «popoli», che non è definito, può,
infatti, assumere significati differenti a seconda degli Stati membri e delle
lingue dell’Unione. Per quanto riguarda gli articoli del Trattato relativi alla
cittadinanza dell’Unione, non è possibile ricavarne il principio secondo il
quale solo i cittadini dell’Unione sarebbero i beneficiari di tutte le altre
disposizioni del Trattato, il che comporterebbe che solo ad essi si applichino
gli artt. 189 CE e 190 CE. Se infatti è vero che l’art. 17,
n. 2, CE prevede che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono
soggetti ai doveri previsti dal Trattato, quest’ultimo riconosce diritti che
non sono legati allo status di cittadino dell’Unione, e neppure a quello di
cittadino di uno Stato membro. Quanto all’art. 19, n. 2, CE, se esso
prevede che i cittadini di uno Stato membro godono del diritto di elettorato attivo
e passivo nel proprio paese ed impone agli Stati membri di riconoscere tali
diritti ai cittadini dell’Unione che risiedono sul loro territorio, non se ne
può tuttavia dedurre che uno Stato membro non possa concedere il diritto di
elettorato attivo e passivo a determinate persone aventi con esso uno stretto
legame, pur non possedendo la cittadinanza di questo o di un altro Stato
membro.
Inoltre, poiché il numero dei
rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro è determinato
dall’art. 190, n. 2, CE e, allo stato attuale del diritto
comunitario, le elezioni del Parlamento europeo sono organizzate in ciascuno
Stato membro per i rappresentanti eletti in detto Stato, un’estensione, da
parte di uno Stato membro, del diritto di voto in tali elezioni a persone che
non sono né suoi cittadini né cittadini dell’Unione residenti sul suo
territorio influenza soltanto la scelta dei rappresentanti eletti in tale Stato
membro, e non incide né sulla scelta né sul numero dei rappresentanti eletti
negli altri Stati membri.
Ne consegue che il Regno Unito
non ha violato gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE
con l’adozione di una legge che prevede, per quanto riguarda Gibilterra, che
taluni cittadini del Commonwealth residenti sul suo territorio, i quali non
sono cittadini comunitari, abbiano il diritto di elettorato attivo e passivo
per il Parlamento europeo.
(v. punti 65-66, 70-73, 76-78,
80)
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