giovedì 20 marzo 2014



Corte Giustizia Ce 12 settembre 2006, n. C-145/04

Parlamento europeo — Elezioni — Diritto di voto — Cittadini del Commonwealth residenti a Gibilterra e privi della cittadinanza dell’Unione

Allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. Gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell’Unione residenti sul loro territorio.
Infatti, né gli artt. 189 CE e 190 CE, né l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto indicano in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo. Per quanto riguarda gli artt. 17 CE e 19 CE, relativi alla cittadinanza dell’Unione, soltanto la seconda di queste due norme si occupa specificamente, al n. 2, del diritto di voto per il Parlamento europeo. Orbene, tale articolo si limita ad applicare all’esercizio di tale diritto il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Inoltre, per quanto attiene all’eventuale esistenza di un legame tra la cittadinanza dell’Unione e il diritto di elettorato attivo e passivo, il quale imporrebbe che tale diritto sia riservato ai cittadini dell’Unione, nessuna chiara conclusione in proposito può essere ricavata dagli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, i quali indicano che lo stesso è composto da rappresentanti dei popoli degli Stati membri. Il termine «popoli», che non è definito, può, infatti, assumere significati differenti a seconda degli Stati membri e delle lingue dell’Unione. Per quanto riguarda gli articoli del Trattato relativi alla cittadinanza dell’Unione, non è possibile ricavarne il principio secondo il quale solo i cittadini dell’Unione sarebbero i beneficiari di tutte le altre disposizioni del Trattato, il che comporterebbe che solo ad essi si applichino gli artt. 189 CE e 190 CE. Se infatti è vero che l’art. 17, n. 2, CE prevede che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato, quest’ultimo riconosce diritti che non sono legati allo status di cittadino dell’Unione, e neppure a quello di cittadino di uno Stato membro. Quanto all’art. 19, n. 2, CE, se esso prevede che i cittadini di uno Stato membro godono del diritto di elettorato attivo e passivo nel proprio paese ed impone agli Stati membri di riconoscere tali diritti ai cittadini dell’Unione che risiedono sul loro territorio, non se ne può tuttavia dedurre che uno Stato membro non possa concedere il diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone aventi con esso uno stretto legame, pur non possedendo la cittadinanza di questo o di un altro Stato membro.
Inoltre, poiché il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro è determinato dall’art. 190, n. 2, CE e, allo stato attuale del diritto comunitario, le elezioni del Parlamento europeo sono organizzate in ciascuno Stato membro per i rappresentanti eletti in detto Stato, un’estensione, da parte di uno Stato membro, del diritto di voto in tali elezioni a persone che non sono né suoi cittadini né cittadini dell’Unione residenti sul suo territorio influenza soltanto la scelta dei rappresentanti eletti in tale Stato membro, e non incide né sulla scelta né sul numero dei rappresentanti eletti negli altri Stati membri.
Ne consegue che il Regno Unito non ha violato gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE con l’adozione di una legge che prevede, per quanto riguarda Gibilterra, che taluni cittadini del Commonwealth residenti sul suo territorio, i quali non sono cittadini comunitari, abbiano il diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo.

(v. punti 65-66, 70-73, 76-78, 80)


Dal sito http://curia.europa.eu