Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 25 marzo 2014, n. 9, Art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – personale delle
aziende funebri
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato
istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in
merito alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura
intermittente in relazione alla figure dei necrofori e dei portantini addetti
ai servizi funebri.
In particolare, l’istante
chiede se il suddetto personale, impiegato presso aziende operanti nello
specifico settore, possa essere assimilato alle categorie degli “operai
addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicate al n.
46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art.
40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Dalla lettura del n. 46 della
tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo
con riferimento alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro
intermittente risulta contemplata, come anticipato dall’istante, quella
espletata dagli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o
religiose”, comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla
preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.
Sulla base di tale nozione, non
sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e
portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività
preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa
sepoltura.
Pertanto, in risposta alla
questione sollevata si può ritenere che, a prescindere dai requisiti anagrafici
ed oggettivi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, la tipologia di
contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle
categorie richiamate dall’interpellante, in quanto rientranti nell’ambito delle
figure declinate al n. 46 della tabella allegata al citato R.D.