Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE
− Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento –
Articolo 8 – Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un
contratto di maternità surrogata – Rifiuto di riconoscerle un congedo di
maternità – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra
lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 14 –
Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione
del congedo di maternità
1) La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso
che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di
maternità ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in
qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di
maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti,
o comunque possa allattare, al seno il bambino.
2) Il combinato disposto dell’articolo 14 con l’articolo 2,
paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso
che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore
di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che
abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.
Dal sito http://curia.europa.eu