Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx
Direttiva 2004/38/CE – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE –
Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri – Aventi diritto – Diritto di soggiorno del cittadino di un
paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui
tale cittadino possiede la cittadinanza – Ritorno del cittadino
dell’Unione in detto Stato membro dopo soggiorni di breve durata in un altro
Stato membro
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere
interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione
abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese
terzo nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni
enunciate agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, o 16, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di
cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si
applicano per analogia quando detto cittadino dell’Unione ritorni, con il
familiare interessato, nel proprio Stato membro d’origine. Di conseguenza, le
condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino
di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell’Unione, nello Stato
membro d’origine di quest’ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere
più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un
diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un
cittadino dell’Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera
circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede
la cittadinanza.
Dal sito http://curia.europa.eu