domenica 30 marzo 2014



Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx

Cittadinanza dell’Unione – Principio di non discriminazione – Regime linguistico applicabile ai processi civili



Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale.


Dal sito http://curia.europa.eu