Corte di Giustizia UE xx marzo 2014, n. xx
Cittadinanza dell’Unione – Principio di non discriminazione –
Regime linguistico applicabile ai processi civili
Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE
devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di
utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro
che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa
dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che
siano residenti in questo stesso ente locale.
Dal sito http://curia.europa.eu