Corte di Giustizia UE xx gennaio 2014, n. xx
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status
di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona
ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) –
Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante
dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Nozione
di “conflitto armato interno” – Interpretazione autonoma rispetto al
diritto internazionale umanitario – Criteri di valutazione
L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio,
del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa
di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve
ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione
di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con
uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro,
senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come
conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del
diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati,
il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del
conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello
di violenza che imperversa nel territorio in questione.
Dal sito http://curia.europa.eu