Corte di Giustizia UE xx gennaio 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16,
paragrafi 2 e 3 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi
terzi familiari di un cittadino dell’Unione – Considerazione dei periodi
di detenzione di tali cittadini
1) L’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che i periodi di
detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo,
familiare di un cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno
permanente in tale Stato membro durante detti periodi, non possono essere presi
in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tale cittadino, del
diritto di soggiorno permanente ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che la continuità del
soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di
un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha
acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali
periodi.
Dal sito http://curia.europa.eu