Corte di Giustizia UE xx gennaio 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28,
paragrafo 3, lettera a) – Protezione contro l’allontanamento –
Modalità di calcolo del periodo decennale – Presa in considerazione dei
periodi di detenzione
1) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera
a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il
periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in
linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data
della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.
2) L’articolo 28, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un
periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio
idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale
disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da
essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello
Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione.
Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione
globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente
creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.
Dal sito http://curia.europa.eu