mercoledì 26 marzo 2014



A proposito di … “scheda ballerina”

Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. xx febbraio 2014, n. xx


FATTO

OMISSIS

In sostanza, secondo l’appellante, le irregolarità riscontrate nel caso di specie rappresenterebbero una evidente violazione delle dettagliate ed analitiche disposizioni volte a garantire la regolarità delle operazioni e ad evitare l’uso fraudolento delle schede (artt. 36, 37 e 39 della l. r.29/1941); in particolare, l’omessa indicazione del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e l’assenza di elementi idonei alla identificazione del “numero di schede rimaste nel pacco e non firmate”- non consentendo di verificare il corretto uso del materiale elettorale e dando sostanza al cd. meccanismo della “scheda ballerina”- sarebbero presupposti idonei a determinare la nullità delle operazioni elettorali nelle sezioni interessate.

OMISSIS

DIRITTO

OMISSIS

Il primo Giudice, nel dichiarare inammissibile il gravame del sig.M., ha ritenuto le denunziate irregolarità commesse dai seggi elettorali di alcune sezioni “…mere irregolarità formali inidonee a pregiudicare le garanzie connesse alle operazioni elettorali o a comprimere la libertà di voto, in quanto si sostanziano essenzialmente in errori di verbalizzazione non incidenti sull’accertamento della reale volontà del corpo elettorale…”.
Contesta tali conclusioni l’odierno appellante, sostenendo, invece, che le irregolarità riscontrate rappresenterebbero una evidente violazione delle dettagliate ed analitiche disposizioni volte a garantire la regolarità delle operazioni e ad evitare l’uso fraudolento delle schede (artt. 36, 37 e 39 della l. r.29/1941); in particolare, l’omessa indicazione del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e l’assenza di elementi idonei alla identificazione del “numero di schede rimaste nel pacco e non firmate” non consentono di verificare il corretto uso del materiale elettorale, generando altresì dubbi sull’uso della cd. “scheda ballerina”.

OMISSIS

Nel caso i specie, ritiene il Collegio che i vizi denunziati dall’odierno appellante (ancorchè non confermati da apposita verificazione, rimasta inevasa per cause di forza maggiore) possano assumere carattere sostanziale ed invalidante, dando comunque corpo a fondati sospetti in ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse sezioni, sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della cd. “scheda ballerina”(consistente nel far uscire dal saggio una scheda vidimata e non votata,sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio); di tal chè appare opportuno disporre il rinnovo delle votazioni nei seggi de quibus.

OMISSIS