A proposito di … “scheda ballerina”
Cons. Giust. Amm.
Reg. Sic. xx febbraio 2014, n. xx
FATTO
OMISSIS
In sostanza, secondo
l’appellante, le irregolarità riscontrate nel caso di specie rappresenterebbero
una evidente violazione delle dettagliate ed analitiche disposizioni volte a
garantire la regolarità delle operazioni e ad evitare l’uso fraudolento delle
schede (artt. 36, 37 e 39 della l. r.29/1941); in particolare, l’omessa
indicazione del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la
votazione e l’assenza di elementi idonei alla identificazione del “numero di
schede rimaste nel pacco e non firmate”- non consentendo di verificare il
corretto uso del materiale elettorale e dando sostanza al cd. meccanismo della
“scheda ballerina”- sarebbero presupposti idonei a determinare la nullità delle
operazioni elettorali nelle sezioni interessate.
OMISSIS
DIRITTO
OMISSIS
Il primo Giudice, nel dichiarare inammissibile il gravame
del sig.M., ha ritenuto le denunziate irregolarità commesse dai seggi
elettorali di alcune sezioni “…mere irregolarità formali inidonee a
pregiudicare le garanzie connesse alle operazioni elettorali o a comprimere la
libertà di voto, in quanto si sostanziano essenzialmente in errori di
verbalizzazione non incidenti sull’accertamento della reale volontà del corpo
elettorale…”.
Contesta tali conclusioni l’odierno appellante,
sostenendo, invece, che le irregolarità riscontrate rappresenterebbero una
evidente violazione delle dettagliate ed analitiche disposizioni volte a garantire
la regolarità delle operazioni e ad evitare l’uso fraudolento delle schede
(artt. 36, 37 e 39 della l. r.29/1941); in particolare, l’omessa indicazione
del dato relativo alle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e
l’assenza di elementi idonei alla identificazione del “numero di schede rimaste
nel pacco e non firmate” non consentono di verificare il corretto uso del
materiale elettorale, generando altresì dubbi sull’uso della cd. “scheda
ballerina”.
OMISSIS
Nel caso i specie, ritiene il Collegio che i vizi
denunziati dall’odierno appellante (ancorchè non confermati da apposita
verificazione, rimasta inevasa per cause di forza maggiore) possano assumere
carattere sostanziale ed invalidante, dando comunque corpo a fondati sospetti in
ordine alla attendibilità del risultato elettorale, sia alla luce di una non
corretta utilizzazione di un cospicuo numero di schede elettorali in diverse
sezioni, sia anche alla luce del possibile meccanismo fraudolento della cd.
“scheda ballerina”(consistente nel far uscire dal saggio una scheda vidimata e
non votata,sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata
all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli,
depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno
del seggio); di tal chè appare opportuno disporre il rinnovo delle votazioni
nei seggi de quibus.