Corte di Giustizia UE xx febbraio 2014, n. xx
Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 –
Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13,
paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di
accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e
concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo –
Importo dell’aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni
materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di
accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale –
Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi
economici
L’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere
interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere
le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni,
questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda
di asilo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di
detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni
dell’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve
assicurare che l’importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni
materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita
dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti
asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo
conto eventualmente della salvaguardia dell’interesse delle persone portatrici
di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell’articolo 17 della
medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste
all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte
agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni
unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l’importo di questi sussidi
deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i
genitori in modo da poter mantenere l’unità familiare dei richiedenti asilo.
La direttiva 2003/9 deve essere interpretata
nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione
delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare
questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza
pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle
norme minime previste da detta direttiva.
Dal sito http://curia.europa.eu