Nota del Ministero dell’Interno –
Dip. Libertà Civli e Immigrazione 29 aprile 2020, Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito
dell’emanazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Con riferimento al quesito
indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Con il recente D.P.C.M. 26 aprile
u.s., sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento
dell’epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza
delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle
misure più restrittive finora previste.
Tuttavia, la tutela della salute
pubblica e l’esigenza di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti,
ancora nella situazione attuale richiede la limitazione di diversi diritti
costituzionali, fra i quali anche l’esercizio della libertà di culto.
Tra l’altro, l’art. 1, comma 1,
lett. i) de predetto d.p.c.m. ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v.
“sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di
congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro”.
E’ evidente che la disposizione
in esame è connessa all’attuazione delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per tale ragione, la celebrazione
delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio
di culto o in un luogo all’aperto.
Si avrà cura, quindi, che i
partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando
la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto
del feretro.
La forma liturgica della
celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un
prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le
tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in
un tempo contenuto.
In particolare, poi, come
richiesto dall’E.V., i riti dell’ultima
commendatio e della valedictio al
defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità
ecclesiastica, ovviamente da compiersi nel medesimo luogo in cui viene
celebrato il rito esequiale. Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato
il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in
continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate.
La celebrazione esequiale in ogni
caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare è
prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste,
assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una
capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.
https://www.interno.gov.it/it/notizie/indicazioni-prefetti-sulla-celebrazione-cerimonie-funebri
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