Decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 (G.U. Ed. Str., 17 marzo 2020, n.
70), Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per
l'adozione di decreti legislativi,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. 29
aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16) [stralcio: artt. 73, 81, 86 bis, 103, 104, 108]
OMISSIS
Art. 73
Semplificazioni
in materia di organi collegiali
1. Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le
giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalita'
di svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri
di trasparenza e
tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove
previsto, o dal sindaco, purche' siano
individuati sistemi che
consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarita' dello
svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui
all'articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonche'
adeguata pubblicita' delle
sedute, ove previsto, secondo
le modalita' individuate
da ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto
dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici
nazionali, anche articolati su base
territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei
predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non
sia prevista negli atti regolamentari
interni, garantendo comunque
la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e
la sicurezza delle comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo
previsto dal comma 1, le sedute degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia stata prevista negli
atti regolamentari interni di cui
all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Per
lo stesso periodo
previsto dal comma
1 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 8 e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri
delle assemblee dei sindaci
e delle conferenze
metropolitane per l'approvazione
dei bilanci preventivi e consuntivi,
nonche' degli altri pareri
richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo
previsto dal comma
1, le associazioni private anche non riconosciute e
le fondazioni, nonche' le societa',
comprese le societa' cooperative ed i
consorzi, che non
abbiano regolamentato modalita' di
svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalita',
nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche'
siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti
nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove
previsto, secondo le
modalita' individuate da ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con
le risorse umane,
finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
OMISSIS
Art. 81
Misure urgenti per lo
svolgimento della consultazione
referendaria nell'anno 2020
1. In considerazione dello
stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo
comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352, il termine entro il quale e'
indetto il referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante: « Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 240 del
12 ottobre 2019,
e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo ha
ammesso.
OMISSIS
Art. 86 bis
Disposizioni in materia di
immigrazione
1. In considerazione della
situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31
dicembre 2020, gli
enti locali titolari di progetti
di accoglienza nell'ambito
del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in
scadenza al 31 dicembre 2019, le cui
attivita' sono state autorizzate
alla prosecuzione fino al 30 giugno
2020, e di progetti in scadenza alla medesima data
del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai
sensi del decreto
del Ministro dell'interno 18
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019,
sono autorizzati alla
prosecuzione dei progetti in
essere alle attuali condizioni di attivita'
e servizi finanziati, in deroga
alle disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto
salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea ed
a condizione che
non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai
sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei
limiti delle risorse del
Fondo nazionale per le
politiche e i
servizi dell'asilo, di
cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del
1989.
2. Fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in
relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono
rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di
protezione di cui
al comma 1 del
presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti
di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o
umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonche'
i minori stranieri
non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore
eta', per i quali sono venute meno le condizioni di
permanenza nelle medesime strutture, previste dalle
disposizioni vigenti.
3. Le strutture del sistema di
protezione di cui al comma
1, eventualmente
disponibili, possono essere
utilizzate dalle prefetture,
fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, sentiti il
dipartimento di prevenzione territorialmente competente e
l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini
dell'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e dei
titolari di protezione
umanitaria, sottoposti alle misure di
quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed
e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove
disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del
progetto di accoglienza fino al termine dello stato di
emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica
altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone
in stato di necessita', senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Al solo fine di
assicurare la tempestiva
adozione di misure dirette al
contenimento della diffusione
del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali
del Governo sono
autorizzate a provvedere, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti
in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le
strutture di cui agli articoli 11 e 19,
comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui
all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016,
n. 50, nel
rispetto dei principi di
economicita', efficacia, tempestivita', correttezza
e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di
prevenzione, di cui
al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. 5.
Agli oneri derivanti dal comma 2,
pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante
utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi
dell'articolo 1, comma 767, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
OMISSIS
Art. 103
Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
1. Ai
fini del computo
dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza
di parte o d'ufficio, pendenti alla
data del 23
febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data
e quella
del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano
ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati. Sono prorogati
o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione
nelle forme del
silenzio significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione
di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini
di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per
la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti
i certificati, attestati,
permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra
il 31
gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020,
conservano la loro
validita' per i
novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche
alle segnalazioni certificate di
inizio attivita', alle
segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali
comunque denominate. Il
medesimo termine si applica anche al ritiro dei
titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino
alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita'
nonche' i termini di inizio e fine lavori
previsti dalle convenzioni
di lottizzazione di
cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione
regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque
altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono
prorogati di novanta
giorni. La presente disposizione si applica anche ai
diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero degli accordi
similari comunque denominati
dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che
hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma
3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.
2-ter. Nei contratti tra privati,
in corso
di validita' dal 31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori
edili di qualsiasi natura, i termini
di inizio e fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata
della proroga di cui al comma 2.
In deroga ad
ogni diversa previsione contrattuale, il committente
e' tenuto al pagamento dei
lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di
soggiorno dei cittadini
di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31
agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine
anche:
a) i termini per la conversione
dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale
a lavoro subordinato non
stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio
di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251;
d) la validita' dei nulla osta
rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta
rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli
articoli 28, 29
e 29-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta
rilasciati per lavoro
per casi particolari di
cui agli articoli
27 e seguenti
del decreto legislativo n.
286 del 1998,
tra cui ricerca,
blue card, trasferimenti
infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di
cui al comma 2-quater si applicano anche
ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26,
30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Il presente comma si applica anche
alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche
disposizioni del presente decreto e dei
decreti-legge 23 febbraio
2020, n. 6,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo
2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai pagamenti di
stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per
prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita'
di disoccupazione e
altre indennita' da ammortizzatori sociali o da
prestazioni assistenziali o
sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti
disciplinari del personale
delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo
decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1°
settembre 2020.
6-bis. Il termine di
prescrizione di cui
all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativo ai provvedimenti ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove
il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine
del periodo. Per il medesimo periodo
e' sospeso il
termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 104
Proroga della validita' dei
documenti di riconoscimento
1. La validita' ad ogni effetto
dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma
1, lettere c), d) ed e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020
e' prorogata al
31 agosto 2020.
La validita' ai
fini dell'espatrio resta limitata
alla data di
scadenza indicata nel documento
.
Art. 108
Misure urgenti per lo svolgimento
del servizio postale
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare
l'adozione delle misure
di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del
servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo
svolgimento del servizio postale
relativo agli invii raccomandati,
agli invii assicurati
e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n.
261, gli operatori
postali procedono alla consegna
dei suddetti invii
e pacchi mediante preventivo accertamento della
presenza del destinatario o di persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la
firma e con
successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in
altro luogo, presso il medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al
ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in
cui e' attestata anche la suddetta
modalita' di recapito.
1-bis. Per lo svolgimento
dei servizi di
notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono
alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura
ordinaria di firma
di cui all'articolo 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890, oppure con il
deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro
atto che necessita di firma per la
consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni
previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli
uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di
decadenza e prescrizione di cui alle
raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione
dello stato di emergenza.
2. Considerati l'evolversi della
situazione epidemiologica COVID-19 e
il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia con il costante incremento dei casi su
tutto il
territorio nazionale, al fine
di consentire il
rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a
contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto
eccezionale e transitoria, la somma di
cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del
presente decreto e
fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il
pagamento e' effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione.
La misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle
misure restrittive.
OMISSIS
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