giovedì 30 aprile 2020



Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U.  Ed. Str., 17 marzo 2020, n. 70), Misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16) [stralcio: artt. 73, 81, 86 bis, 103, 104, 108]


OMISSIS

Art. 73
Semplificazioni in materia di organi collegiali
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita' delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente.   

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.   

2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di  ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche  ove  tale modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni  di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297.   

3.  Per  lo  stesso  periodo  previsto  dal  comma  1  e'   sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  8  e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.   

4. Per lo stesso periodo previsto  dal  comma  1,  le  associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le  societa', comprese le societa' cooperative  ed  i  consorzi,  che  non  abbiano regolamentato   modalita'   di   svolgimento    delle    sedute    in videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalita',   nel rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente.   

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.  
 

OMISSIS

Art. 81
Misure urgenti per lo svolgimento  della  consultazione  referendaria nell'anno 2020

1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25  maggio 1970, n. 352, il termine entro il  quale  e'  indetto  il  referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «  Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie  Generale,  n.  240  del  12  ottobre  2019,  e'   fissato   in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo  ha ammesso.  


OMISSIS


Art. 86 bis
Disposizioni in materia di immigrazione

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al  31  dicembre  2020,  gli  enti  locali titolari di  progetti  di  accoglienza  nell'ambito  del  sistema  di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui  attivita'  sono state autorizzate alla prosecuzione fino al  30  giugno  2020,  e  di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.   

2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze,  possono  rimanere  in  accoglienza nelle strutture del sistema di protezione  di  cui  al  comma  1  del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti  di  cui  all'articolo 1-sexies, comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale  o  umanitaria,  i  richiedenti protezione   internazionale,   nonche'   i   minori   stranieri   non accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.   

3. Le strutture del sistema  di  protezione  di  cui  al  comma  1, eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.   

4. Al solo fine di assicurare  la  tempestiva  adozione  di  misure dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159.    5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2,  pari  complessivamente  a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  
 
 
OMISSIS
 
 
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza

1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio significativo previste dall'ordinamento.   

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1  trova  altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi giurisdizionali.   

2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.   

2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n. 1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.   

2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.   

2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati fino al medesimo termine anche:   
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato  non stagionale;  
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5,  comma  7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;   
c) i documenti di  viaggio  di  cui  all'articolo  24  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;   
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286;   
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per  il  ricongiungimento familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto legislativo n. 286 del 1998;   
f) la validita' dei nulla  osta  rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.   

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.   

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e dei  decreti-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n. 19, nonche' dei relativi decreti di attuazione.   

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.   

5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.   

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020.   

6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
 
Art. 104
Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento

1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31  gennaio 2020  e'  prorogata  al  31  agosto  2020.  La  validita'   ai   fini dell'espatrio resta limitata  alla  data  di  scadenza  indicata  nel documento
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Art. 108
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al 30 giugno 2020, al fine di  assicurare  l'adozione  delle  misure  di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  postale  e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  servizio postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  assicurati  e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  2  del decreto legislativo 22 luglio 1999  n.  261,  gli  operatori  postali procedono  alla  consegna  dei  suddetti  invii  e  pacchi   mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di  persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la  firma  e  con  successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al  piano  o  in  altro luogo, presso il medesimo  indirizzo,  indicato  contestualmente  dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e'  attestata anche la suddetta modalita' di recapito.   

1-bis. Per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a  mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, gli operatori postali  procedono  alla  consegna  delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria  di  firma  di  cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,  oppure  con  il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita  di  firma  per  la  consegna.  Il  ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso  di  ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione  di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo  in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.   

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  con   il costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  nazionale,  al fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  violazione.  La misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive. 
 
 
OMISSIS
 

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