Ordinanza del Ministero della
Salute 3 aprile 2020 (G.U. 6 aprile 2020, n. 91), Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento
e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di Intesa con il Presidente
della Regione Emilia-Romagna
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato
dalla 58ª assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e
in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di
sanita' pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed
in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in
casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della
salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile
2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di
emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a
livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Vista la nota del 3 aprile 2020 con la quale il Presidente della
Regione Emilia Romagna, in ragione della peculiare situazione
epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessita' di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
del contagio della Regione Emilia Romagna
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID -19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti
misure di contenimento:
a) le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 si
estendono a tutte le attivita' che prevedono la somministrazione ed
il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi
rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al
taglio). Per tutte queste attivita' resta consentito il solo servizio
di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico
sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di
supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono
continuare la loro attivita' ma possono soltanto effettuare la
vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza
prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. E'
sospesa l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande anche
ove esercitata congiuntamente ad attivita' commerciale consentita ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020;
b) le strutture ricettive alberghiere, la cui attivita' non e'
sospesa ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi
dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le
strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonche' le
«altre tipologie ricettive», comunque denominate. Sono escluse
dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate,
operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a
titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori
sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza,
isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei
servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente
registrate al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da
quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza
per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano
stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque
denominate, possono essere assicurate le attivita' funzionali al
mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano
di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione
delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone
estranee, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. All'interno di strutture
ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze
alberghiere, agriturismi) restano consentite le attivita' di
somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi
soggiornano;
c) Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative
aree di pertinenza; l'accesso e' consentito solo al personale
impegnato in comprovate attivita' di manutenzione e vigilanze, anche
relative alle aree in concessione o di pertinenza;
d) Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i
mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i
mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per
la vendita di prodotti alimentari e piu' in generale i posteggi
destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E'
altresi' sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici
recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la
vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia
regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza
interpersonale di un metro. In riferimento alle deroghe al divieto di
aperture delle attivita' di commercio al dettaglio di cui al punto 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020,
le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono chiusi
nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie,
edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti
per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di
articoli di cartoleria, purche' sia consentito l'accesso alle sole
predette attivita'. Pertanto, i supermercati presenti nei centri
commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente
alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di
stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per
l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di
cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza
interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione
dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi
(limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori
di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attivita' di
commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attivita' di
vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di
vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. La
vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre
consentita quando e' prevista la consegna al domicilio del cliente su
ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza,
radio e telefono.
e) Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo,
comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini
e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della
frazione di Ganzanigo.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonche' nel comune di
Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti
misure di contenimento:
a) sospensione di tutte le attivita' produttive di beni e servizi
da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attivita'
agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative
filiere;
b) per quanto attiene alle attivita' di cui alla lettera a), per
il territorio di Rimini e' prescritto il ricorso prioritario al
personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede
l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza e' prescritto il
ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
c) tutte le attivita' di cui alla lettera a) dovranno comunque ed
in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e
sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
d) possono proseguire la propria attivita' le aziende di
logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui
ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad
attivita' o filiere riguardanti beni essenziali compresi
nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso
piattaforme on line;
e) le attivita' di cui alla lettera d) debbono operare con
articolazione del lavoro su piu' turni giornalieri ove gia' non
previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa
ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli
operatori;
f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attivita' di
produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia
della continuita' delle attivita' consentite (a titolo di esempio:
idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la
mobilita' mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di
esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali
all'erogazione dei servizi pubblici e all'attivita' delle pubbliche
amministrazioni;
g) sono autorizzate esclusivamente le attivita' di vendita, e
servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie,
forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali,
edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico,
commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie,
rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e postamat,
trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di
prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre consentita quando
e' prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce,
per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
h) in caso di assenza o di impossibilita' di utilizzo dei servizi
bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di
comprovata necessita', le agenzie bancarie e postali possono
provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi,
limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e
ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone,
l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi e' consentito ad
un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la
necessita' di recare con se' minori, disabili o anziani;
l) sono esclusi dai predetti divieti le attivita' dei presidi
sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di
cura privati;
m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli
urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli
relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei
luoghi pubblici;
m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei
patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria;
l'attivita' e' resa con modalita' di lavoro agile e il personale
ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non puo' superare il
numero di una unita' per ciascun servizio ed in ogni caso non piu' di
una unita' per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio
di servizi indifferibili e di comprovata necessita', e' possibile
provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi
ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse;
sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per
esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio:
pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al
regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano
persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del
presente atto per motivi diversi da quelli turistici e
impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro
non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio
domicilio;
o) restano sempre consentite le attivita' funzionali ad
assicurare la continuita' delle attivita' e delle filiere non sospese
nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali,
previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate
specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei
prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto
puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino
all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari
per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali,
le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le
aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero
accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le
aree attrezzate per attivita' ludiche;
r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza,
sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a
due unita'.
Art. 3
Durata delle misure urgenti per evitare
la diffusione del COVID-19
1.I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data
di sottoscrizione della presente ordinanza fino all'adozione del
prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
comunque, non oltre il 13 aprile 2020.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di cui alla presente ordinanza e' sanzionato ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Emilia Romagna
Bonaccini
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