Corte di Giustizia UE 2 aprile
2020, (cause riunite) nn. C-715/17, C-718/17
e C-719/17, Commissione vs Polonia e a.
Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE)
2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali
decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale
a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana –
Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di
tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di
ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli
regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale
che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio –
Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi
degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine
pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo
72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori
1) Le cause C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17
sono riunite ai fini della sentenza.
2) La Repubblica di Polonia,
dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre
mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in
grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione
(UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia
e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601
del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel
settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia,
nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste
due decisioni.
3) L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015,
non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero
adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601
nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima
decisione.
4) La Repubblica ceca, dal 13
agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi,
un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza,
agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.
5) La Repubblica di Polonia è
condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17, C‑718/17
e C‑719/17, quelle della Commissione europea nella causa C‑715/17.
6) L’Ungheria è condannata a
sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17,
quelle della Commissione europea nella causa C‑718/17.
7) La Repubblica ceca è
condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17, C‑718/17
e C‑719/17, quelle della Commissione europea nella causa C‑719/17.
Nelle cause riunite C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17,
aventi ad oggetto ricorsi per inadempimento ai sensi
dell’articolo 258 TFUE, proposti il 21 e il 22 dicembre 2017,
Commissione europea, rappresentata da
Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in
qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica di Polonia, rappresentata da
E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek,
J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,
Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in
qualità di agente,
intervenienti (causa C‑715/17),
Commissione europea, rappresentata da
Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in
qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e
G. Koós, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek,
J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,
Repubblica di Polonia, rappresentata da
E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,
intervenienti (causa C‑718/17),
e
Commissione europea, rappresentata da
Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in
qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek,
J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in
qualità di agente,
Repubblica di Polonia, rappresentata da
E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,
intervenienti (causa C‑719/17),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di
sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice
della Terza Sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský e F. Biltgen,
giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 maggio 2019,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il ricorso nella causa C‑715/17, la Commissione europea chiede alla Corte di
dichiarare che la
Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato
a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di
richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare
rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti
in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del
Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore
della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU
2015, L 239, pag. 146), e dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80), nonché, di
conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in
forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due
decisioni.
2 Con
il ricorso nella causa C‑718/17, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che
l’Ungheria, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi,
un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601
nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima
decisione.
3 Con
il ricorso nella causa C‑719/17, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ceca, non
avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero
adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza,
agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.
Contesto normativo
Diritto internazionale
4 La Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des
traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è
entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed
entrato a sua volta in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione
di Ginevra»).
5 L’articolo
1 della Convenzione di Ginevra, dopo aver in particolare definito, nella
sezione A, la nozione di «rifugiato» ai fini della medesima convenzione, nella
sezione F stabilisce quanto segue:
«Le disposizioni della presente Convenzione non sono
applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a) hanno
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni
relative a siffatti crimini;
b) hanno
commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di
essere ammesse come rifugiati;
c) si sono
rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi della Nazioni Unite».
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/95/UE
6 Contenuto
nel capo III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), intitolato «Requisiti per
essere considerato rifugiato», l’articolo 12 della stessa, rubricato
«Esclusione», ai paragrafi 2 e 3 così recita:
«2. Un cittadino di
un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano
fondati motivi per ritenere che:
a) abbia
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia
commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune
prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è
rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di
rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con
un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati
gravi di diritto comune;
c) si sia reso
colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite
quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni
Unite[, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945].
3. Il paragrafo 2 si
applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
reati o atti in esso menzionati».
7 Al
capo V della direttiva 2011/95, intitolato «Requisiti per la protezione
sussidiaria», figura l’articolo 17 della stessa, rubricato «Esclusione», a
termini del quale:
«1. Un cittadino di
un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere
che:
a) abbia
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia
commesso un reato grave;
c) si sia reso
colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite
quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni
Unite;
d) rappresenti
un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
2. Il paragrafo 1 si
applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri
possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica
di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi,
prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più
reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione
se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato[,] e se ha lasciato
il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali
reati».
Le decisioni 2015/1523 e 2015/1601
8 I
considerando 1, 2, 7, 11, 12, 23, 25, 26, 31 e 32 della decisione 2015/1601
così recitavano:
«(1) Conformemente
all’articolo 78, paragrafo 3, [TFUE], qualora uno o più Stati membri debbano
affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
(2) Conformemente
all’articolo 80 TFUE, le politiche dell’Unione relative ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della
responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell’Unione adottati in questo
settore devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale
principio.
(...)
(7) Nella
riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l’altro deciso che
tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo:
ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reintegrazione e
cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare il Consiglio
europeo, alla luce dell’attuale situazione di emergenza e dell’impegno di
rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla
ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di
40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale
dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui partecipino tutti gli
Stati membri.
(...)
(11) Il 20
luglio 2015 rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata
adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio [europeo], sulla ricollocazione
dalla Grecia e dall’Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di
protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone
saranno ricollocate dall’Italia e 16 000 persone saranno ricollocate dalla
Grecia. Il 14 settembre 2015 il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato la
decisione (...) 2015/1523 che istituisce un meccanismo di ricollocazione
temporanea ed eccezionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale.
(12) Negli
ultimi mesi la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e
terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo
spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo
orientale e verso la rotta dei Balcani occidentali, per effetto del numero
crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione,
è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione
sui sistemi d’asilo di Italia e Grecia.
(...)
(23) Le misure
relative alla ricollocazione dall’Italia e dalla Grecia previste dalla presente
decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all’articolo 13,
paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)], in base
alla quale l’Italia e la Grecia
sarebbero state altrimenti competenti per l’esame delle domande di protezione
internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III di detto
regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i
termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre
disposizioni del regolamento (...) n. 604/2013 (...) restano di
applicazione (...).
(...)
(25) Si è
imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti
richiedenti ricollocare dall’Italia e dalla Grecia senza pregiudicare le
decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un
sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio
a livello dell’Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione
internazionale adottate in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati
Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell’Unione delle decisioni
relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato, tale soglia
dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in
evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e
rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e,
dall’altro, dovrebbe impedire, sempre nella massima misura possibile, che i
richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un
altro Stato membro e il loro soggiorno nell’Unione sia indebitamente
prolungato. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75%
basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili relativi
alle decisioni di primo grado.
(26) Tali
misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di
asilo di Italia e Grecia, in particolare ricollocando un numero significativo
di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale che arriveranno
nel territorio dell’Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della
presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi
entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al numero di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere
ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, in totale, 120 000 richiedenti in
evidente bisogno di protezione internazionale. (...)
(...)
(31) È
necessario garantire l’introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e
affiancare all’attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione
amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell’[Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo (EASO)].
(32) Durante
tutta la procedura di ricollocazione fino all’effettivo trasferimento del
richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e
l’ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente,
incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno
Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca
un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ne informa gli
altri Stati membri».
9 I
considerando 1, 2, 7, 23, 25, 26, 31 e 32 della decisione 2015/1601 erano
redatti in termini sostanzialmente identici a quelli, rispettivamente, dei
considerando 1, 2, 6, 18, 20, 21, 25 e 26 della decisione 2015/1523.
10 L’articolo
1 della decisione 2015/1601, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, in termini
sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 1 della decisione 2015/1523,
così disponeva:
«La presente decisione istituisce misure temporanee nel
settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia,
al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi
nel loro territorio».
11 L’articolo
2 di ciascuna delle decisioni succitate, intitolato «Definizioni», prevedeva
quanto segue:
«Ai fini della presente decisione si intende per:
(...)
e) “ricollocazione”:
il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i
criteri di cui al capo III del regolamento (...) n. 604/2013 designano
come competente per l’esame della domanda di protezione internazionale(...)
verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;
f) “Stato
membro di ricollocazione”: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (...)
n. 604/2013, diventa competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest’ultimo
nel suo territorio».
12 L’articolo
3 della decisione 2015/1601, intitolato «Ambito di applicazione», disponeva, in
termini identici a quelli dell’articolo 3 della decisione 2015/1523, quanto
segue:
«1. È soggetto a
ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha
presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e
per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai
criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III
del regolamento (...) n. 604/2013.
2. È soggetto a
ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente
appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di
riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi
trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o
superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale
adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva
2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)]. (...)».
13 L’articolo
4 della decisione 2015/1523 prevedeva la ricollocazione, dall’Italia e dalla
Grecia, nel territorio degli altri Stati membri ai quali la medesima decisione
era applicabile e di cui l’Ungheria non faceva parte, di 40 000 persone in
evidente bisogno di protezione internazionale, tra le quali 24 000
dall’Italia e 16 000 dalla Grecia.
14 L’articolo
4 della decisione 2015/1601 così disponeva:
«1. 120 000
richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:
a) dall’Italia
sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600
richiedenti, in base alla tabella dell’allegato I;
b) dalla
Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400
richiedenti, in base alla tabella dell’allegato II;
c) 54 000
richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente
alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come
previsto all’articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.
2. A decorrere dal 26
settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera [c)],
sono ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal
paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri
proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta
una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di
conseguenza per Stato [m]embro.
(...)».
15 L’articolo
1 della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016 (GU 2016,
L 268, pag. 82), ha integrato l’articolo 4 della decisione 2015/1601
aggiungendovi il seguente paragrafo:
«3 bis. Per
quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera
c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo
nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di
programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente
bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento
oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio [europeo] del 20 luglio 2015. Il numero di persone
ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente
dell’obbligo dello Stato membro in questione.
(...)».
16 Gli
allegati I e II della decisione 2015/1601 contenevano tabelle che indicavano,
per gli Stati membri, diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica italiana,
ai quali la decisione in questione era applicabile, tra cui la Repubblica di Polonia,
l’Ungheria e la Repubblica
ceca, le quote vincolanti di richiedenti protezione internazionale provenienti,
rispettivamente, dall’Italia o dalla Grecia da ricollocare nel territorio di
ciascuno di tali Stati membri.
17 L’articolo
5 della decisione 2015/1601, intitolato «Procedura di ricollocazione»,
prevedeva quanto segue:
«(...)
2. Gli Stati membri,
a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti
che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi
altra informazione pertinente.
3. Basandosi su
queste informazioni l’Italia e la
Grecia, con l’assistenza dell’EASO e, se del caso, dei
funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8,
identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli
altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti
ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai
richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva
2013/33/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013,
L 180, pag. 96)].
4. A seguito
dell’approvazione dello Stato [m]embro di ricollocazione, l’Italia e la Grecia prendono con la
massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne
dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione,
d’intesa con l’EASO, e ne informano il richiedente a norma dell’articolo 6,
paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la
ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al
paragrafo 7 del presente articolo.
5. I richiedenti a
cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi
di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’ “Eurodac” per il
confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento
(UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini
di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che
istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180,
pag. 1)] possono essere proposti per la ricollocazione solo dopo il
rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale
di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.
6. Il trasferimento
del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è
effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di
ricollocazione all’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della
presente decisione. L’Italia e la
Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la
data e l’ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.
7. Gli Stati membri
conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo
qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione
costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero
in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di
esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.
8. Ai fini
dell’attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione
descritta nel presente articolo, gli Stati membri, previo scambio di tutte le
informazioni pertinenti, possono decidere di nominare funzionari di
collegamento in Italia e Grecia.
9. In linea con
l’acquis dell’Unione, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi
obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l’identificazione, la
registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di
ricollocazione. Per garantire che tale processo continui a essere efficiente e
gestibile, sono debitamente approntate le strutture e le misure di accoglienza
per dare temporaneamente alloggio alle persone, conformemente all’acquis
dell’Unione, fino a quando sarà prontamente adottata una decisione sulla loro
situazione. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono
esclusi dalla ricollocazione.
10. La procedura di
ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente
possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di
ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che
l’approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al
paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo
di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di
ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due
settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di
quattro settimane, come opportuno, ove l’Italia o la Grecia dimostrino la
presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento
abbia luogo.
Qualora la procedura di ricollocazione non sia
completata entro il termine suddetto e a meno che l’Italia e la Grecia concordino con lo
Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l’Italia e la Grecia restano competenti
per l’esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento
(UE) n. 604/2013.
11. In seguito alla
ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le
impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma
dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di
dati a norma dell’articolo 10 e, se del caso, dell’articolo 18 di detto
regolamento».
18 L’articolo
5 della decisione 2015/1523, intitolato «Procedura di ricollocazione», era
formulato, in sostanza, negli stessi termini dell’articolo 5 della decisione
2015/1601.
19 L’articolo
12 della decisione 2015/1523 e della decisione 2015/1601 prevedeva, in
particolare, che la
Commissione dovesse riferire al Consiglio, ogni sei mesi,
sull’attuazione delle medesime decisioni.
20 La Commissione si è
successivamente impegnata a presentare relazioni mensili in merito all’attuazione
delle diverse misure di ricollocazione e di reinsediamento dei richiedenti
protezione internazionale adottate a livello dell’Unione, tra cui quelle
previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Su tale base, la Commissione ha
presentato al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio quindici
relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento.
21 Il
15 novembre 2017 e il 14 marzo 2018, la Commissione ha altresì presentato relazioni sullo
stato di avanzamento contenenti, in particolare, dati aggiornati sulle
ricollocazioni effettuate ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
22 Dall’articolo
13, paragrafi 1 e 2, della decisione 2015/1523 consta che questa è entrata in
vigore il 16 settembre 2015 ed era applicabile fino al 17 settembre 2017.
L’articolo 13, paragrafo 3, della stessa decisione prevedeva che essa si
applicava alle persone che erano arrivate nel territorio italiano o nel
territorio greco tra il 16 settembre 2015 e il 17 settembre 2017 nonché ai
richiedenti protezione internazionale giunti in uno di tali territori a
decorrere dal 15 agosto 2015.
23 A
norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della decisione 2015/1601, questa è
entrata in vigore il 25 settembre 2015 ed era applicabile fino al 26 settembre
2017. L’articolo 13, paragrafo 3, della stessa decisione disponeva che essa si
applicava alle persone che erano arrivate nel territorio italiano e greco tra
il 25 settembre 2015 e il 26 settembre 2017 nonché ai richiedenti protezione
internazionale giunti in uno di tali territori a decorrere dal 24 marzo 2015.
Fatti e procedimenti precontenziosi
24 Il
16 dicembre 2015, la
Repubblica di Polonia ha indicato, ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, un numero di
100 richiedenti protezione internazionale che essa era in grado di ricollocare
rapidamente nel suo territorio, di cui 65 dalla Grecia e 35 dall’Italia.
Successivamente, la
Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
hanno individuato, rispettivamente, 73 e 36 persone che le medesime hanno
chiesto alla Repubblica di Polonia di ricollocare. Quest’ultimo Stato membro
non ha dato seguito alle suddette domande e nessun richiedente protezione
internazionale è stato ricollocato nel territorio di questo stesso Stato membro
ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. La Repubblica di Polonia
non ha più assunto in seguito alcun impegno di ricollocazione.
25 È
pacifico che l’Ungheria, che non ha partecipato alla misura di ricollocazione
volontaria prevista dalla decisione 2015/1523, non ha in alcun momento indicato
un numero di richiedenti protezione internazionale che essa era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
2, della decisione 2015/1601, e che, di conseguenza, nessun richiedente
protezione internazionale è stato ricollocato nel territorio di tale Stato
membro in forza della decisione citata.
26 Il
5 febbraio e il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca ha indicato, ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e
2015/1601, un numero, rispettivamente, di 30 e di 20 richiedenti protezione
internazionale che essa era in grado di ricollocare rapidamente nel suo
territorio, di cui 20 e poi 10 dalla Grecia e 10 e 10 dall’Italia. La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
hanno individuato, rispettivamente, 30 e 10 persone di cui le medesime hanno
chiesto la ricollocazione verso la Repubblica ceca. Quest’ultimo Stato membro ha
accettato di ricollocare 15 persone dalla Grecia, 12 delle quali sono state
effettivamente ricollocate. La
Repubblica ceca non ha accettato nessuna delle persone
individuate dalla Repubblica italiana e nessuna ricollocazione ha avuto luogo
dall’Italia verso la
Repubblica ceca. Pertanto, un totale di 12 richiedenti
protezione internazionale, tutti provenienti dalla Grecia, sono stati
ricollocati nel territorio della Repubblica ceca ai sensi delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601. Dopo il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca non ha
più assunto alcun impegno di ricollocazione.
27 Con
lettere del 10 febbraio 2016, la
Commissione ha invitato la Repubblica di Polonia,
l’Ungheria e la Repubblica
ceca, in particolare, a trasmettere almeno ogni tre mesi indicazioni relative
al numero di richiedenti protezione internazionale che esse erano in grado di
ricollocare rapidamente nel loro territorio e a ricollocare tali richiedenti a
intervalli regolari al fine di adempiere i loro obblighi giuridici.
28 Con
lettere del 5 agosto 2016, la
Commissione ha ricordato a tutti gli Stati membri i loro
obblighi di ricollocazione ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
29 In
una lettera del 28 febbraio 2017, inviata congiuntamente dalla Commissione e
dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea ai ministri degli affari
interni, gli Stati membri che non avevano ancora effettuato ricollocazioni o
che non avevano ricollocato in proporzione alla rispettiva quota erano esortati
a intensificare al più presto i loro sforzi.
30 La Repubblica ceca, con
lettera del 1° marzo 2017, ha indicato che, a suo avviso, la sua prima
offerta, del 5 febbraio 2016, di ricollocare 30 persone era sufficiente.
31 Il
5 giugno 2017, la
Repubblica ceca ha adottato la risoluzione n. 439, con
la quale ha deciso di sospendere l’attuazione dei suoi obblighi assunti nella
riunione del Consiglio europeo, del 25 e del 26 giugno 2015, successivamente
formalizzati nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio europeo, del 20 luglio 2015, e attuati dalla
decisione 2015/1523, nonché l’attuazione dei suoi obblighi derivanti dalla
decisione 2015/1601 «in considerazione del significativo deterioramento della
situazione in materia di sicurezza nell’Unione (...) e del manifesto
malfunzionamento del sistema di ricollocazione».
32 In
varie delle sue relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha
insistito affinché gli Stati membri indicassero a intervalli regolari un numero
di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare
rapidamente nel loro territorio, conformemente agli obblighi incombenti a
ciascuno Stato membro in forza della decisione 2015/1523 e/o della decisione
2015/1601, e procedessero a ricollocazioni effettive in proporzione ai loro
obblighi e, in particolare, alle loro quote di cui agli allegati I e II della
decisione 2015/1601, a pena di incorrere in un ricorso per inadempimento.
33 Nelle
sue comunicazioni del 18 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio – Terza relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento [COM(2016) 360 final], del 15 giugno 2016 al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sulla ricollocazione
e il reinsediamento [COM(2016) 416 final], del 13 luglio 2016 al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 480 final], del 28 settembre 2016
al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sesta
relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 636 final], del 9
novembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio –
Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 720
final], e dell’8 dicembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio – Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento
[COM(2016) 791 final], la
Commissione ha indicato che essa si riservava il diritto di
avvalersi dei poteri di cui è investita in forza dei trattati se gli Stati
membri interessati non avessero adottato le misure necessarie al fine di
ottemperare ai loro obblighi in materia di ricollocazione quali previsti dalle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
34 Inoltre,
nelle sue comunicazioni dell’8 febbraio 2017 al Parlamento europeo, al
Consiglio europeo e al Consiglio – Nona relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento [COM(2017) 74 final], del 2 marzo 2017 al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo e al Consiglio – Decima relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 202 final], del 12 aprile 2017 al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Undicesima
relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 212 final], e del
16 maggio 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio – Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento
[COM(2017) 260 final], la
Commissione ha specificamente chiesto alla Repubblica di
Polonia, all’Ungheria e alla Repubblica ceca di conformarsi agli obblighi di
ricollocazione a esse incombenti in forza della decisione 2015/1523 e/o della
decisione 2015/1601 ricollocando richiedenti protezione internazionale e
assumendo impegni di ricollocazione. Essa ha indicato che si riservava la
possibilità di avviare procedimenti per inadempimento contro tali Stati membri
se essi non si fossero conformati al più presto ai loro obblighi.
35 Nella
dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha chiesto
che gli Stati membri che non avevano ancora ricollocato nessun richiedente
protezione internazionale o che non avevano più indicato da un anno un numero
di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare
dalla Grecia e dall’Italia nel loro territorio procedessero immediatamente o,
al più tardi, entro il termine di un mese a tali ricollocazioni e impegni.
36 Con
lettere di messa in mora del 15 giugno 2017, per quanto riguarda l’Ungheria e la Repubblica ceca, e del
16 giugno 2017, per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, la Commissione ha avviato
un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 1, TFUE
contro questi tre Stati membri. Nelle suddette lettere, la Commissione sosteneva
che tali Stati membri non avevano ottemperato agli obblighi a essi incombenti
in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 né, di conseguenza, ai
loro ulteriori obblighi di ricollocazione previsti all’articolo 5, paragrafi da
4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della decisione 2015/1601.
37 Non
persuasa dalle risposte della Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della
Repubblica ceca alle summenzionate lettere di messa in mora, la Commissione, il 26
luglio 2017, ha inviato un parere motivato a ciascuno di questi tre Stati
membri, mantenendo ferma la propria posizione secondo la quale la Repubblica di Polonia,
dal 16 marzo 2016, l’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, e la Repubblica ceca, dal 13
agosto 2016, erano venute meno agli obblighi a esse incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5,
paragrafo 2, della decisione 2015/1601, nonché, di conseguenza, agli ulteriori
obblighi a esse incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della
decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione
2015/1601, e invitando questi tre Stati membri ad adottare le misure necessarie
per conformarsi agli obblighi in questione entro il termine di quattro
settimane, ossia non oltre il 23 agosto 2017.
38 La Repubblica ceca, con
lettera del 22 agosto 2017, nonché la Repubblica di Polonia e l’Ungheria, con lettere del
23 agosto dello stesso anno, hanno risposto ai suddetti pareri motivati.
39 Nella
sua comunicazione del 6 settembre 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio – Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento [COM (2017) 465 final], la Commissione ha
nuovamente constatato che la
Repubblica di Polonia e l’Ungheria erano gli unici Stati
membri a non aver ricollocato nessun richiedente protezione internazionale, che
la Repubblica
di Polonia non aveva più assunto impegni di ricollocazione dal 16 dicembre 2015
e che la Repubblica
ceca non aveva più assunto simili impegni dal 13 maggio 2016 né proceduto a una
ricollocazione dall’agosto 2016. Essa ha chiesto che questi tre Stati membri
assumessero immediatamente impegni di ricollocazione e procedessero al più
presto a ricollocazioni. Inoltre, essa ha richiamato, nella stessa
comunicazione, la sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e
Ungheria/Consiglio (C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631), indicando che, con
tale sentenza, la Corte
aveva confermato la validità della decisione 2015/1601.
40 Con
lettere del 19 settembre 2017, la Commissione ha richiamato l’attenzione della
Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica ceca sulla sentenza
succitata, ribadendo che essa aveva confermato la validità della decisione
2015/1601, e ha invitato i tre Stati membri in questione ad adottare, al più
presto, le misure necessarie al fine di assumere impegni di ricollocazione e di
procedere a ricollocazioni.
41 Non
avendo ricevuto risposta alle lettere summenzionate, la Commissione ha deciso
di proporre i presenti ricorsi.
Procedimento dinanzi alla Corte
42 Con
decisione del presidente della Corte dell’8 giugno 2018, la Repubblica ceca e
l’Ungheria sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della
Repubblica di Polonia nella causa C‑715/17.
43 Con
decisione del presidente della Corte del 12 giugno 2018, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia
sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica
ceca nella causa C‑719/17.
44 Con
decisione del presidente della Corte del 13 giugno 2018, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia
sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni dell’Ungheria
nella causa C‑718/17.
45 Sentite
le parti e l’avvocato generale su tale punto, occorre, per ragioni di
connessione, riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in conformità
dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.
Sui ricorsi
Sulla ricevibilità
46 I
tre Stati membri in questione avanzano vari argomenti per contestare la
ricevibilità del ricorso per inadempimento che li riguarda.
Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17,
C‑718/17 e C‑719/17, vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi
di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo
258 TFUE
– Argomenti
delle parti
47 I
tre Stati membri in questione affermano, in sostanza, che il ricorso che li
riguarda è irricevibile per il motivo che, quand’anche la Corte dovesse constatare
l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla decisione 2015/1523 e/o dalla
decisione 2015/1601 loro addebitato, resterebbe il fatto che sarebbe
impossibile per ciascuno Stato membro in questione porvi rimedio attuando gli
obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna delle
decisioni in parola, poiché il periodo di applicazione di queste e, di
conseguenza, gli obblighi che esse impongono sono definitivamente scaduti,
rispettivamente, dal 17 settembre e dal 26 settembre 2017.
48 Orbene,
dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che un ricorso proposto ai sensi
dell’articolo 258 TFUE deve avere lo scopo di far dichiarare l’esistenza
di un inadempimento ai fini della sua cessazione e non può avere come unico
scopo la pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa con la quale viene
constatata l’esistenza dell’inadempimento.
49 Pertanto,
i ricorsi sarebbero privi di oggetto e non contribuirebbero all’obiettivo del
procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 TFUE.
50 Inoltre,
nel caso di inadempimenti di obblighi derivanti da atti dell’Unione il cui
periodo di applicazione è definitivamente scaduto e ai quali non può più essere
posto rimedio, la
Commissione non potrebbe far valere un interesse sufficiente
per chiedere che la Corte
constati tali inadempimenti.
51 La Commissione contesta
gli argomenti suesposti.
– Giudizio della
Corte
52 Occorre
ricordare che l’obiettivo perseguito dalla procedura di cui all’articolo
258 TFUE consiste nell’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte
di uno Stato membro, degli obblighi che gli sono imposti dal Trattato FUE o da
un atto di diritto derivato e che una procedura del genere consente anche di stabilire
se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione in un caso particolare
(sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256,
punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
53 Ciò
premesso, uno degli scopi del procedimento precontenzioso è di dare allo Stato
membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi a esso incombenti
in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre
2015, Commissione/Slovacchia, C‑433/13, EU:C:2015:602, punti 39 e 40 nonché
giurisprudenza ivi citata).
54 Dal
tenore letterale dell’articolo 258, secondo comma, TFUE risulta che, qualora lo
Stato membro in causa non si sia conformato al parere motivato nel termine ivi
fissato, la Commissione
può adire la Corte. Per
costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento dev’essere
dunque valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava
alla scadenza di tale termine (sentenza del 27 marzo 2019,
Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 39 e giurisprudenza ivi
citata).
55 È
vero che, come ricordano i tre Stati membri in questione, da una giurisprudenza
costante della Corte risulta che la Commissione ha il compito di vigilare, d’ufficio
e nell’interesse generale, sull’applicazione da parte degli Stati membri del
diritto dell’Unione e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti
degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v., in
particolare, sentenza del 7 aprile 2011, Commissione/Portogallo, C‑20/09,
EU:C:2011:214, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
56 Tuttavia,
la giurisprudenza succitata deve essere intesa nel senso che, in un ricorso per
inadempimento, la
Commissione non può chiedere alla Corte altro che
l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo
cessare. Pertanto, la
Commissione non può, ad esempio, chiedere alla Corte,
nell’ambito di un ricorso per inadempimento, di ingiungere a uno Stato membro
di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2011,
Commissione/Portogallo, C‑20/09, EU:C:2011:214, punto 41).
57 Per
contro, un ricorso per inadempimento è ricevibile se la Commissione si limita
a chiedere alla Corte di dichiarare l’esistenza dell’inadempimento dedotto, in
particolare in una situazione, come quella del caso di specie, in cui l’atto di
diritto derivato dell’Unione del quale si deduce la violazione ha
definitivamente cessato di essere applicabile dopo la data di scadenza del
termine fissato nel parere motivato.
58 Infatti,
alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 52 della presente sentenza,
un simile ricorso per inadempimento, nella misura in cui riguarda
l’accertamento oggettivo da parte della Corte dell’inosservanza da parte di uno
Stato membro degli obblighi impostigli da un atto di diritto derivato e
consente di stabilire se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione
in un caso particolare, rientra pienamente nell’obiettivo perseguito dalla
procedura di cui all’articolo 258 TFUE.
59 Ciò
posto, si deve rilevare che il periodo di applicazione delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 è definitivamente scaduto, rispettivamente, il 17
settembre e il 26 settembre 2017 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre
2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631,
punto 94).
60 A
tale riguardo, i tre Stati membri in questione invocano la circostanza secondo
la quale non sarebbe più possibile porre rimedio all’inadempimento dedotto
poiché il periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è
definitivamente scaduto. Orbene, tale circostanza, quand’anche appurata, non
può comportare l’irricevibilità dei presenti ricorsi.
61 Ai
tre Stati membri in questione è stata infatti offerta la possibilità di porre
fine all’inadempimento loro contestato prima della scadenza del termine fissato
nei pareri motivati, vale a dire il 23 agosto 2017, e, quindi, prima della
scadenza del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601,
assumendo impegni di ricollocazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601 e procedendo a
ricollocazioni effettive in esecuzione degli obblighi a essi incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o in forza
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601, come la Commissione aveva
d’altronde chiesto loro in una serie di lettere e in svariate sue comunicazioni
mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento.
62 Giacché,
alla data di scadenza del termine così fissato nei pareri motivati, gli
obblighi derivanti, per gli Stati membri, dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601
erano ancora in vigore e, come sostiene la Commissione senza
essere contraddetta su tale punto, i tre Stati membri interessati non si erano
ancora conformati ai medesimi obblighi sebbene la Commissione avesse
offerto loro la possibilità di farlo al più tardi a tale data, detta
istituzione, nonostante la successiva scadenza del periodo di applicazione
delle decisioni in parola, è legittimata a proporre i presenti ricorsi diretti
a far dichiarare dalla Corte la sussistenza degli inadempimenti dedotti.
63 Se
la linea argomentativa dei tre Stati membri in questione dovesse essere
accolta, qualsiasi Stato membro che, con il suo comportamento, compromettesse
la realizzazione dell’obiettivo inerente a una decisione adottata sulla base
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE e che si applica, in quanto «misura
temporanea», ai sensi della medesima disposizione, solo per un periodo
limitato, come avviene per le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 (v., in tal
senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15
e C‑647/15, EU:C:2017:631, punti 90 e 94), potrebbe allora evitare un
procedimento per inadempimento, per il solo motivo che l’inadempimento verte su
un atto di diritto dell’Unione il cui periodo di applicazione è definitivamente
spirato dopo la data di scadenza del termine fissato nell’avviso motivato, con
la conseguenza che gli Stati membri potrebbero trarre beneficio dalla loro
propria colpa (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019,
Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 48).
64 In
un’ipotesi del genere, la
Commissione sarebbe pertanto impossibilitata ad agire,
nell’ambito delle competenze di cui è investita in forza dell’articolo
258 TFUE, nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi alla Corte
al fine di far dichiarare l’esistenza di un tale inadempimento e di svolgere
pienamente il suo compito di custode dei trattati conferitole dall’articolo
17 TUE (sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16,
EU:C:2019:256, punto 49).
65 Per
di più, ammettere, in circostanze come quelle delle presenti cause,
l’irricevibilità di un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato
membro a causa di una violazione di decisioni adottate in forza dell’articolo
78, paragrafo 3, TFUE, quali le decisioni 2015/1523 e 2015/1601, sarebbe
pregiudizievole sia per l’obbligatorietà di tali decisioni sia, in generale,
per il rispetto dei valori sui quali è fondata l’Unione, a norma dell’articolo
2 TUE, tra i quali figura, in particolare, lo Stato di diritto (v., per
analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16,
EU:C:2019:256, punto 50).
66 La
constatazione degli inadempimenti in questione continua, inoltre, ad avere un
interesse sostanziale, in particolare come fondamento della responsabilità
eventualmente incombente allo Stato membro, in conseguenza del suo
inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, dell’Unione o di singoli
(v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione/Italia, 39/72,
EU:C:1973:13, punto 11).
67 Infine,
quanto all’argomento secondo il quale, in seguito alla scadenza definitiva del
periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, la Commissione non
avrebbe più interesse ad agire, occorre ricordare il principio, sancito da una
giurisprudenza costante della Corte, secondo il quale la Commissione non è
tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né a indicare le
ragioni che l’hanno indotta a presentare un ricorso per inadempimento (sentenza
del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, EU:C:2016:135, punto 26 e
giurisprudenza ivi citata).
68 A
tale riguardo, è vero, come sostiene la Repubblica di Polonia, che, in una fattispecie
nella quale il ricorso era stato presentato in un momento in cui
l’inadempimento era virtualmente cessato per via della sostituzione di nuove
disposizioni del diritto dell’Unione a quelle di cui si deduceva la violazione,
la Corte ha
indicato che, in deroga al principio ricordato al punto precedente della
presente sentenza, essa è tenuta, senza poter valutare le ragioni di opportunità
che ispirano il ricorso proposto dalla Commissione, a verificare se un ricorso
per inadempimento vertente su un comportamento passato costituisca un’azione
che riveste ancora «sufficiente interesse» (v., in tal senso, sentenza del 9
luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, EU:C:1970:67, punti 9 e 10).
69 Tuttavia,
è necessario constatare che la fattispecie oggetto dei presenti procedimenti
per inadempimento non rientra nella fattispecie particolare contemplata dalla
giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza,
caratterizzata dalla sostituzione delle disposizioni del diritto dell’Unione di
cui si deduceva la violazione da parte di nuove disposizioni che hanno
effettivamente portato alla cessazione dell’inadempimento in questione.
70 Inoltre
e in ogni caso, nella specie, l’interesse dell’azione intentata dalla
Commissione non può essere messo in dubbio. Da un lato, infatti, il termine
fissato nei pareri motivati scadeva in una data in cui sussistevano ancora gli
inadempimenti contestati. Dall’altro, come rilevato altresì dall’avvocato
generale al paragrafo 105 delle conclusioni, queste tre cause sollevano
importanti questioni di diritto dell’Unione, tra le quali quella se e,
eventualmente, a quali condizioni uno Stato membro possa invocare l’articolo
72 TFUE per omettere di applicare decisioni, adottate sulla base
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui carattere vincolante non è
contestato e che sono dirette alla ricollocazione di un numero significativo di
richiedenti protezione internazionale in osservanza del principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri,
il quale, conformemente all’articolo 80 TFUE, disciplina la politica
dell’Unione in materia di asilo (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 1970,
Commissione/Francia, 26/69, EU:C:1970:67, punti 11 e 13).
71 Pertanto,
le eccezioni di irricevibilità vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di
oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo
258 TFUE, così come quelle vertenti sul fatto che la Commissione non ha
fatto valere un interesse sufficiente per presentare tali ricorsi, devono
essere respinte.
Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17
e C‑718/17, vertenti sulla violazione del principio della parità di
trattamento
– Argomenti
delle parti
72 Nella
causa C‑718/17, l’Ungheria sostiene che i ricorsi per inadempimento sono
irricevibili in quanto la
Commissione, limitandosi a proporre un ricorso contro i soli
tre Stati membri in questione laddove la maggior parte degli Stati membri non
ha pienamente rispettato gli obblighi a essi incombenti in forza della
decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601, ha violato il principio
della parità di trattamento e ha quindi travalicato i limiti del potere
discrezionale conferitole dall’articolo 258 TFUE.
73 Nella
causa C‑715/17, la
Repubblica di Polonia solleva, essenzialmente, un’eccezione
di irricevibilità della stessa natura.
74 La Commissione contesta
gli argomenti suesposti.
– Giudizio della
Corte
75 Da
una giurisprudenza costante della Corte risulta che la Commissione dispone di
un potere discrezionale per decidere sull’opportunità di agire contro uno Stato
membro, per determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e per
scegliere il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro di
esso, mentre le considerazioni che determinano tale scelta non possono avere
alcuna incidenza sulla ricevibilità dell’azione [sentenza del 19 settembre 2017,
Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, EU:C:2017:698, punto
34 e giurisprudenza ivi citata].
76 La Corte ha in tal senso già
dichiarato che, tenuto conto di detto margine discrezionale, il fatto che non
sia stato proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato
membro non è pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso per
inadempimento presentato nei confronti di un altro Stato membro (sentenza del 3
marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, EU:C:2016:135, punto 25).
77 Del
resto, come ricordato dalla Commissione in udienza, essa ha chiaramente
indicato, nella dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento,
che gli Stati membri che non avevano ancora ricollocato alcun richiedente
protezione internazionale, situazione nella quale si trovavano la Repubblica di Polonia e
l’Ungheria, e/o che non avevano più assunto impegni di ricollocazione dalla
Grecia e dall’Italia da oltre un anno, situazione nella quale si trovavano la Repubblica di Polonia e
la Repubblica
ceca, avrebbero potuto essere oggetto di un procedimento per inadempimento, a
meno che non avessero iniziato immediatamente o, al più tardi, entro un mese ad
assumere simili impegni e a procedere a ricollocazioni effettive.
78 Successivamente,
nella sua comunicazione del 13 giugno 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio — Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento [COM (2017) 330 final], la Commissione ha
constatato che, in seguito al suo appello di cui alla dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento, tutti gli Stati membri, ad eccezione
della Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica ceca, avevano
iniziato ad assumere regolarmente impegni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo
2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, e ha indicato di aver
pertanto deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro questi tre
Stati membri.
79 Ciò
premesso, l’azione intentata dalla Commissione, nella misura in cui mira a
garantire che tutti gli Stati membri, diversi dalla Repubblica ellenica e dalla
Repubblica italiana, che erano vincolati dagli obblighi di ricollocazione
derivanti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, attuino detti obblighi, si
inseriva pienamente nell’obiettivo perseguito da tali decisioni.
80 È
infatti importante ricordare che gli oneri derivanti dalle misure temporanee
previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, essendo state esse adottate in
forza dell’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE al fine di aiutare la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana ad
affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, devono, in linea di
principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al
principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli
Stati membri, dal momento che, ai sensi dell’articolo 80 TFUE, tale
principio disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo (v., in tal
senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15
e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 291).
81 L’azione
della Commissione è quindi fondata, nel caso di specie, su un criterio neutro e
oggettivo, relativo alla gravità e alla persistenza degli inadempimenti
contestati alla Repubblica di Polonia, all’Ungheria e alla Repubblica ceca,
che, alla luce dell’obiettivo delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 quale
appena ricordato, consente di distinguere la situazione di questi tre Stati
membri da quella degli altri Stati membri, compresi quelli che non hanno
pienamente ottemperato ai loro obblighi derivanti dalle decisioni in parola.
82 Ne
consegue che, nella specie, la
Commissione, avendo deciso di avviare un procedimento per
inadempimento contro la
Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, e non
contro altri Stati membri, non ha in alcun modo ecceduto i limiti del potere
discrezionale che le spetta nell’ambito dell’articolo 258 TFUE. Pertanto,
le eccezioni di irricevibilità vertenti sulla violazione del principio della
parità di trattamento devono essere respinte.
Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑718/17,
vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento
precontenzioso
– Argomenti
delle parti
83 Nella
causa C‑718/17, l’Ungheria contesta alla Commissione, in primo luogo, il fatto
di non aver rispettato i suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento
precontenzioso, in quanto il termine di risposta di quattro settimane fissato
nella lettera di messa in mora e nel parere motivato era eccessivamente breve,
in contrasto con il termine abituale di due mesi e non giustificato da una
situazione di urgenza legittima.
84 La Commissione avrebbe in
particolare violato i diritti della difesa dell’Ungheria respingendo la sua
domanda di proroga del termine di risposta fissato nel parere motivato.
85 L’Ungheria
sostiene che la
Commissione, avendo deciso solo nel giugno 2017, e quindi in
una data relativamente vicina alla data di scadenza del periodo di applicazione
delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di avviare i procedimenti per
inadempimento contro i tre Stati membri in questione, è essa stessa la causa
dell’urgenza dalla medesima invocata. I termini di risposta eccessivamente
brevi e il carattere affrettato del procedimento precontenzioso sarebbero
dovuti non già a una reale urgenza, bensì al fatto che la Commissione voleva a
qualsiasi costo poter ancora fissare nel parere motivato la scadenza del
termine impartito agli Stati membri in questione per conformarsi ai loro
obblighi, di modo che quest’ultimo scadesse prima che le suddette decisioni
cessassero di essere applicabili nel settembre 2017, e ciò al fine di evitare
che le fosse opposta l’irricevibilità dei suoi ricorsi. L’urgenza invocata
dalla Commissione sarebbe altresì contraddetta dal fatto che tale istituzione
ha atteso altri quattro mesi dopo la scadenza del termine fissato nel parere
motivato per proporre i presenti ricorsi.
86 In
secondo luogo, l’Ungheria contesta alla Commissione il fatto di non aver
precisato, nel corso del procedimento precontenzioso, l’inadempimento
addebitatole.
87 L’Ungheria
sostiene al riguardo che, sebbene, nel suo atto di ricorso, la Commissione abbia
fornito una breve spiegazione del motivo per il quale, a suo avviso,
l’inadempimento dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601
implichi un inadempimento dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa
decisione, tale spiegazione non è tuttavia sufficiente per rimediare al fatto
che, nel corso della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, la Commissione non ha
chiaramente definito l’inadempimento oggetto di tale procedimento.
88 Mentre,
nella motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, sarebbe
stata addebitata all’Ungheria solo la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2,
della decisione 2015/1601, la
Commissione, nelle conclusioni di detta lettera e di detto
parere, avrebbe altresì dedotto la violazione dell’articolo 5, paragrafi da 4 a
11, della stessa decisione, senza un’ulteriore analisi.
89 Tale
indeterminatezza dell’oggetto del procedimento sarebbe altresì dovuta al fatto
che, nel procedimento precontenzioso, la Commissione ha fatto più volte riferimento alla
violazione tanto della decisione 2015/1523 quanto della decisione 2015/1601,
sebbene, in mancanza di un impegno volontario, l’Ungheria non fosse tenuta a
ricollocare richiedenti protezione internazionale ai sensi della prima di
queste due decisioni.
90 La Commissione contesta
gli argomenti suesposti.
– Giudizio della
Corte
91 Da
una giurisprudenza costante della Corte risulta che il procedimento
precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato
l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi a esso incombenti in
forza del diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi
motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. La regolarità
di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato
FUE, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma
anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una
controversia chiaramente definita [sentenza del 19 settembre 2017,
Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, EU:C:2017:698, punti
28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata].
92 Tali
scopi impongono alla Commissione di concedere agli Stati membri un termine
ragionevole per rispondere alla lettera di messa in mora e per conformarsi a un
parere motivato o, eventualmente, per preparare la loro difesa. Per valutare la
ragionevolezza del termine impartito, si deve tener conto del complesso delle
circostanze caratterizzanti la fattispecie che viene in rilievo. Termini molto
brevi possono così ammettersi in situazioni specifiche, in particolare quando
vi sia l’urgenza di porre rimedio a un inadempimento o quando lo Stato membro
interessato sia pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione
ben prima che venga avviato il procedimento (sentenza del 13 dicembre 2001,
Commissione/Francia, C‑1/00, EU:C:2001:687, punto 65).
93 Si
deve altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante già menzionata
al punto 75 della presente sentenza, spetta alla Commissione valutare
l’opportunità di agire contro uno Stato membro, determinare le disposizioni che
esso avrebbe violato e scegliere il momento in cui avviare il procedimento per
inadempimento contro di esso, mentre le considerazioni che determinano tale
scelta non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità dell’azione.
94 Nel
caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di
irricevibilità relativa ai termini di risposta che sarebbero eccessivamente
brevi, fissati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato, dalle
relazioni della Commissione sulla ricollocazione e il reinsediamento risulta
inequivocabilmente che tale istituzione ha deciso di avviare i procedimenti per
inadempimento il 15 giugno e il 16 giugno 2017, e quindi in una fase
relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 conclusosi, rispettivamente, il 17 settembre e il 26
settembre 2017. Tale decisione è stata motivata dal fatto che, prima di avviare
i suddetti procedimenti e prima della scadenza di tale periodo di applicazione,
la suddetta istituzione ha voluto dare un’ultima possibilità ai tre Stati
membri in questione, che non avevano ancora ricollocato alcun richiedente protezione
internazionale o non avevano più assunto impegni di ricollocazione da oltre un
anno, di conformarsi agli obblighi a essi incombenti in forza delle succitate
decisioni assumendo impegni formali e ricollocando richiedenti protezione
internazionale al più tardi entro il termine di un mese.
95 Inoltre,
tale scelta di avviare il procedimento per inadempimento in una fase
relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 risulta giustificata alla luce del fatto, già rilevato
dalla Corte, che una ricollocazione di un numero significativo di richiedenti
protezione internazionale, come quella prevista dalla decisione 2015/1601, è
un’operazione al tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo
tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del
coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca
effetti concreti (sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e
Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, UE:C:2017:631, punti 97).
96 Pertanto,
se, tenuto conto delle date di scadenza relativamente vicine del periodo di
applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, si è alla fine imposta
l’urgenza, nel maggio 2017, di considerare la possibilità di costringere i tre
Stati membri in questione, mediante un procedimento per inadempimento, a
ottemperare ai loro obblighi di ricollocazione imposti dalle medesime decisioni
per la parte restante di detto periodo di applicazione, la ragione di tale
urgenza non può essere imputata a una qualsivoglia inerzia o azione tardiva
della Commissione, ma risiede nel persistente rifiuto di questi tre Stati
membri di dare corso ai ripetuti appelli della Commissione a conformarsi agli
obblighi in questione.
97 La Commissione era del
tutto legittimata, nell’ambito del potere discrezionale riservatole in merito
alla scelta del momento in cui avviare il procedimento per inadempimento, a
esaurire anzitutto tutte le possibilità per convincere i tre Stati membri in
questione a effettuare ricollocazioni e ad assumere impegni formali affinché i
medesimi contribuissero debitamente – nel rispetto del principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri
che, a norma dell’articolo 80 del TFUE, disciplina la politica di asilo
dell’Unione in materia di asilo – all’obiettivo di ricollocazione
effettiva perseguito dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, vegliando al
contempo a che i suddetti Stati membri non si sottraessero a un ricorso per
inadempimento qualora avessero deciso di non dare seguito all’ultimo appello
della Commissione a conformarsi ai loro obblighi.
98 Ne
consegue che, nel caso di specie, la Commissione non ha ecceduto tale potere
discrezionale.
99 Va
inoltre rilevato che i tre Stati membri in questione erano stati informati,
almeno dal 16 maggio 2017, data della dodicesima relazione sulla ricollocazione
e il reinsediamento, dell’intenzione della Commissione di presentare un ricorso
per inadempimento nei loro confronti se essi avessero continuato a rifiutarsi
di conformarsi alle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
100 Parimenti,
essi erano pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione ben
prima dell’avvio del procedimento precontenzioso il 15 giugno e il 16 giugno
2017. Invero, il punto di vista della Commissione quanto agli inadempimenti
contestati ai tre Stati membri interessati era stato evidenziato dalla medesima
in diverse lettere nonché in varie relazioni sulla ricollocazione e il
reinsediamento. I termini in questione di quattro settimane non possono dunque
essere considerati irragionevolmente brevi.
101 Non
risulta del resto che i termini di risposta di quattro settimane impartiti
nelle lettere di messa in mora e nei pareri motivati non abbiano consentito agli
Stati membri interessati di far valere utilmente, nel procedimento
precontenzioso, i loro motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla
Commissione.
102 Nei
loro controricorsi, controrepliche e istanze di intervento, infatti, i tre
Stati membri in questione riprendono in sostanza gli argomenti già avanzati
nelle loro risposte alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati.
103 Deve
parimenti essere respinto l’argomento più specifico dell’Ungheria secondo il
quale la Commissione
non poteva imporle termini di risposta di quattro settimane e non poteva
negarle una proroga dei medesimi termini in quanto essi scadevano nel periodo
estivo del 2017, durante il quale un numero di personale ridotto in seno al
ministero ungherese interessato doveva preparare una risposta non solo
nell’ambito della causa in esame, ma anche nell’ambito di altre due cause che
avrebbero sollevato questioni complesse di interpretazione del diritto
dell’Unione e avrebbero richiesto notevoli sforzi.
104 L’Ungheria
sapeva, infatti, almeno dal 16 maggio 2017, data della dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento, che la Commissione intendeva
avviare, a breve termine, un procedimento per inadempimento nei confronti di
tale Stato membro se questo avesse continuato a non attuare la decisione
2015/1601. L’Ungheria non poteva neppure ignorare che, se detto procedimento
fosse stato avviato, la
Commissione sarebbe stata costretta a concedere termini di
risposta relativamente brevi al fine di garantire che il procedimento
precontenzioso potesse concludersi prima della scadenza del periodo di
applicazione di tale decisione il 26 settembre 2017. Pertanto, tale Stato
membro, nel caso di specie, doveva approntare un meccanismo sufficiente, anche
durante il periodo estivo del 2017, per essere in grado di rispondere alla
lettera di messa in mora e al parere motivato.
105 In
secondo luogo, quanto alla presunta indeterminatezza delle censure formulate
dalla Commissione nei confronti dell’Ungheria nel procedimento precontenzioso
e, più in particolare, al fatto che il nesso tra l’inadempimento degli obblighi
derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e
l’inadempimento di quelli derivanti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della
medesima decisione sarebbe stato spiegato solo nell’atto di ricorso e in modo
particolarmente succinto, si deve constatare che, sia nelle conclusioni della
lettera di messa in mora sia in quelle del parere motivato, la Commissione ha
espressamente contestato all’Ungheria la violazione degli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e,
«di conseguenza», degli «altri obblighi di ricollocazione» imposti
dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione.
106 Inoltre,
nella motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, la Commissione ha
spiegato tale nesso di causalità, in termini identici e sufficientemente
chiari, indicando che gli impegni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione 2015/1601 costituiscono il «primo passo» sul quale è «costruita» la
procedura dettagliata e vincolante di cooperazione amministrativa tra la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana, da
un lato, e gli Stati membri di ricollocazione, dall’altro, avente lo scopo di
effettuare il trasferimento di richiedenti protezione internazionale dai primi
due Stati membri verso gli altri, e che l’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della decisione in parola contiene una serie di obblighi giuridici precisi e
conseguenti per gli Stati membri di ricollocazione.
107 A
tale riguardo, occorre rilevare che la ricollocazione effettiva dei richiedenti
protezione internazionale mediante il loro trasferimento nel territorio di uno
Stato membro di ricollocazione è possibile solo se detto Stato membro, nella
prima fase della procedura di ricollocazione, ha assunto un impegno in tal
senso per un certo numero di richiedenti protezione internazionale. Se un
impegno del genere non è stato assunto, in violazione dell’articolo 5,
paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, un simile
inadempimento comporta necessariamente un inadempimento dei conseguenti
obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna delle
decisioni in questione nell’ambito delle fasi successive della procedura
diretta alla ricollocazione effettiva dei richiedenti di cui trattasi mediante
il loro trasferimento nel territorio dello Stato membro interessato.
108 Pertanto,
l’Ungheria non poteva ignorare il manifesto nesso di causalità tra la violazione
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e quella dell’articolo
5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione.
109 Inoltre,
se è vero che, in alcuni punti della motivazione della lettera di messa in mora
e del parere motivato, in particolare in quelli che descrivono il contesto
normativo, la Commissione
ha fatto riferimento non soltanto alla decisione 2015/1601, ma anche alla
decisione 2015/1523, sebbene l’Ungheria non fosse vincolata da quest’ultima
decisione, l’oggetto dell’inadempimento addebitato all’Ungheria era nondimeno
del tutto chiaro per tale Stato membro alla luce di una lettura d’insieme dei
punti della motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato,
in particolare quelli relativi alla valutazione della Commissione, che si
riferiscono soltanto alla decisione 2015/1601. Oltretutto, nelle conclusioni
sia della lettera di messa in mora sia del parere motivato, all’Ungheria è
addebitato unicamente un inadempimento di tale decisione. Non risulta quindi che
la presunta indeterminatezza di taluni punti della motivazione dell’atto di
ricorso abbia potuto pregiudicare l’esercizio da parte dell’Ungheria dei suoi
diritti della difesa.
110 Alla
luce di quanto precede, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Ungheria e
vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento
precontenzioso deve essere respinta.
Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑719/17,
vertente sulla mancanza di precisione o sull’incoerenza dell’atto di ricorso
– Argomenti
delle parti
111 Nella
causa C‑719/17, la
Repubblica ceca, in seguito a un quesito con richiesta di
risposta per iscritto postole dalla Corte in vista dell’udienza, ha contestato,
nella sua risposta a tale quesito, la ricevibilità del ricorso che la riguarda
per il motivo che l’atto di ricorso non indica in modo coerente e preciso
l’inadempimento che le è addebitato. Essa sostiene al riguardo che, nelle
conclusioni dell’atto di ricorso, la data di inizio dell’infrazione addebitatale
non è menzionata, mentre, nelle conclusioni sia della lettera di messa in mora
sia del parere motivato, il 13 agosto 2016 è indicato quale data di inizio
dell’infrazione. Inoltre, taluni punti della motivazione dell’atto di ricorso
indicherebbero quale data di inizio di detta infrazione il 13 maggio 2016 o il
13 agosto 2016.
112 La Commissione contesta
gli argomenti suesposti.
– Giudizio della
Corte
113 È
opportuno ricordare che un ricorso deve essere valutato soltanto alla luce
delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio (sentenza del
30 settembre 2010, Commissione/Belgio, C‑132/09, EU:C:2010:562, punto 35 e
giurisprudenza ivi citata).
114 Risulta
inoltre da una giurisprudenza costante relativa all’articolo 120, lettera c),
del regolamento di procedura che ogni atto introduttivo del giudizio deve
indicare in modo chiaro e preciso l’oggetto della controversia e contenere
l’esposizione sommaria dei motivi di ricorso dedotti per consentire alla parte
convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo
sindacato. Ne deriva che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui
quali un tale ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile
dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere
formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita
ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza del 31 ottobre 2019,
Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 52 e giurisprudenza ivi
citata).
115 La Corte ha altresì dichiarato
che, in relazione a un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
esso deve esporre le censure in modo coerente e preciso, così da consentire
allo Stato membro e alla Corte di comprendere esattamente la portata della
violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché
il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché
la Corte possa
verificare l’esistenza dell’inadempimento dedotto (sentenza del 31 ottobre
2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 53).
116 In
particolare, il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione
coerente e dettagliata delle ragioni che l’hanno condotta al convincimento che
lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dai
trattati. Pertanto, una contraddizione nell’esposizione del motivo di ricorso
su cui la Commissione
fonda il proprio ricorso per inadempimento non risponde ai requisiti stabiliti
(sentenza del 2 giugno 2016, Commissione/Paesi Bassi, C‑233/14, EU:C:2016:396,
punto 35).
117 Nel
caso di specie, si deve constatare che, mentre nelle conclusioni sia della
lettera di messa in mora sia del parere motivato la Commissione ha fissato
la data di inizio dell’infrazione contestata alla Repubblica ceca al 13 agosto
2016, le conclusioni del ricorso nella causa C‑719/17, quali pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GU 2018, C 112, pag. 19), non
menzionano tale data né, del resto, un’altra data quale data di inizio
dell’infrazione in questione.
118 Pertanto,
la descrizione, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, del
comportamento contestato alla Repubblica ceca è, in quanto tale, caratterizzata
da una certa imprecisione o ambiguità. Dette conclusioni potrebbero così
lasciare intendere che tale Stato membro ha violato gli obblighi a esso
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 per l’intero periodo di applicazione di due anni delle
stesse, mentre è pacifico che la
Repubblica ceca ha assunto impegni di ricollocazione in forza
delle disposizioni citate durante detto periodo di applicazione e che il suo
secondo e ultimo impegno risale al 13 maggio 2016.
119 Tuttavia,
sebbene, alla luce di quanto statuito al punto 113 della presente sentenza,
tale imprecisione o ambiguità delle conclusioni dell’atto di ricorso nella
causa C‑719/17 sia deplorevole, è nondimeno necessario constatare che dalla
motivazione dell’atto di ricorso risulta in modo sufficientemente chiaro, e che
ciò è confermato dalla replica, che il preciso inadempimento contestato dalla
Commissione alla Repubblica ceca consiste nel non aver più assunto impegni di
ricollocazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601 dopo il 13 maggio 2016. Orbene, poiché, ai
sensi delle disposizioni succitate, impegni di questo tipo devono essere
assunti «almeno ogni tre mesi», la data di inizio dell’inadempimento contestato
alla Repubblica ceca corrisponde necessariamente al 13 agosto 2016, come la Commissione ha del
resto espressamente indicato sia nelle conclusioni della lettera di messa in
mora e del parere motivato sia in alcuni punti della motivazione dell’atto di
ricorso.
120 Ne
consegue che la Repubblica
ceca non poteva ragionevolmente equivocarsi sulla precisa data di inizio
dell’inadempimento dei propri obblighi che la Commissione le
addebitava e che essa ha potuto effettivamente esercitare i propri diritti
della difesa in relazione a tale inadempimento (v., per analogia, sentenze del
5 maggio 2011, Commissione/Portogallo, C‑267/09, EU:C:2011:273, punto 28, e del
31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 57).
Parimenti, non sussiste, in tali circostanze, alcun rischio che la Corte statuisca ultra
petita.
121 Pertanto,
l’eccezione di irricevibilità che la Repubblica ceca trae dalla mancanza di precisione
o dall’incoerenza dell’atto introduttivo del giudizio nella causa C‑719/17
dev’essere respinta.
122 Per
quanto riguarda la causa C‑718/17, occorre altresì sottolineare che, mentre,
nel parere motivato, la
Commissione ha fissato la data dell’inizio dell’infrazione
contestata all’Ungheria al 25 dicembre 2015, le conclusioni dell’atto di
ricorso, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU 2018, C 112, pag. 19), non menzionano, invece, alcuna data al
riguardo. Ciò posto, e poiché l’oggetto della controversia sottoposta alla
Corte è circoscritto dal parere motivato (v., in particolare, sentenza del 18
giugno 1998, Commissione/Italia, C‑35/96, EU:C:1998:303, punto 28 e
giurisprudenza ivi citata), il ricorso in tale causa è ricevibile nella misura
in cui verte su un presunto inadempimento dell’Ungheria agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della decisione
2015/1601 a decorrere dal 25 dicembre 2015.
123 Stante
quanto precede e fatta salva la precisazione fornita al punto precedente, si
deve concludere che i tre ricorsi per inadempimento sono ricevibili.
Nel merito
Sulla sussistenza degli inadempimenti dedotti
124 Occorre
rammentare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi
dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione, la quale ha l’onere di
dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato, fornire alla Corte gli
elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di
detto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza del
18 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C‑458/08, EU:C:2010:692, punto 54 e
giurisprudenza ivi citata).
125 Nel
caso di specie, la
Commissione contesta alla Repubblica di Polonia, dal 16 marzo
2016, all’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, nonché alla Repubblica ceca, dal 13
agosto 2016, il fatto di essere venute meno agli obblighi a esse incombenti in
forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo
5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, nonché, di conseguenza, agli
ulteriori obblighi di ricollocazione a esse incombenti in forza dell’articolo
5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5,
paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601.
126 A
tale riguardo, si deve rilevare, da un lato, che l’obbligo di assumere impegni
di ricollocazione almeno ogni tre mesi è prescritto all’articolo 5, paragrafo
2, della decisione 2015/1523 in termini identici a quelli dell’articolo 5,
paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e che gli ulteriori obblighi di
ricollocazione effettiva sono prescritti all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della decisione 2015/1523 in termini essenzialmente identici a quelli
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601, mentre le
poche differenze nella formulazione dei paragrafi 4 e 9 del medesimo articolo 5
sono irrilevanti ai fini della valutazione della fondatezza dei tre ricorsi.
127 Dall’altro
lato, come già rilevato al punto 107 della presente sentenza, esiste un
manifesto nesso di causalità, che i tre Stati membri in questione non potevano ragionevolmente
fraintendere, tra la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione
2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e la
violazione dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601.
128 Si
tratta, infatti, di obblighi conseguenti nell’ambito della procedura di
ricollocazione, cosicché, se l’obbligo imposto dall’articolo 5, paragrafo 2, di
ciascuna delle decisioni in parola non è rispettato, in quanto non vengono
assunti impegni di ricollocazione di un certo numero di richiedenti protezione
internazionale, non risultano rispettati neanche gli obblighi imposti
dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna delle medesime decisioni in
vista della ricollocazione effettiva di richiedenti protezione internazionale
per i quali sono stati assunti impegni.
129 È
necessario constatare che i tre Stati membri in questione non contestano
l’esistenza, al 23 agosto 2017, scadenza del termine fissato nei pareri
motivati, dei loro inadempimenti degli obblighi a essi incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5,
paragrafo 2, della decisione 2015/1601, sicché l’esistenza di tali inadempimenti
nonché, di conseguenza, quella degli inadempimenti degli ulteriori obblighi di
ricollocazione a essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della
decisione 2015/1601 si devono considerare accertate.
130 I
suddetti inadempimenti non sono d’altro canto contestabili in quanto, nelle sue
varie relazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento, di cui è
pacifico che i tre Stati membri in questione erano a conoscenza, la Commissione ha
assicurato un monitoraggio, in particolare, dello stato di avanzamento delle
ricollocazioni dalla Grecia e dall’Italia previste dalle decisioni 2015/1523 e
2015/1601, indicando, per ciascuno Stato membro di ricollocazione, il numero di
richiedenti protezione internazionale per i quali erano stati assunti impegni
di ricollocazione nonché il numero di richiedenti protezione internazionale
effettivamente ricollocati. Orbene, le relazioni summenzionate dimostrano la
sussistenza degli inadempimenti dedotti dalla Commissione e ricordati al punto
125 della presente sentenza.
131 Nel
caso della Repubblica ceca, l’esistenza dell’inadempimento a essa addebitato
risulta altresì chiaramente dalla risoluzione n. 439 del 5 giugno 2017,
menzionata al punto 31 della presente sentenza, con la quale tale Stato membro
ha deciso di sospendere l’attuazione dei suoi obblighi assunti nella riunione,
del 25 e 26 giugno 2015, del Consiglio europeo, formalizzati successivamente
nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in
sede di Consiglio europeo, del 20 luglio 2015 e attuati dalla decisione
2015/1523, nonché l’attuazione degli obblighi a essa incombenti in forza della
decisione 2015/1601.
132 Si
deve pertanto constatare che la
Commissione ha dimostrato la sussistenza degli inadempimenti
dedotti nei tre procedimenti per inadempimento in esame.
133 Tuttavia,
i tre Stati membri in questione avanzano una serie di argomenti che
giustificherebbero la loro omessa applicazione delle decisioni 2015/1523 e
2015/1601. Si tratta, da un lato, di argomenti relativi alle responsabilità
degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia
della sicurezza interna, tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria dall’articolo
72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e,
dall’altro, da argomenti tratti dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e
dall’inefficacia presunti del meccanismo di ricollocazione quale previsto dalle
stesse decisioni.
Sui motivi di difesa tratti dalla Repubblica di
Polonia e dall’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con
l’articolo 4, paragrafo 2, TUE
Argomenti delle parti
134 La Repubblica di Polonia e
l’Ungheria adducono, in sostanza, che, nel caso di specie, esse erano
legittimate, in forza dell’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con
l’articolo 4, paragrafo 2, TUE – che riserva loro la competenza esclusiva
per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna nell’ambito di atti adottati nel settore dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia di cui al titolo V del Trattato FUE ‑, a non
ottemperare ai loro obblighi giuridici di diritto derivato, e quindi di rango
inferiore, risultanti dalla decisione 2015/1523 e/o dalla decisione 2015/1601,
atti adottati sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE e quindi
rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto titolo V.
135 Tali
Stati membri sostengono di aver deciso, in forza dell’articolo 72 TFUE, di
omettere di applicare la decisione 2015/1523 e/o la decisione 2015/1601. Essi
ritengono che, secondo la loro valutazione dei rischi derivanti dall’eventuale
ricollocazione nel loro territorio di estremisti e di persone pericolose che
possono commettere atti violenti, o perfino di natura terroristica, il
meccanismo di ricollocazione quale previsto all’articolo 5 di ciascuna delle
decisioni citate e come applicato dalle autorità greche e italiane non
consentisse loro di garantire pienamente il mantenimento dell’ordine pubblico e
la salvaguardia della sicurezza interna.
136 A
tale proposito, i suddetti Stati membri fanno riferimento ai numerosi problemi
riscontrati dall’applicazione del meccanismo di ricollocazione per quanto
riguarda, in particolare, la determinazione in modo sufficientemente certo
dell’identità e della provenienza dei richiedenti protezione internazionale
destinati a essere ricollocati, problemi che sono stati aggravati dalla
mancanza di cooperazione delle autorità greche e italiane nell’ambito della
procedura di ricollocazione, in particolare, attraverso il rifiuto opposto da
queste ultime ai funzionari di collegamento degli Stati membri di
ricollocazione di poter svolgere colloqui con i richiedenti interessati prima
del loro trasferimento.
137 La Repubblica di Polonia
ritiene, in particolare, che l’articolo 72 TFUE non sia una disposizione
alla luce della quale possa essere messa in discussione la validità di un atto
di diritto dell’Unione. Si tratterebbe al contrario di una norma paragonabile a
una norma di conflitto in forza della quale le prerogative degli Stati membri
in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della
sicurezza interna prevalgono sui loro obblighi di diritto derivato. Uno Stato
membro potrebbe invocare l’articolo 72 TFUE per non attuare un atto
adottato nell’ambito del titolo V del trattato ogniqualvolta esso ritenga che
esista un rischio anche potenziale per il mantenimento dell’ordine pubblico e
la salvaguardia della sicurezza interna di cui esso è responsabile. A tale
proposito, uno Stato membro avrebbe un potere discrezionale molto ampio e
dovrebbe dimostrare soltanto la plausibilità di un rischio per il mantenimento
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna al fine di
potersi avvalere dell’articolo 72 TFUE.
138 Senza
sollevare un distinto motivo di difesa vertente sull’articolo 72 TFUE, la Repubblica ceca
sostiene, dal canto suo, che, a fronte delle minacce per la sicurezza pubblica
che la ricollocazione di persone potenzialmente legate all’estremismo religioso
comporterebbe, dovrebbe essere garantito che ciascuno Stato membro di
ricollocazione possa salvaguardare la propria sicurezza interna. Orbene, tale
salvaguardia della sicurezza interna non sarebbe stata garantita, per via
soprattutto della mancanza di informazioni sufficienti sulle persone
interessate e dell’impossibilità di svolgere colloqui volti a verificare che i
richiedenti protezione internazionale interessati non costituiscano una
minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nello Stato membro di
ricollocazione.
Giudizio della Corte
139 Nell’Unione
fondata sullo Stato di diritto, gli atti delle istituzioni godono di una
presunzione di legittimità. Poiché le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 erano,
sin dalla loro adozione, obbligatorie per la Repubblica di Polonia e
la Repubblica
ceca, tali Stati membri erano tenuti a rispettare gli atti di diritto
dell’Unione in questione e ad attuarli per l’intero loro periodo di
applicazione di due anni. Lo stesso vale per l’Ungheria, per quanto riguarda la
decisione 2015/1601, atto che era obbligatorio per tale Stato membro sin dalla
sua adozione e per l’intero periodo della sua applicazione di due anni (v., per
analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16,
EU:C:2019:256, punto 85).
140 Tale
obbligatorietà delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 non è in alcun modo
pregiudicata dal fatto che la legittimità della decisione 2015/1601 è stata
contestata dall’Ungheria e dalla Repubblica slovacca dinanzi alla Corte,
nell’ambito di ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE,
procedimenti nei quali la
Repubblica di Polonia è intervenuta a sostegno di questi due
Stati membri. Nessuno di questi ultimi ha per di più chiesto una sospensione dell’esecuzione
di quest’ultima decisione o l’adozione di provvedimenti provvisori da parte
della Corte, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, cosicché,
conformemente a detto articolo 278, tali ricorsi di annullamento non avevano
alcun effetto sospensivo (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019,
Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 86 e 87).
141 Del
resto, con la sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C‑643/15
e C‑647/15, EU:C:2017:631), la
Corte ha respinto i suddetti ricorsi di annullamento diretti
contro la decisione 2015/1601, così confermando la legittimità della stessa
decisione.
142 Nel
caso di specie, la
Repubblica di Polonia e l’Ungheria, pur affermando che esse
non intendono eccepire l’illegittimità della decisione 2015/1523 e/o della
decisione 2015/1601 alla luce dell’articolo 72 TFUE, sostengono che tale
articolo consentiva loro di omettere di applicare tali decisioni, o una di
esse.
143 A
tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della
Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per
garantire l’ordine pubblico nel loro territorio nonché la loro sicurezza
interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che simili misure esulano del
tutto dall’applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, come la Corte ha già constatato, il
trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono
compromettere l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza soltanto negli articoli
36, 45, 52, 65, 72, 346 e 347 TFUE, che riguardano ipotesi eccezionali
chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al
trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione
qualsiasi provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai
presupposti specifici stabiliti dal trattato, rischierebbe di compromettere la
forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione (v. in tal
senso, in particolare, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05,
EU:C:2009:783, punto 51, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06,
EU:C:2010:108, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
144 Inoltre,
la deroga prevista all’articolo 72 TFUE, per costante giurisprudenza, in
particolare, in materia di deroghe previste agli articoli 346 e 347 TFUE,
deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 15
dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783, punto 52, e del
4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108, punto 63).
145 Ne
consegue che, sebbene l’articolo 72 TFUE preveda che il titolo V del
trattato non pregiudichi l’esercizio delle responsabilità che incombono agli
Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che
conferisce agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del
trattato mediante un mero richiamo a tali responsabilità (v., per analogia,
sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783,
punto 53, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108,
punto 64).
146 La
portata delle esigenze relative al mantenimento dell’ordine pubblico o della
sicurezza nazionale non può essere determinata unilateralmente da ogni Stato
membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione [v., in tal senso,
sentenze dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 48, e
del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di
guerra), C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296, punto 40 e giurisprudenza ivi
citata].
147 È
compito dello Stato membro che invoca il beneficio dell’articolo 72 TFUE
dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al
fine di esercitare le proprie responsabilità in materia di mantenimento
dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna (v., per
analogia, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05,
EU:C:2009:783, punto 55, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06,
EU:C:2010:108, punto 66).
148 A
tale proposito, va ricordato che, per quanto riguarda la decisione 2015/1601, la Corte, ai punti da 307 a 309
della sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C‑643/15
e C‑647/15, EU:C:2017:631), ha già respinto l’argomento, avanzato dalla
Repubblica di Polonia quale interveniente, secondo il quale tale decisione
sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto non consentirebbe
agli Stati membri di garantire l’esercizio effettivo delle responsabilità loro
incombenti per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna ai sensi dell’articolo 72 TFUE.
149 La Corte ha infatti constatato
che il considerando 32 della decisione 2015/1601, redatto tra l’altro in
termini identici a quelli del considerando 26 della decisione 2015/1523,
enunciava, in particolare, che occorreva prendere in considerazione la
sicurezza nazionale e l’ordine pubblico per tutta la durata della procedura di
ricollocazione, fino al trasferimento effettivo del richiedente protezione
internazionale, e che, in tale contesto, si imponeva il pieno rispetto dei
diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale, comprese le
regole pertinenti in materia di protezione dei dati (sentenza del 6 settembre
2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, UE:C:2017:631,
punto 307).
150 La Corte ha altresì richiamato
l’articolo 5 della decisione 2015/1601, intitolato «Procedura di
ricollocazione», il quale prevede, al paragrafo 7, i cui termini sono del resto
identici a quelli dell’articolo 5, paragrafo 7, della decisione 2015/1523, che
gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del
richiedente protezione internazionale solo qualora sussistano fondati motivi
per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la
sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per
applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e
17 della direttiva 2011/95 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017,
Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto
308).
151 A
tale riguardo, occorre aggiungere che l’articolo 5, paragrafo 4, della
decisione 2015/1523 e, in termini identici, l’articolo 5, paragrafo 4, della
decisione 2015/1601 prevedono che uno Stato membro di ricollocazione può
decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente protezione
internazionale identificato dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica
italiana ai fini della sua ricollocazione solo in presenza di fondati motivi
come quelli di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo 5, vale a dire fondati
motivi per ritenere che il richiedente in questione costituisca un pericolo per
la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel suo territorio.
152 Le
modalità del meccanismo stabilito all’articolo 5 di ciascuna delle decisioni in
parola riflettono inoltre i principi, ricordati ai punti da 143 a 147 della
presente sentenza, secondo i quali l’articolo 72 TFUE, in quanto
disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente e, pertanto,
non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di
diritto dell’Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al
mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna,
ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da
tale articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie.
153 Occorre
quindi constatare che il Consiglio ha debitamente tenuto conto, nell’adottare
le decisioni 2015/1523 e 2015/1601, dell’esercizio delle responsabilità
spettanti agli Stati membri in forza dell’articolo 72 TFUE disciplinando
tale esercizio, per quanto riguarda le due fasi della procedura di
ricollocazione successive a quella dell’assunzione di impegni, mediante le
condizioni specifiche poste all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle
decisioni in parola.
154 A
tale riguardo, con riferimento ai «seri motivi» per applicare le disposizioni
in materia di «esclusione» stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva
2011/95 – motivi che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di
ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, consentivano a uno Stato membro
di rifiutare la ricollocazione di un richiedente protezione
internazionale –, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’autorità
competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione
di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 e
all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, che vertono
sulla commissione, da parte del richiedente la protezione internazionale, di un
«reato grave», solo dopo aver effettuato, per ciascun singolo caso, una
valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare
se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona
interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status
richiesto, rientrino in tale causa di esclusione, mentre la valutazione della
gravità dell’illecito in questione richiede un esame completo di tutte le circostanze
del caso singolo di cui trattasi (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17,
EU:C:2018:713, punti 48, 55 e 58).
155 Inoltre,
la Corte ha
indicato che, sebbene le cause di esclusione di cui agli articoli 12 e 17 della
direttiva 2011/95 ruotino intorno alla nozione di «reato grave», l’ambito di
applicazione della causa di esclusione dallo status di protezione sussidiaria
prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 è
più ampio di quello della causa di esclusione dallo status di rifugiato di cui
all’articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione di Ginevra e di cui
all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. Infatti,
mentre la causa di esclusione dallo status di rifugiato prevista da quest’ultima
disposizione riguarda un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del
paese di accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, la
causa di esclusione dalla protezione sussidiaria di cui all’articolo 17,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 riguarda più in generale un
reato grave e non è quindi limitata né geograficamente né nel tempo né quanto
alla natura dei reati di cui trattasi (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17,
EU:C:2018:713, punti 46 e 47).
156 Quanto
ai cosiddetti «fondati» motivi per ritenere che il richiedente protezione
internazionale costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine
pubblico» nel territorio dello Stato membro di ricollocazione in questione, che
consentono a quest’ultimo, in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di ciascuna
delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di non approvare la ricollocazione di un
richiedente protezione internazionale individuato dalla Repubblica ellenica o
dalla Repubblica italiana, e, in forza dell’articolo 5, paragrafo 7, di
ciascuna di tali decisioni, di rifiutare la ricollocazione del richiedente
protezione internazionale, i motivi in questione – dovendo essi essere
«fondati», e non «seri», e non riferendosi necessariamente a un reato grave già
commesso o a un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di
accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, ma richiedendo
solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» –
lasciano chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri
di ricollocazione rispetto ai seri motivi per applicare le disposizioni in
materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95.
157 Inoltre,
si deve rilevare che la formulazione dell’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di
ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 si distingue, in particolare, da
quella dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004,
L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e
GU 2005, L 197, pag. 34), che richiede che il comportamento della
persona interessata rappresenti una «minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società» dello Stato
membro interessato. Pertanto, la nozione di «pericolo per la sicurezza
nazionale o l’ordine pubblico», ai sensi delle succitate disposizioni delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601, deve essere interpretata in modo più ampio di quanto non
lo sia nella giurisprudenza relativa alle persone che godono del diritto alla
libera circolazione. Tale nozione può in particolare comprendere potenziali
minacce alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico [v., per analogia,
sentenze del 4 aprile 2017, Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, punto 40, e del
12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑380/18,
EU:C:2019:1071, punti 29 e 32].
158 Alle
autorità competenti degli Stati membri di ricollocazione deve quindi essere
riconosciuto un ampio margine di discrezionalità allorché queste stabiliscono
se un cittadino di un paese terzo destinato a essere ricollocato costituisca un
pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel loro territorio
[v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine
pubblico), C‑380/18, EU:C:2019:1071, punto 37].
159 Tuttavia,
così come i seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione
stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95, i fondati motivi per
ritenere che un richiedente protezione internazionale costituisca un pericolo
per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico possono essere invocati dalle
autorità dello Stato membro di ricollocazione solo in presenza di elementi
concordanti, oggettivi e precisi, che consentano di sospettare che il
richiedente in questione rappresenti un tale pericolo attuale o potenziale [v.,
per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine
pubblico), C‑380/18, EU:C:2019:1071, punto 49], e solo dopo che tali autorità
abbiano proceduto, per ciascun richiedente di cui viene proposta la
ricollocazione, a una valutazione dei fatti di cui esse sono a conoscenza al fine
di stabilire se, alla luce di un esame globale di tutte le circostanze proprie
del singolo caso di cui trattasi, esistano simili fondati motivi.
160 Ne
consegue che il meccanismo previsto, nell’ambito della procedura di
ricollocazione, all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 autorizzava le autorità competenti dello Stato membro di
ricollocazione a invocare seri o fondati motivi relativi al mantenimento della
sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico nel loro territorio solo al termine
di un esame caso per caso del pericolo attuale o potenziale che il richiedente
protezione internazionale interessato rappresentava per tali interessi. Esso
ostava quindi, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al
paragrafo 223 delle conclusioni, a che, nell’ambito di tale procedura, uno
Stato membro invocasse perentoriamente, ai soli fini di prevenzione generale e
senza dimostrare un rapporto diretto con un caso individuale, l’articolo
72 TFUE per giustificare una sospensione, o perfino una cessazione,
dell’attuazione degli obblighi a esso incombenti in forza della decisione
2015/1523 e/o della decisione 2015/1601.
161 È
per questa ragione che l’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601 – che riguardava la prima fase della procedura di
ricollocazione e dettava l’obbligo per gli Stati membri di ricollocazione di
indicare, almeno ogni tre mesi, un numero di richiedenti protezione
internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro
territorio – conferiva un carattere incondizionato a tale obbligo e non
prevedeva la possibilità, per i suddetti Stati membri, di invocare l’esistenza
di un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in tale territorio
per giustificare la mancata applicazione della disposizione in esame. L’assenza
di individuazione, in questa fase iniziale della procedura in questione, dei
richiedenti destinati a essere ricollocati nello Stato membro interessato
rendeva infatti impossibile qualsiasi valutazione individualizzata del rischio
che essi avrebbero potuto rappresentare per l’ordine pubblico o la sicurezza
nazionale di detto Stato membro.
162 Quanto
poi alle difficoltà che la
Repubblica di Polonia avrebbe incontrato per garantire la
sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nelle fasi della procedura di
ricollocazione successive all’assunzione dei suoi impegni il 16 dicembre 2016,
si deve osservare che esse riguardano l’inizio del periodo di applicazione di
due anni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
163 A
tale riguardo, occorre rilevare, come già ricordato al punto 95 della presente
sentenza, che una ricollocazione di un numero considerevole di persone come
quella prevista dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è un’operazione al tempo
stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e
di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le
amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti.
164 Inoltre,
se, come sostengono la
Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca, il
meccanismo previsto all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601 era inefficace, in particolare a causa di una
mancanza di cooperazione da parte delle autorità italiane, simili difficoltà di
ordine pratico non paiono inerenti al suddetto meccanismo e devono, se del
caso, essere risolte nello spirito di cooperazione e di reciproca fiducia tra
le autorità degli Stati membri beneficiari della ricollocazione e quelle degli
Stati membri di ricollocazione che doveva imporsi nel quadro dell’attuazione
della procedura di ricollocazione prevista all’articolo 5 di ciascuna delle
decisioni citate (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e
Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 309).
165 A
tale riguardo, si deve osservare che dalle relazioni sulla ricollocazione e il
reinsediamento consta che, sebbene, all’inizio del periodo di applicazione
delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, il numero di richiedenti protezione
internazionale effettivamente ricollocati fosse relativamente esiguo per via
del fatto, segnatamente, che taluni Stati membri si rifiutavano, in un numero
significativo di casi, di ricollocare richiedenti protezione internazionale
individuati dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana a causa, in
particolare, del pericolo che questi avrebbero rappresentato per il loro ordine
pubblico o la loro sicurezza, tale problema è gradualmente scemato e il ritmo delle
ricollocazioni effettuate è diventato più sostenuto.
166 Come
risulta dalle relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento ottava,
undicesima e dodicesima, gli Stati membri di ricollocazione hanno infatti
potuto eseguire, a talune condizioni, controlli di sicurezza supplementari, o
perfino sistematici, mediante, in particolare, colloqui, e, per quanto riguarda
le ricollocazioni dall’Italia, hanno avuto la possibilità, dal 1° dicembre
2016, di chiedere l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la
cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per effettuare detti
colloqui, allo scopo di evitare che tali controlli non continuassero a
rallentare indebitamente il processo di ricollocazione.
167 Inoltre,
relativamente alle ricollocazioni dalla Grecia, gli Stati membri di
ricollocazione hanno avuto la possibilità, sin dall’entrata in vigore delle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di esigere che fossero svolti colloqui di
sicurezza da parte dei propri agenti di polizia prima della ricollocazione.
168 Tali
misure si aggiungevano al meccanismo già previsto all’articolo 5 di ciascuna
delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 per garantire l’individuazione delle
persone interessate, in particolare ai paragrafi 5 e 11 del medesimo articolo
che imponevano il rilevamento delle impronte digitali prima e dopo il loro
trasferimento, nonché la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac.
169 Ne
consegue che la Repubblica
di Polonia e l’Ungheria non possono fondarsi sull’articolo 72 TFUE per
giustificare il loro rifiuto di attuare il complesso degli obblighi di
ricollocazione loro imposti dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della
decisione 2015/1523 e/o dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della
decisione 2015/1601.
170 Come
altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 226 e 227
delle conclusioni, l’argomento tratto dal combinato disposto dell’articolo
72 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE non è tale da inficiare la
conclusione illustrata supra. Nulla indica infatti che l’effettiva
preservazione delle funzioni statali essenziali contemplate da quest’ultima
disposizione, come quella di tutelare la sicurezza nazionale, potesse essere
garantita solo omettendo di applicare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601.
171 Al
contrario, il meccanismo previsto all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna
delle decisioni in parola, compresa la sua applicazione concreta quale si è
sviluppata in pratica nel corso dei periodi di applicazione delle medesime, lasciava
agli Stati membri di ricollocazione possibilità concrete per tutelare i loro
interessi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza interna nell’ambito
dell’esame della situazione individuale di ciascun richiedente protezione
internazionale di cui si proponeva la ricollocazione, senza tuttavia arrecare
pregiudizio all’obiettivo di queste stesse decisioni, consistente nel garantire
una ricollocazione effettiva e rapida di un numero significativo di richiedenti
in evidente bisogno di protezione internazionale per alleviare la forte
pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia.
172 Pertanto,
i motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria
dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo
2, TUE, devono essere respinti.
Sul motivo di difesa tratto dalla Repubblica
ceca dal malfunzionamento e dalla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto
il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601
nella sua applicazione concreta
Argomenti delle parti
173 La Repubblica ceca
sostiene che la sua decisione di omettere di applicare le decisioni 2015/1523 e
2015/1601 era giustificata dal fatto che, nella sua applicazione concreta, il
meccanismo di ricollocazione quale previsto da tali decisioni si è rivelato
essere in gran parte mal funzionante e inefficace, a causa, in particolare,
della mancanza sistematica di cooperazione delle autorità greche e italiane o
dell’assenza effettiva in Grecia o in Italia, al momento dell’assunzione di
impegni di ricollocazione, di richiedenti protezione internazionale destinati a
essere ricollocati, il che è messo in evidenza dal debole successo del
meccanismo in questione in termini di numero totale di ricollocazioni
effettivamente avvenute.
174 Di
fronte alle minacce per la sicurezza pubblica che la ricollocazione di persone
potenzialmente legate all’estremismo religioso comporterebbe, dovrebbe essere
garantito che ogni Stato membro di ricollocazione possa tutelarsi conformemente
all’articolo 4, paragrafo 2, TUE e, più specificamente, all’articolo
72 TFUE. Tale principio sarebbe altresì riflesso nell’articolo 5,
paragrafo 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Orbene, nella
sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione non avrebbe garantito
una simile tutela della sicurezza pubblica a causa, in particolare,
dell’assenza di informazioni sufficienti sulle persone interessate e
dell’impossibilità di svolgere colloqui in materia di sicurezza, laddove si
sarebbe trattato di condizioni indispensabili per verificare che tali persone
non costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico
nello Stato membro di ricollocazione.
175 Ne
deriverebbe che l’assunzione di impegni di ricollocazione ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni in questione sarebbe
stata solo un esercizio puramente formale che non ha realizzato l’obiettivo di
ricollocazione effettiva perseguito dalle stesse decisioni.
176 La Repubblica ceca,
pertanto, avrebbe preferito concentrare i suoi sforzi su misure di sostegno più
efficaci di una misura di ricollocazione, fornendo, sia a livello bilaterale
sia nell’ambito dell’Unione, un’assistenza finanziaria, tecnica o del personale
ai paesi terzi più colpiti e agli Stati membri situati in prima linea di fronte
all’afflusso massiccio di persone in evidente bisogno di protezione
internazionale.
177 La Commissione contesta
gli argomenti suesposti.
Giudizio della Corte
178 In
via preliminare, si deve ricordare, come già esposto al punto 31 della presente
sentenza, che, il 5 giugno 2017, la Repubblica ceca ha adottato la risoluzione
n. 439 con la quale tale Stato membro ha deciso di sospendere l’attuazione
dei suoi obblighi assunti nella riunione del Consiglio europeo, del 25 e del 26
giugno 2015, successivamente formalizzati nella riunione dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, del 20 luglio
2015, e attuati dalla decisione 2015/1523, nonché l’attuazione dei suoi
obblighi derivanti dalla decisione 2015/1601 «in considerazione del
significativo deterioramento della situazione in materia di sicurezza
nell’Unione (...) e del manifesto malfunzionamento del sistema di
ricollocazione». È pacifico che la Repubblica ceca non ha revocato tale sospensione
in nessun momento successivo nel corso dei rispettivi periodi di applicazione
di dette decisioni.
179 Nel
caso di specie, nell’ambito della sua difesa nel procedimento per inadempimento
che la riguarda, la
Repubblica ceca si basa su considerazioni relative al
malfunzionamento o alla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto, nella
sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione previsto dalle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601, ivi compreso il meccanismo specifico previsto
all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna di tali decisioni, volto a
consentire agli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale o l’ordine
pubblico nel loro territorio nell’ambito della procedura di ricollocazione,
come giustificazione della sua decisione di non attuare gli obblighi di
ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a
11, di ciascuna delle decisioni in parola.
180 A
tale riguardo, salvo consentire che venga arrecato pregiudizio all’obiettivo di
solidarietà inerente alle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nonché
all’obbligatorietà di tali atti, non si può ammettere che uno Stato membro
possa basarsi, senza peraltro invocare, a tal fine, una base giuridica prevista
dai trattati, sulla sua valutazione unilaterale dell’asserita mancanza di
efficacia, o dell’asserito malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione
istituito dai medesimi atti, in particolare per quanto riguarda il mantenimento
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, per sottrarsi a
qualsiasi obbligo di ricollocazione a esso incombente in forza di questi stessi
atti.
181 È
altresì importante ricordare, come già evidenziato al punto 80 della presente
sentenza, che gli oneri derivanti dalle misure temporanee previste dalle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601, essendo state esse adottate in forza
dell’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE al fine di aiutare la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana ad
affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, devono, in linea di
principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al
principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli
Stati membri, principio che, conformemente all’articolo 80 TFUE,
disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo.
182 Inoltre,
le difficoltà di ordine pratico nell’applicazione delle decisioni 2015/1523 e
2015/1601 che adduce la
Repubblica ceca non sembrano essere inerenti al meccanismo di
ricollocazione previsto da tali decisioni né, del resto, allo specifico
meccanismo contenuto nell’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle
decisioni in parola, e dovevano, in linea con quanto già ricordato al punto 164
della presente sentenza, essere risolte, se del caso, in uno spirito di
cooperazione e di fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri
beneficiari della ricollocazione e quelle degli Stati membri di ricollocazione
che deve imporsi nel quadro dell’attuazione della procedura di ricollocazione
prevista all’articolo 5 di ciascuna delle suddette decisioni.
183 La
presunta inefficacia o il presunto malfunzionamento del meccanismo di
ricollocazione non ha infatti impedito ad altri Stati membri di assumere, a
intervalli regolari, impegni di ricollocazione e di procedere a ricollocazioni
effettive di richiedenti protezione internazionale per tutta la durata dei
rispettivi periodi di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 e, in
modo ancora più marcato, verso la fine di tali periodi, in risposta all’appello
della Commissione nelle sue relazioni mensili sulla ricollocazione e il
reinsediamento di intensificare il ritmo delle ricollocazioni prima della
scadenza di detti periodi.
184 Inoltre,
alcuni dei problemi pratici sollevati dalla Repubblica ceca riguardano il
fatto, già rilevato ai punti 95 e 163 della presente sentenza, che una
ricollocazione di un numero significativo di persone come quella prevista dalle
decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è un’operazione al tempo stesso inedita e
complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in
particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati
membri, prima che essa produca effetti concreti.
185 A
tale riguardo, si deve altresì ricordare, come già rilevato al punto 166 della
presente sentenza, che, nel corso del periodo di applicazione delle decisioni
2015/1523 e 2015/1601, sono stati apportati taluni adeguamenti alla procedura
di ricollocazione al fine di rispondere in particolare ai problemi di ordine
pratico menzionati dalla Repubblica ceca. Ne è un esempio, in particolare, la
facoltà per gli Stati membri di ricollocazione di effettuare controlli di
sicurezza supplementari in Grecia o in Italia prima della ricollocazione dei
richiedenti protezione internazionale nonché la possibilità, offerta a
decorrere dal 1° dicembre 2016, di chiedere l’assistenza di Europol per
effettuare tali controlli di sicurezza supplementari in Italia.
186 Infine,
deve essere parimenti respinto l’argomento della Repubblica ceca secondo il
quale tale Stato membro avrebbe preferito sostenere la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana in
quanto Stati membri in prima linea nonché taluni paesi terzi attraverso la
fornitura di aiuti diversi dalle ricollocazioni.
187 Poiché,
infatti, sin dalla loro adozione e durante il loro periodo di applicazione, le
decisioni 2015/1523 e 2015/1601 erano obbligatorie per la Repubblica ceca, tale
Stato membro era tenuto a conformarsi agli obblighi di ricollocazione imposti
dalle medesime indipendentemente dalla fornitura di altri tipi di aiuti alla
Repubblica ellenica e alla Repubblica italiana, anche se tali aiuti erano a
loro volta diretti ad allentare la pressione sui sistemi di asilo di questi due
Stati membri che si trovano in prima linea. Va osservato, del resto, che taluni
aiuti erano inoltre imposti dalle suddette decisioni o da altri atti adottati a
livello dell’Unione. Aiuti di questo tipo non potevano in alcun caso
sostituirsi all’attuazione degli obblighi derivanti dalle decisioni 2015/1523 e
2015/1601.
188 Ne
consegue che il motivo di difesa che la Repubblica ceca trae dal presunto
malfunzionamento e dall’asserita mancanza di efficacia del meccanismo di
ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 deve essere
respinto.
189 Tenuto
conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che:
– la Repubblica di Polonia,
dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre
mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in
grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601
nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste
due decisioni;
– l’Ungheria,
dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni
tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era
in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di
ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della medesima decisione, e
– la Repubblica ceca, dal 13
agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi,
un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di
ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e
dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza,
agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza
dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.
Sulle spese
190 Ai
sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi
dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le
istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese.
191 La Repubblica di Polonia,
rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie
spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima
nella causa C‑715/17. Occorre disporre che la Repubblica ceca e
l’Ungheria, che sono intervenute a sostegno della Repubblica di Polonia in tale
causa, sopporteranno le proprie spese.
192 L’Ungheria,
rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie
spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di
quest’ultima nella causa C‑718/17. Occorre disporre che la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia,
che sono intervenute a sostegno della Repubblica di Ungheria in tale causa,
sopporteranno le proprie spese.
193 La Repubblica ceca,
rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie
spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di
quest’ultima nella causa C‑719/17. Occorre disporre che l’Ungheria e la Repubblica di Polonia,
che sono intervenute a sostegno della Repubblica ceca in tale causa,
sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause C‑715/17,
C‑718/17 e C‑719/17 sono riunite ai fini della sentenza.
2) La Repubblica di
Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno
ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era
in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione
(UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia
e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di
ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
di ciascuna di queste due decisioni.
3) L’Ungheria, dal
25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre
mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in
grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di
ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11,
della medesima decisione.
4) La Repubblica
ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno
ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che
era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della
decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601
nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa
incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste
due decisioni.
5) La Repubblica di
Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17,
C‑718/17 e C‑719/17, quelle della Commissione europea nella causa
C‑715/17.
6) L’Ungheria è
condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17,
C‑718/17 e C‑719/17, quelle della Commissione europea nella causa
C‑718/17.
7) La Repubblica
ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C‑715/17,
C‑718/17 e C‑719/17, quelle della Commissione europea nella causa
C‑719/17.
Dal sito http://curia.europa.eu
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