Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 6 aprile 2020, n. 40 (B.U.R. 13 aprile 2020, n. 50),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data odierna da Azienda Zero, che permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data odierna, n. 1672 di soggetti ricoverati, di cui n. 245 in terapia intensiva, n. 14.251 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al giorno precedente di n. 81 unità, n. 10766 casi di soggetti attualmente positivi, n. 17902 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano una diffusione ancora significativa;
Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico locale e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Friuli n. 31 del 10/04/2020,
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:
a. è disposta la chiusura degli esercizi
commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle
giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25
aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è
ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del
21.2.2020;
b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di
commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di
vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei
quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti,
che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso
separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che
verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il
controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio
di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre
al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5
del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella
parte eventualmente più restrittiva;
c. negli spostamenti all’esterno della proprietà
privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per
la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione
igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m)
e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
d. le uscite devono essere esclusivamente
individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di
tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di
anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri
due;
e. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi;
f. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020
il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente
al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa;
g. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per
l’assistenza al parto da parte del genitore;
h. l’attività motoria è individuale e deve
svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto
della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il
rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
i. i distributori automatici per il commercio al
dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno
degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d.
Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici;
j. gli esercizi commerciali di apparecchi
elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione,
fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
k. in tutti i punti di vendita e
commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai
fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di
vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei
compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di
distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e
comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi,
forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore,
di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli
assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto
per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la
ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e
circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui
all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle
disposte dalla presente lettera;
l. è ammessa l’attività economica, anche di
somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna
a domicilio;
m. tutte le attività produttive ammesse,
industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi,
incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto,
per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell’articolo 1,
comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza
sull’applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più
restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive
in base al d.lgs. 81/08;
n. nell’attività bancaria, compresa quella
esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in
ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di
clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere
programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da
operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro
dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani
quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace
sanificazione dei locali;
o. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini
e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi
esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla
vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi
comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di
cui alla lettera k);
p. in tutte le attività economiche e sociali è
raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della
temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che
presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
q. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il
conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata
(CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
r. è ammessa l'attività di manutenzione di aree
verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse
le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
s. sono consentite le opere collegate a stati di
emergenza di protezione civile in essere;
2. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale,
sono adottate le seguenti misure:
a) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza
n. 28 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione
dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su
ferro, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile
2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
b) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza
n. 29 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione
dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su
gomma e acqua, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del
2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
c) il periodo di cui al secondo alinea del punto
1 dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti
contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai
servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per
i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal seguente: “sia
garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad
un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà
arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo.”;
d) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza
n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già
prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è
ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
e) la lettera c), del punto 1 dell’ordinanza n.
39 del 6 aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a contrastare il
diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto
pubblico locale viene integralmente sostituita dalla seguente: “c) nei
servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per
i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure
atte a contenere la diffusione del contagio. E’ fatto obbligo nell’espletamento
del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte del conducente di mascherina e
dei trasportati di guanti e mascherine. E’ fatto obbligo di trasportare un
numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata
per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle
distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della
sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei
passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al
termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri”;
f) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza
n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è
prorogata sino al 3 maggio 2020.
3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020
al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto
di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel
rispetto del medesimo decreto legge;4. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
5. di dare atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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