Circolare del Ministero
dell’Interno – Gabinetto del Ministro 14 aprile 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020
recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del
Covid-19
In relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica in atto nel Paese, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 dell’11 aprile 2020, è stata disposta l’applicazione su tutto il
territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di
misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia
finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali
e commerciali.
Il decreto ripropone, altresì, le
generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti
provvedimenti, nonché disciplina l’ingresso delle persone fisiche nel
territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,
ferroviario o terreste, e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di
bandiera estera.
L’art. 1 del d.P.C.M. in parola
riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei
provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino
al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi
all’attuale emergenza.
In tale ambito, elemento di
novità, di diretto interesse per questa Amministrazione, è rappresentato, alla
lettera p), dalla previsione della possibilità di rideterminare le modalità
didattiche ed organizzative dei corsi di formazione del personale e di quelli a
carattere universitario delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di
espletamento alla data del 9 marzo 2020.
L’art. 1, comma 1, lett. z), nel
confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al
dettaglio, ribadisce l’esclusione da tale misura delle attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 al decreto
stesso.
Al riguardo, si segnala che, nel
citato allegato, nel novero delle attività consentite sono stati inseriti il
commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio
di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Per quanto riguarda gli esercizi
commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l’obbligo
di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei
locali più del tempo necessario all’acquisto di beni, raccomandando, altresì,
l’applicazione delle misure contenute nell’allegato 5.
Degna di nota è, inoltre la
previsione di cui alla lettera ff) del citato art. 1, che, nel solco della
disposizione introdotta dall’art. 1, punto 5) del d.P.C.M. 11 marzo 2020, ha
stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque
modularne l’erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di
trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore
presenza di utenti.
Per le medesime finalità di
contenimento dell’emergenza sanitaria è, altresì, previsto che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre, con decreto adottato di
concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei
servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario,
aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli
utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
L’art. 2 del decreto conferma la
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, modificabile con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
Tra le attività produttive
restano sempre consentite:
a) le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3,
nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della
difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale,
autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
b) le attività che erogano
servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2,
comma 4);
c) l’attività di produzione,
trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2,
comma 5);
d) ogni attività comunque
funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);
e) le attività degli impianti a
ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio
all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
f) le attività dell’industria
dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i
materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il
soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per
l’economia nazionale (1) (art.2, comma 7).
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(1) In proposito, nel rinnovare il richiamo al decreto-legge 15 maggio
2012, n.21, cfr. anche il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante al Capo
III, “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica”.
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Il predetto art. 2 amplia,
pertanto, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi
espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle
attività individuate al comma 7 del medesimo articolo.
Inoltre lo stesso articolo
sottopone le attività di cui alle sopradistinte lettere a), e) ed f) al
medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove
è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che, per le
attività di cui alla sopradistinta lettera f), prevedeva invece il meccanismo
dell’autorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si
ritiene che le comunicazioni già pervenute a codeste Prefetture non debbano
essere rinnovate.
Per quanto concerne le richieste
di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente
regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, le SS.LL vorranno
imprimere un’accelerazione d’istruttoria, al fine di verificare se le stesse
possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi
delle nuove disposizioni, più ampliative, previste dal d.P.C.M. in argomento.
Infatti, poiché le imprese che
hanno in precedenza presentato tali richieste potranno ora beneficiare di un
immediato avvio dell’attività, in attesa degli esiti delle verifiche sottese
all’eventuale sospensione, appare evidente che le SS.LL. dovranno dedicare una
particolare attenzione all’esigenza di una celere definizione delle relative
istruttorie.
Nell’assolvimento di tale
specifica incombenza, le SS.LL. vorranno valorizzare ogni possibile contributo
di conoscenza nella disponibilità delle competenti articolazioni delle Amministrazioni
regionali.
Ulteriore elemento di novità,
peraltro, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle
condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le
quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il
provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata.
Al riguardo, si richiama anche
l’esigenza che i Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell’esercizio delle
funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie, svolgano le opportune interlocuzioni e attività dirette a garantire,
nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, il
raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, la rispondenza
dell’azione amministrativa all’interesse generale e il miglioramento della
qualità dei servizi resi al cittadino.
Un ulteriore, nuovo specifico
obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma
12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda
l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione,
gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche
per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
La generalizzata previsione del
meccanismo della preventiva comunicazione ai fini della prosecuzione delle attività
offre l’occasione per approfondire alcuni aspetti emersi dal monitoraggio sin
qui svolto dei dati relativi alle comunicazioni ricevute e ai provvedimenti
emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 22 marzo 2020, attuato
per il tramite del prospetto riepilogativo quotidianamente aggiornato con i
contributi delle SS.LL.
In proposito, al fine del
progressivo miglioramento dell’efficacia delle attività poste in essere, è
stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse
alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese (2) , che tuttavia - come noto - non
debbono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso, che invece
si impone, nella forma della sospensione prefettizia, soltanto qualora le
risultanze istruttorie abbiano fatto emergere l’insussistenza dei presupposti
legittimanti.
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(2)
Secondo i dati complessivi aggiornati all’8 aprile scorso: n. 105.727
comunicazioni ricevute; n. 38.534 comunicazioni per cui è in corso l’istruttoria;
n. 2.296 provvedimenti di sospensione
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Pertanto, tenuto anche conto che
tale divario può scontare la possibile incidenza, nella rilevazione numerica,
di comunicazioni pervenute, ma non dovute, da parte di titolari di attività
produttive ricomprese nei codici ATECO ovvero di altre attività comunque
legittimate ad operare, questo Ministero provvederà a fornire una nuova
versione, opportunamente modificata e integrata, del prospetto riepilogativo
dei dati concernenti la rilevazione di cui trattasi.
Inoltre, al fine di supportare le
attività in corso, anche sulla base delle positive esperienze di talune
Prefetture, si richiama l’attenzione sulla necessità di proseguire nelle
proficue interlocuzioni collaborative già avviate, in primo luogo, con gli
uffici delle Regioni, che ora potranno consolidarsi nella prevista eventuale
adozione del provvedimento di sospensione sentito il Presidente della Regione.
Tali interlocuzioni dovranno,
altresì, proseguire anche con gli altri enti territoriali competenti, le Camere
di Commercio, le rappresentanze di categoria, i Comandi provinciali della
Guardia di Finanza, nonché gli altri soggetti istituzionali interessati,
ricorrendo, ove ritenuto opportuno, alla stipula di appositi protocolli
operativi.
In particolare, al personale del
Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia
economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici
controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati
in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la
veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto
riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della
relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle
varie filiere consentite.
Il decreto in argomento, all’art.
4, rimodula e precisa le misure già contemplate nell’ordinanza del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute
del 28 marzo 2020, rispetto alle quali, nel successivo articolo 5, vengono
introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve
durata in Italia.
L’art. 6 ripropone la sospensione
dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana,
già disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, dettando,
altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel
porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
Il medesimo articolo, al comma 8,
conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in
detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
In continuità con i precedenti
interventi normativi, il d.P.C.M. rinnova l’attribuzione ai Prefetti della
funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno,
l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di
monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni
competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate
(art. 7).
A tale ultimo riguardo, e con
specifico riferimento alla possibilità di richiedere il concorso di personale
militare sanitario, si evidenzia che il Dipartimento della Protezione civile ha
precisato che tale concorso può avvenire in via prioritaria per esigenze
urgenti e puntuali.
In tali casi, le SS.LL. dovranno
comunque preventivamente raccordarsi con le Regioni al fine di valutare soluzioni
da identificarsi all’interno del dispositivo sanitario regionale, e qualora
tali soluzioni non risultino percorribili il citato Dipartimento procederà in
via sussidiaria con l’interessamento delle Forze armate.
In merito all’esercizio delle funzioni
e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità
provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle indicazioni già fornite in
materia con precedenti circolari, anche con riferimento alla possibilità di
impiego della Polizia locale.
I compiti di esecuzione e di
monitoraggio delle misure in argomento si connettono, altresì, all’espletamento
delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di
coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e
di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali, affidati ai
Prefetti dall’art.11 del decreto legislativo n.300 del 1999 e, non di meno,
alle competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
In tale quadro, le SS.LL.
potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende
Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di
attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e
gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e,
più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di
protezione dei lavoratori.
Con l’entrata in vigore del
decreto in argomento cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 (art.8,
comma 2).
Si segnala, infine, che
continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle
Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche
aree dei rispettivi territori regionali (art. 8, comma 3)
Si trasmette, altresì, per
opportuna conoscenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 aprile 2020 con il quale è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un comitato di esperti in materia economica e sociale
con il compito di elaborare e proporre misure necessarie per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica nonché per la ripresa graduale nei diversi settori
delle attività sociali, economiche e produttive.
Si confida nella consueta
collaborazione delle SS.LL..
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