Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 3 aprile 2020, n. 37 (B.U.R. 3 aprile 2020, n. 45),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
per il contrasto dell'assembramento di persone
Il Presidente
Visto l'art. 32 Cost.
Vista la delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta
salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.";
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Ministro
della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale
Vista l'ordinanza del Ministro
della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale
Visto il decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
marzo 2020". (20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020) Visto il decreto legge 25
marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19; Visto l'art. 117, commi 2, 3 e 4, della Costituzione, da cui risulta
che il commercio al dettaglio è materia di competenza esclusiva delle Regioni,
come anche recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, come
risulta tra l'altro dalla sentenza del 4/07/2019, n.164; Visto l'articolo 117,
comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto l'articolo 32 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il
Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Vista la propria ordinanza n. 33
del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto
dell'assembramento di persone", con cui sono state adottare ai sensi
dell'art. 32 l. 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di
persone con durata fino al 3 aprile 2020;
Rilevato che la citata ordinanza
n. 33 del 20 marzo 2020 ha introdotto talune misure più restrittive rispetto a
quelle statali operanti in tutto il territorio statale a partire dall'11 marzo
2020 quale la chiusura domenicali degli esercizi di vendita di generi alimentari;
Rilevato che i dati forniti da
Azienda Zero su contagi, ricoveri e decessi nel periodo intercorrente tra l'11
marzo 2020 e la data odierna nonché le previsioni formulate dalla suddetta
Azienda sulla base dei dati e delle analisi scientifiche, da un lato,
evidenziano la sostanziale stabilità dei dati stessi, dall'altro lato, la
prosecuzione per un periodo di tempo sicuramente proiettato verso almeno la
metà di aprile 2020 della rilevazione di nuovi contagi e di nuovi ricoveri;
Ritenuto che tali indicazioni, in
particolare quelle delle proiezioni sulla prosecuzione del contagio, impongano
di mantenere assolutamente fermo ed anzi di rafforzare proporzionatamente
l'assetto delle limitazioni alle azioni umani comportanti possibilità di
aggregazione di persone e quindi di condizioni idonee alla diffusione del
contagio nonché dei ricoveri, con possibile sovraccarico delle strutture
sanitarie e del rischio di indisponibilità di posti per nuovi ricoveri in
particolare urgenti;
Rilevato, in particolare, che
alla data del 23 marzo 2020, periodo di adozione dell'ordinanza n. 33/20, sono
stati registrati un numero di persone in isolamento obbligatorio pari a 15.376,
con 5638 casi di positività con un incremento di 133 persone rispetto al giorno
prima, 1599 ricoveri di cui 294 ricoveri in terapia intensiva, con 210 decessi;
Rilevato alla data del 3 aprile
2020 i dati vedono 20238 persone in isolamento domiciliare, un totale di
positivi di n. 10464 con un incremento di 213 casi rispetto al giorno
precedente, 1964 ricoverati di cui 335 ricoveri in terapia intensiva ed infine
534 decessi;
Rilevato che il raffronto
temporale dei dati evidenziano una situazione sostanzialmente stabile alla
quale deve corrispondere, allo stato, una stabilità di misure ed anzi un
rafforzamento delle stesse, dovendo essere promosso il contenimento dei
soggetti isolati e di suscettibile ricovero;
Rilevata, in aggiunta e con
riguardo a situazione specifica sopravvenuta all'adozione dell'ordinanza, con
specificamente, la sopravvenuta gravissima situazione di contagio manifestatasi
progressivamente e in termini preoccupanti nel periodo più recente nelle
residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali, nonostante le misure
interdittive tempestivamente adottate dalla Regione ai fini dell'impedimento
degli accessi dall'esterno, a causa della spiccata propensione al contagio
degli ospiti di tali strutture e quindi degli operatori, posti a diretto
contatto con gli ospiti stessi (oltre 40.000 persone tra ospiti ed operatori),
situazione di grave diffusione del contagio che impone di evitare il più
possibile nel territorio ulteriori fonti di contagio al fine di consentire alle
strutture sanitarie di assorbire il carico proveniente dalle richiamate
residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali;
Considerato che la comunità
scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come
unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico,
il distanziamento sociale;
Ritenuto che il ricordato Decreto
Legge n. 19 del 25.3.2020 non abbia né abrogato né interdetto l'operatività del
potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure più
restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela non
solo del bene salute ma anche e soprattutto del bene vita e che permanga, pur a
fronte del dettato dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25.3.2020
e a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 1° aprile 2020, primo decreto attuativo del decreto legge medesimo, il
potere di ordinanza regionale fondato sugli artt. 32 l. 833/78, 117 d.lgs.
112/98, 50, comma 5, d.lgs. 267/00, anche considerato che il comma 2 dell'art.
3 del decreto legge, disponendo che "I Sindaci non possono adottare, a
pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza in contrasto con le misure statali", conserva chiaramente il
potere di ordinanza in capo ai sindaci pur dopo l'adozione di misure statali
attuative del decreto legge, il che comporta necessariamente, per simmetria,
analoga permanenza del potere regionale, purché non in contrasto con le misure
statali e quindi purché più restrittive di queste ultime;
Ritenuto che sia in particolare
pienamente compatibile con il quadro normativo in essere il potere delle
Regioni di adottare misure più restrittive finalizzate alla più incisiva tutela
della salute e della vita, materia di competenza concorrente agli effetti
dell'art. 117 Cost., in analogia con quanto disposto dalla legislazione vigente
in materia di tutela dell'ambiente, materia di competenza addirittura esclusiva
dello Stato, nella quale è consentito alle regioni di "adottare forme di
tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni
particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria
discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali",
come in particolare prescritto art. 3 quinquies, comma 2, d.lg. n. 152 del
2006;
Ritenuto che la normativa
speciale in materia di emergenza epidemiologica Covid-19 si esponga a dubbi di
costituzionalità rispetto all'art. 3 e 32 Cost. laddove interpretata come
preclusiva dell'utilizzo dei poteri previsti da norme vigenti in funzione
ulteriormente cautelativa rispetto a norme statali nei limiti già evidenziati;
Ritenuto che il perdurante potere
di intervento attribuito genericamente alle Regioni dagli artt. 117 del d.lgs.
112/98 e 50 d.lgs. 267/2000 vada considerato specificamente intestato in capo
al Presidente della Regione anche laddove la norma si riferisce alla Regione
genericamente, considerata la spettanza all'organo monocratico di
rappresentanza legale di tali poteri contingibili ed urgenti;
Ritenuto, in tale quadro, di
rafforzare in modo adeguato e proporzionato, sia dal punto di vista
contenutistico, sia dal punto di vista temporale, le misure integrando le
misure adottate con ordinanza n. 33 del 20.3.2020 con ulteriori restrizioni
attinenti alle attività commerciali, quali luogo di possibile, riscontrata
aggregazione idonea a determinare avvicinamenti o contatti idonei alla
produzione di ulteriori fenomeni di contagio;
Richiamata la nota del Ministero
dell'Interno 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 23.3.2020, secondo la quale
"Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8
marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di
quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità
delle distanze da percorrere", intendendosi, esemplificativamente per
situazioni di necessità, quelle che impongono comportamenti connessi
all'esercizio di attività ammesse, come l'accesso a farmacie, edicole, altri
esercizi esonerati dalla chiusura;
Rilevato che la nota del
Ministero dell'Interno N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31 marzo 2020, per
la sua natura interpretativa delle disposizioni statali, non incide sul
contenuto ed efficacia dell'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, in particolare per
quanto riguarda le forme di attività motorie, ammesse nella loro totalità,
anche di esercizio fisico quale forma di tutela della salute, nonché sul fatto
che l'accompagnamento di minori deve pur sempre rientrare nelle fattispecie della
tutela della salute o delle strette necessità, come specificamente sottolineato
nel comunicato del medesimo ministero pubblicato nella odierna data 1° aprile
2020;
Rilevato, con riguardo
all'ordinanza n. 33 del 2020 che i 200 metri ivi fissati come limite per
l'attività motoria e di accompagnamento di animale vada misurata in termini
radiali rispetto alla residenza o dimora e che l'attività motoria prevista non
costituisca forma di esercizio di gruppo, anche limitato, di qualsiasi attività
fisica, ribadita la necessità del distanziamento;
Ritenuto di disporre che la
presente ordinanza, in simmetria quella del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, ha validità fino al 13 aprile 2020
compreso;
Visto il parere favorevole del
Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con
DGR. 2 marzo 2020, n. 269, che ha sottolineato la necessità del mantenimento
delle misure più restrittive rispetto a quelle statali risultanti da ultimo dal
DPCM 1.4.2020;
Ricordate le proposte emendative
formulate dalla Regione in ordine allo schema di DPCM diffuso dal Presidente
della Conferenza delle Regioni in data 1.4.2020, proposte non accolte;
Vista la proposta formulata dalla
Regione in data 2.4.2020 ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
Rilevato che la proposta non
risulta accolta;
Tenuto conto della necessità di
dare continuità con le misure in scadenza nella data del 3 aprile 2020,
limitatamente alle parti non regolate da ordinanze e provvedimenti statali
quali la chiusura delle aree verdi e l'attività di somministrazione in aree di
servizio statale, regolate dall'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020;
Dato atto che la struttura
competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. di approvare le premesse quali
parti integranti del presente atto;
2. di prorogare la durata della
propria ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso,
salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal
decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel
rispetto del medesimo decreto legge, e quindi di riconfermare le misure ivi
previste nei termini di seguito riprodotti:
"3. L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo
o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio
regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle
limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020
concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi
commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM
11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e
mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle
persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di
lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli
esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli
spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di
compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere
nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non
superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo
del luogo di residenza o dimora;
5. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone
a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli
esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi
alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020,
compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella
giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al
dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di
chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;
6. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi
del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei
locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di
assistenza ad altre persone”;
3. di adottare le seguenti,
ulteriori misure:
a) divieto di esercizio
dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di
analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non
nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai
commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di
mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza
di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii.
sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto
del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di
vendita;
iv. per
venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e
comunque garantendo copertura di naso e bocca;
b) è vietata l'attività di
vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di
consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree
verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla
prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e
naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;
c) obbligo per tutti gli esercizi
commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con
mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di
perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni
strumento per evitare gli assembramenti;
d) il commercio al dettaglio di
articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita
di generi alimentari;
e) sono consentite le opere
collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere; di richiamare
tutti i cittadini alla necessità, in ogni attività esterna consentita, di
evitare il contatto a distanza inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra
precauzione idonea ad evitare il contagio;
4.di richiamare tutti i cittadini
alla necessità, in ogni attività esterna consentita, di evitare il contatto a distanza
inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il
contagio;
5.di disporre che le misure di
cui al punto 3) hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione
anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19
del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
6.di dare atto che la violazione
delle presenti disposizioni e dell'ordinanza richiamata comportano
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del
2020;
7.di dare atto che
all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli
organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, con
destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110
causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
8. di incaricare la Direzione Protezione
Civile dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare integralmente
il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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