Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 6 aprile 2020, n. 39 (B.U.R. 6 aprile 2020, n. 46),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo
2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei
servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Il Presidente
Richiamati:il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visti:
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DDPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Richiamate le proprie ordinanze:
- n. 28 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro”, pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
- n. 29 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
- n. 30 del 18 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”, pubblicata nel BUR n. 35 del 18 marzo 2020;
- n. 34 del 24 marzo 2020 con la quale è stato prorogato sino al 3 aprile 2020 il termine di validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020;
- n. 36 del 2 aprile 2020 con la quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020;
Richiamata la propria Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone” con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e la situazione dei casi sul territorio regionale;
Ritenuto necessario dettare ulteriori misure cautelative atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero
territorio regionale, di adottare le seguenti misure:
a.
nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro,
dovranno essere adottate a bordo dei convogli idonee misure atte a contenere la
diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i passeggeri e
personale di bordo di indossare mascherine e guanti, verificando la copertura
di naso e bocca. Dovranno essere adottate per ogni carrozza del convoglio
idonee misure per evitare gli assembramenti, anche mediante messaggi
audio/video, agevolando la disposizione dei viaggiatori in modo uniforme e a
debita distanza lungo tutto il convoglio. Si dovrà porre particolare cura al
mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi
sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare ogni convoglio con
frequenza periodica e comunque almeno al termine di ogni tratta;
b.
nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su acqua e
gomma, dovranno essere adottate a bordo dei mezzi idonee misure atte a
contenere la diffusione del contagio. In particolare è fatto obbligo a tutti i
passeggeri e personale di bordo di indossare mascherine e
guanti, verificando la copertura di naso e bocca. Dovranno essere adottate
idonee misure per evitare gli assembramenti, agevolando la disposizione dei
viaggiatori in modo uniforme su tutto il veicolo e adottando ogni precauzione
nella fase di salita e discesa degli stessi. Si dovrà provvedere il
mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi
sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sufficientemente il mezzo
con frequenza periodica e comunque prima dell’inizio di ogni nuovo trasporto di
passeggeri;
c.
nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e
noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a
bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E’
fatto obbligo, nell’espletamento del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte
del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine,
verificando la copertura di naso e bocca. Si dovrà provvedere il mantenimento
della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei
passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al
termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri;
d.
le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e
c) integrano quelle delle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020 e n.
30 del 18.03.2020, che rimangono vigenti;
2. di
richiamare tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi per il trasporto
pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e
noleggio con conducente e per i servizi atipici, alla necessità, in ogni
trasporto consentito, di evitare il contatto a distanza inferiore a metri uno e
di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio;
3. di
disporre che le misure di cui al punto 1) hanno durata dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020
compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto
disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del
medesimo decreto legge;
4. di
dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
5. di
dare atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza
provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017
000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
6. di
incaricare la
Direzione Infrastrutture e Trasporti della trasmissione della
presente ordinanza ai soggetti gestori ai fini della regolazione del servizio,
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare
dell’articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020;
7. di
incaricare la
Direzione Protezione Civile dell’esecuzione del presente
atto, per il seguito di rispettiva competenza;
8. Di
dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale.
9. Di
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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