Circolare del Ministero della
Salute 1 aprile 2020, n. 11285 Indicazioni
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre,
cimiteriale e di cremazione.
Le presenti indicazioni hanno
come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre,
cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di
COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale Talune regioni sono già
intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari. Si ritiene
peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio
nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio
tra aree diverse. Linee direttrici del presente documento sono:
− identificare i percorsi di
maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o
cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al
trasporto funebre ed attività funebre
− evitare le occasioni di
“assembramento” per la ritualità dell’addio
− potenziare le strutture
necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di
mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di
cremazione
Allo stato attuale le norme
applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano
altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio
biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe
funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017
(di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X
“Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da
taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.
A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
Il presente documento è
connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19.
Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della
cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con
gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province
interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione
presenti.
1. Le indicazioni e le cautele
stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine
della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col
Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di
mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente,
emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per
l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
3. In tutti i casi di morte nei
quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19
si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di
sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v.
lettera B).
4. Nei casi di morte nei quali
non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19,
per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in
presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o
prioni (v. lettera B).
B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per
tutti i defunti
per i quali non si possa escludere la contrazione in
vita di Covid-19
Premesso che con il decesso
cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio
(infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per
contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è
fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le
seguenti precauzioni:
1. la manipolazione del defunto
antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con
superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
2. Il personale adibito alla
manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative,
delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie,
dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni
formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite
per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con
circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e
29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti,
oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione
generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale:
mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera),
camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre
ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle
attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle
superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee
guida).
3. Prima dell’arrivo del
personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve
provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile
sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di
contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori
delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre,
laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile
sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le
occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di
disinfettante.
4. Sono vietati il cosiddetto
trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi,
come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque
denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di
tamponamento.
5. Dopo l’incassamento il
feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e
sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che
inferiormente.
6. Il feretro e il suo
confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7. Secondo quanto previsto da
DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.
C. Esami autoptici e riscontri diagnostici
1. Per l’intero periodo della
fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o
riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso
di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio
domicilio.
2. L’Autorità Giudiziaria potrà
valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento
alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non
sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna
regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri
diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando
allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e
approfondimento.
3. In caso di esecuzione di
esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione
preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere
adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le
autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie
che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica
per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di
aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per
ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria
direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se
l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI,
l’anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno
un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti
antitaglio.
4. È obbligatorio l’impiego di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a
dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5. Si deve evitare
l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono
determinare la formazione di aerosol.
6. Deve essere evitata l’irrigazione
delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito
utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza
ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei
devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavitàcorporee.
7. Campioni di tessuti ed
organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati
con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia
elettronica.
8. Al termine dell’autopsia o
del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata
con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
9. Sono da evitare le
manipolazioni non necessarie, cosìcome qualsiasi contatto con la salma da
parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle
operazioni necessarie e indicate dal presente documento.
10. Per maggiori dettagli,
riferirsi alla lettera E.
D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire
il trasporto funebre in cimitero o crematorio
1. Il primo medico intervenuto,
se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di
ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni
intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da
seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la
struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che
detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita
da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2. in caso di decesso sulla
pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione,
strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono
tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il
principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere
portatore asintomatico di COVID-19;
3. se il decesso avviene
all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il
personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione
sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per
ridurre il rischio di contagio;
4. in caso di decesso presso
struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di
osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte,
ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
5. in caso di decesso al di
fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante
visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente
mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità
dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e
consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto
funebre;
6. luoghi consentiti di
destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di
cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il
commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
7. luoghi di destinazione
finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il
defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;
8. in assenza di volere degli
aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione,
decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto
funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC
n.655 del 25 marzo 2020);
9. In caso di decesso sulla
pubblica via o in luogo pubblico di cui al punto 2, i defunti sono
obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria
territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute
dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o
sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari,
dopo l’intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente
verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli
aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G,
punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi
titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell’art. 4, comma 2
dell’ODCP 655 del 25 marzo 2020.
E. Conferimento al cimitero
1. Onde evitare
sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di
riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in
cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei
rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone,
derivante da diverse sepolture o cremazioni.
F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale
della rete di crematori
sul territorio nazionale
1. In ogni crematorio
prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel
bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di
pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il
territorio provinciale.
2. L’esecuzione di altre
cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di
resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la
prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
3. Gli organismi competenti
possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente
fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione,operino per
l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi
e festivi.
4. In caso di fermo impianto di
crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario,
qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione
per garantire la operatività del crematorio.
5. In caso di fermo impianto
per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori
siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi
impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di
servizi offerti.
6. Per favorire l’aumento di
potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme
di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per
ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione
del feretro. Èaltresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze
lignee facilmente infiammabili.
7. Nella autorizzazione al
trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto
dagli aventi titolo è opportuno indicare“o qualunque altro crematorio
disponibile”.
8. L’uso per il trasporto
massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche
militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente
internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile.
9. Laddove sia necessario
ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si
possono utilizzare: i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e
disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
ii. loculi vuoti, purché la
cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea
e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).
G. Cimiteri
1. I cimiteri vanno chiusi al
pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di
visitatori.
2. Le operazioni di inumazione,
tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di
cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. Le esecuzioni di esumazioni
ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie
dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di
funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al
cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a
cancelli cimiteriali chiusi.
4. In caso di necessità la
camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere
adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento
del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri
provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che
lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la
disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la
sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6. Andrebbe temporaneamente
sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei
cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex
novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti
da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione
o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di
cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente
indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con
malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
8. La estumulazione o la
esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se
eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a
tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia
del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al
pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase
emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando
le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere
sanificati.
H. Rifiuti
1. I rifiuti sono trattati nel
rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi
la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro
confezionamento
A) Inumazione, cremazione e
tumulazione stagna duratura Èconsentito
l’uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica
funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono altresì
consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI
11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come
previsto dallo standard EN 15017:2019.
B) Tumulazione temporanea in
attesa di cremazione, purché entro 30 giorni Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in
funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco
autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del
sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno
di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).
C) Feretri non conservati in
cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che
precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi
dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il
fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non
meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso
di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche
biodegradanti. La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione
nel forno è garantita dall’avvolgimento del feretro con materiale
poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non
inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe
1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.
D) Feretri destinati a
tumulazione stagna Èconsentito solo
l’uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme
richiamate alla lettera A). Èpermesso utilizzare valvole e dispositivi
autorizzati di cui all’art. del D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro
sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri
prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche. Laddove la
pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l’uscita di percolato
per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate
soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.
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