Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 4 aprile 2020, n. 38 (B.U.R. 6 aprile 2020, n. 46),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.
Il Presidente
Visto l’art. 32 Cost.
Vista la propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020;
Richiamate integralmente a far parte integrante
della presente ordinanza le motivazioni illustrate nell’ordinanza medesima;
Ritenuto di integrare e precisare le misure
adottate con l’ordinanza suddetta;
Ritenuto in particolare di estendere al 13 aprile
2020, giornata festiva non colpita dalla misura di chiusura degli esercizi
commerciali di vendita di generi alimentari disposta con l’ordinanza n. 37, la
chiusura al pubblico degli esercizi stessi, considerata la possibilità della
formazione di aggregazioni contrastanti con la finalità del contenimento delle
stesse in funzione della prevenzione del contagio;
Ritenuto, altresì, di precisare, con riguardo
alle altre attività commerciali oggetto della regolamentazione contenuta
nell’ordinanza, la portata delle misure stesse a fini di chiarezza, salva pur
sempre la finalità del rigoroso contenimento delle aggregazioni suscettibili di
diffusione del contagio;
Dato atto che la struttura competente ha
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
- Ad integrazione dell’ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata, nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020;
- L’attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell’emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
- L’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private.
- Rimangono confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020;
- Le attività suddette ammesse in base all’ordinanza predetta e alla presente ordinanza devono svolgersi rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio;
- di disporre che le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
- di incaricare la Direzione Protezione Civile dell’esecuzione del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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