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sabato 30 marzo 2019


Cognome del cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana



Sentenza gennaio 2019

Il diritto al nome, assoluto e costituzionalmente tutelato, in quanto espressione dell’identità personale, deve essere tutelato, garantendo allo straniero che ottenga la cittadinanza italiana il diritto a conservare il prenome e il cognome di origine a prescindere dalla disciplina italiana. E ciò con riferimento non solo al cittadino comunitario, ma anche a ogni cittadino che si trovi nell’Unione europea e chieda il riconoscimento della cittadinanza in uno Stato appartenente ad essa [aggiunge il Collegio che: a) nel caso deciso, era “pieno diritto” della cittadina straniera “indicare, come cognome, quello acquisito a seguito del matrimonio, in quanto il certificato di matrimonio prodotto in atti dà chiaramente atto di come il cognome della stessa sia stato modificato, proprio a seguito dell’opzione per quello del coniuge, in D.: ne consegue che, essendo stato corretto il dato contenuto nel certificato di nascita, così come precisato nell’atto di matrimonio, rientrasse nella possibilità della richiedente la cittadinanza italiana optare perché questa le fosse riconosciuta con il cognome del marito”; b) il Prefetto ha “esercitato un potere - quello di correggere il cognome scelto in conformità alla normativa ucraina, attribuendo alla richiedente la cittadinanza il cognome della stessa alla nascita - riconosciutogli da una norma in contrasto con i principi comunitari che avrebbe dovuto essere disapplicata, così come puntualmente indicato nella circolare ministeriale di cui si è dato più sopra conto … (…23 dicembre 2013, n. 14424…ndA)”]



venerdì 29 marzo 2019


Cambiamento di cognome del minore – Contrasto tra i genitori – Poteri (insussistenti) del Prefetto


Sentenza marzo 2019

Il Prefetto non ha il potere di modificare il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di accordo ed, anzi, in presenza del dissenso dell’altro genitore [Aggiunge il Collegio che a) “la tutela della madre che intendeva ottenere dal Prefetto la modifica del cognome, con l’aggiunta del proprio, non può che realizzarsi – stante il dissenso del padre – attraverso lo strumento dell’art. 316 c.c. in base al quale, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza relative al figlio (com’è questa sul cognome), occorre ottenere una risoluzione del relativo conflitto da parte del giudice” b)  “Qualsiasi diversa interpretazione della normativa, applicata dal Prefetto sul cambiamento del cognome del figlio minore …, intrecciandosi con il delicato tema della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., non appare sostenibile. Si pensi, in particolare, alla conseguenza che, essendo risolto il conflitto dal Prefetto stesso, un successivo vittorioso ricorso al giudice ex art. 316 da parte del genitore dissenziente comporterebbe, per il Prefetto, dover esercitare l’autotutela, con diseconomia evidente del relativo procedimento”]

venerdì 23 novembre 2018


Corte cost. 22 novembre 2018, n. 212

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all’art. 22 della Costituzione, con ordinanza depositata il 22 novembre 2017

Sono  infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza suddetta;


Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l’ordinanza suddetta




SENTENZA N. 212
ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76)», promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di costituzione di G. Z.G. e G. G., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;
udito l’avvocato Stefano Chinotti per G. Z.G. e G. G. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 novembre 2017, il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
1.1.– In particolare, l’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 inserisce nell’art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile».
L’art. 8 dello stesso decreto legislativo dispone che «[…] l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».
1.2.– Ad avviso del giudice a quo, entrambe le disposizioni censurate violerebbero, in primo luogo, l’art. 2 Cost., poiché la parte dell’unione civile verrebbe privata, d’ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di mutare l’identità personale di un soggetto.
Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 22 Cost., poiché, con l’eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell’unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.
Esse sarebbero altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.
Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.
2.– Il Tribunale ordinario di Ravenna è chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto da due persone unite civilmente al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), l’annullamento della variazione delle generalità anagrafiche di una di esse, eseguite in applicazione delle disposizioni censurate.
Il giudice a quo riferisce che, al momento della costituzione dell’unione civile, in base all’art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i ricorrenti hanno scelto quale cognome comune quello di uno di essi, mentre l’altro ha dichiarato di voler aggiungere al proprio il cognome comune. A seguito di tale scelta, è stata modificata la sua scheda anagrafica e sono state conseguentemente rinnovate la carta d’identità, la tessera sanitaria e altri documenti personali.
Il giudice rimettente riferisce che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, l’ufficiale d’anagrafe ha provveduto alla variazione delle generalità anagrafiche e all’annullamento dell’annotazione relativa alla scelta del cognome eseguita in base all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), nonché dell’annotazione nell’atto di nascita presso i registri dello stato civile, ripristinando il cognome originario.
Ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017 avrebbero determinato la sostanziale abrogazione dell’art. l, comma 10, della legge n. 76 del 2016 e ne avrebbero negato l’originario contenuto precettivo, volto a riconoscere il diritto delle parti dell’unione civile di assumere a tutti gli effetti un cognome comune, consentendo ad una di esse di modificare il cognome originario. Da ciò discenderebbe la violazione di diritti fondamentali della persona, tutelati anche a livello sovranazionale, ed in particolare dagli artt. l e 7 della CDFUE, nonché dall’art. 8 della CEDU.
Ad avviso del rimettente, l’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui priva la persona di un cognome già acquisito e utilizzato, disponendo retroattivamente la modifica di una situazione anagrafica legittimamente costituita prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, violerebbe il diritto al nome, all’identità e dignità personale, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il giudice a quo fa rilevare che gli artt. 6 e seguenti del codice civile sanciscono il diritto al nome, prevedendo il generale divieto di mutamento dello stesso. Infatti, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. Ancorché previsto da una legge ordinaria, sarebbe indubitabile il rilievo costituzionale del diritto al nome (composto da nome e cognome), quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, tutelato dall’art. 2 Cost., anche nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo. Il rimettente osserva che il nome è stato ritenuto meritevole di un’espressa tutela anche da parte dell’art. 22 Cost. che, sia pure per il solo caso in cui ciò avvenga per motivi politici, prevede che «nessuno può essere privato del nome».
Inoltre, la norma delegata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché non sarebbe rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio e con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali (art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000) al fine di mutare l’identità personale di un soggetto.
Il giudice rimettente sottolinea che, in caso di mutamento di status, l’interessato ha diritto di essere sentito e di opporsi al mutamento del proprio cognome (art. 262 cod. civ.). Al riguardo, si fa rilevare che con sentenza n. 13 del 1994 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.
Sarebbe, inoltre, ravvisabile la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto l’art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016, nel conferire la potestà legislativa al Governo «fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.
È inoltre denunciato il contrasto con l’art. 8 della CEDU che prevede il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, nell’ambito del quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato la tutela del diritto al nome, quale espressione del diritto all’identità e dignità personale. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con i principi affermati dagli artt. 1 e 7 della CDFUE, i quali enunciano il diritto alla dignità umana e al rispetto della vita privata e familiare.
Ritenendo non praticabile un’interpretazione adeguatrice, tale da attribuire alle disposizioni censurate un significato conforme all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, il giudice a quo ritiene necessario rimettere a questa Corte la valutazione della loro legittimità in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alla luce dei principi e degli obblighi comunitari.
3.– Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti con un unico atto G. Z.G. e G. G., parti ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale e ribadendo tali conclusioni con successiva memoria.
3.1.– Le parti costituite evidenziano che, privando di valenza anagrafica il cognome comune, relegato ad una funzione meramente simbolica, sarebbero stati svuotati i diritti soggettivi attribuiti alle parti delle unioni civili dall’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Sarebbe lesa l’identità personale della parte il cui cognome sia diverso da quello scelto quale cognome comune. Infatti, la cancellazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 ridefinisce l’identità personale secondo lo status quo ante.
Ciò determinerebbe la violazione del diritto di una delle parti dell’unione civile (quella che abbia assunto il cognome comune in luogo del proprio o in aggiunta al proprio) di trasmettere alla prole il proprio cognome, come modificato a seguito della scelta consentita dal citato comma 10. Si osserva inoltre che, ove una delle parti di unioni civili già costituite abbia generato figli, ai quali sia stato assegnato ex lege il cognome del proprio genitore, modificato per effetto delle disposizioni dettate dal d.P.C.m. n. 144 del 2016, sarebbe lesa anche l’identità personale dei figli, in quanto ne sarebbe trasformato il presupposto costituito dal nome.
L’eliminazione retroattiva delle annotazioni e degli aggiornamenti anagrafici già eseguiti determinerebbe il sacrificio di diritti soggettivi tutelati anche a livello sovranazionale. Al riguardo, sono richiamate alcune pronunce della Corte di Strasburgo che hanno ricondotto il diritto al nome nell’ambito dell’art. 8 della CEDU (sentenze 21 ottobre 2008, Guzel Erdagoz contro Turchia; 1° luglio 2008, Daróczy contro Ungheria; 6 settembre 2007, Johansson contro Finlandia; 16 novembre 2004, Unal Tekeli contro Turchia; 22 febbraio 1994, Burghartz contro Svizzera).
Le parti costituite deducono che, ai sensi dell’art. 52, comma 3, della CDFUE, in caso di corrispondenza tra i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei primi sono identici a quelli conferiti dalla Convenzione. Pertanto, ad avviso delle parti costituite, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino corrispondenza nella CDFUE debbono ritenersi tutelati con la medesima forza di quelli sanciti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ciò sarebbe confermato anche dall’art. 53 della CDFUE, il quale sancisce il divieto di interpretarne le disposizioni in senso limitativo dei diritti riconosciuti dalla CEDU.
Sono, quindi, richiamate alcune pronunce di giudici di merito che hanno ritenuto le disposizioni in esame incompatibili con la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali della persona e hanno provveduto alla loro disapplicazione.
3.2.– Ciò premesso, le parti costituite illustrano le ragioni a sostegno dell’illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017.
3.2.1.– Si evidenzia che l’istituto dell’unione civile, pur essendo modellato sulla disciplina del matrimonio, se ne discosterebbe sotto molteplici profili. Sarebbe infatti differente la disciplina relativa alla filiazione, all’adozione e agli obblighi derivanti dal vincolo. Particolarmente innovativa sarebbe poi la disciplina relativa al cognome comune.
Ad avviso delle parti costituite, l’art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016, esplicitando il contenuto di queste novità legislative, avrebbe dettato la disciplina delle conseguenze anagrafiche della scelta operata dalle parti unite civilmente, in quanto costitutiva della loro nuova identità personale.
La scelta del cognome comune rappresenterebbe l’esercizio di un diritto soggettivo, previsto dalla legge n. 76 del 2016. In quanto espressione di un diritto fondamentale, incidente sulla stessa identità personale, oltre che sulla vita familiare, esso sarebbe incoercibile e non potrebbe essere negato dall’ufficiale dello stato civile, se non per ragioni espressamente ammesse dalla legge.
Viceversa, il d.lgs. n. 5 del 2017 ed il successivo decreto del Ministro dell’interno 27 febbraio 2017, nell’omologare la disciplina del cognome comune dell’unione civile a quella prevista dall’art. 143-bis cod. civ. per il cognome coniugale avrebbe stravolto il significato normativo dell’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, condiviso dallo stesso Governo nel d.P.C.m. n. 144 del 2016.
A conferma di tale interpretazione, si osserva che se la legge n. 76 del 2016 avesse voluto consentire a una delle parti dell’unione civile il mero utilizzo del cognome dell’altra, senza alcuna incidenza anagrafica, non ci sarebbe stata ragione di prevedere l’ulteriore diritto di manifestare, con un’apposita dichiarazione, la volontà di mantenere anche il proprio cognome anagrafico. Il citato comma 10 dispone, infatti, che la parte può mantenere anche il proprio cognome, anteponendolo o posponendolo a quello acquisito. Ad avviso delle parti costituite, ciò sarebbe indicativo del fatto che, in caso contrario, la parte perde il cognome originario e assume solo quello comune.
3.2.2.– Ad avviso delle parti, il d.lgs. n. 5 del 2017, anziché costituire attuazione dell’art. l, comma 10, della legge n. 76 del 2016, introdurrebbe una disciplina contrastante con esso, in violazione dell’art. 76 Cost.
Il comma 28 dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016, infatti, conferisce la delega facendo «salve le disposizioni di cui alla presente legge». Viceversa, le norme censurate, lungi dal far salvo il comma 10, ne determinerebbero lo svuotamento e la sostanziale abrogazione. Esse impedirebbero a questa disposizione di esprimere tutti i suoi precetti normativi e determinerebbero la lesione di diritti soggettivi riconosciuti sia alle parti unite civilmente nella vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, sia a quelle che intendano, in futuro, unirsi civilmente.
La disciplina del d.lgs. n. 5 del 2017 non sarebbe, quindi, coerente con il limite posto dalla delega, né potrebbe ritenersi espressiva di adeguamento e riassetto legislativo.
3.3.– Le disposizioni censurate si porrebbero, inoltre, in contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 22 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 1 e 7 della CDFUE e all’art. 8 della CEDU.
Invero, la cancellazione retroattiva del «cognome comune» già assunto da una delle parti dell’unione civile, lederebbe la dignità della persona e il suo diritto inviolabile al nome e alla identità, protetto dall’art. 2 Cost., nonché il diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Si fa rilevare che la Corte di Strasburgo ha garantito il diritto fondamentale alla vita familiare alle coppie omosessuali (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale delle stesse coppie ad essere riconosciute e tutelate ai sensi dell’art. 2 Cost. (sentenza n. 138 del 2010).
Con l’attribuzione della valenza anagrafica del cognome comune, la legge n. 76 del 2016 avrebbe inteso conferire all’unione civile visibilità sociale e caratterizzazione anche sotto il profilo familiare. La modifica del cognome, disposta dalle disposizioni censurate, frustrerebbe questa manifestazione della vita familiare, in violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. l e 7 della CDFUE e all’art. 8 della CEDU. Né sussisterebbe alcuna delle ragioni, previste dallo stesso art. 8 della CEDU, che possa giustificare tale ingerenza del legislatore.
3.4.– In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., le parti fanno rilevare che l’art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016 esprimerebbe un principio di intangibilità, da parte del legislatore delegato, delle disposizioni contenute nella legge delega. Tale principio sarebbe violato dal legislatore delegato attraverso l’adozione di disposizioni abrogative, che avrebbero l’effetto di stravolgere l’assetto normativo delineato dal legislatore delegante, facendo degradare il cognome comune dell’unione civile da cognome anagrafico a mero cognome d’uso.
Ad avviso delle parti, l’esclusione della valenza anagrafica del cognome comune non costituirebbe affatto un’opzione interpretativa di uno tra i diversi significati possibili della disposizione, ma sarebbe una soluzione contra legem: in tal modo, si finirebbe per attribuire all’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 un’accezione priva di senso, in luogo dell’unico significato possibile dotato di senso (in particolare circa la natura anagrafica del cognome). In quanto frutto di un ripensamento del legislatore delegato, le disposizioni correttive introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbero illegittime.
3.5.– D’altra parte, l’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nel prevedere la modificazione retroattiva delle risultanze anagrafiche, sarebbe lesivo anche del diritto al nome e alla sua conservazione (art. 22 Cost.), quale prima e più immediata manifestazione del diritto all’identità personale e del diritto alla dignità personale (art. 2 Cost. e art. 1 della CDFUE).
Infatti, le coppie unite civilmente, che abbiano assunto un cognome comune nell’intervallo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, sarebbero titolari di un diritto fondamentale alla conservazione di tale cognome, ormai divenuto elemento costitutivo della loro identità personale. Pertanto, sarebbe illegittima la disposizione in esame che, con efficacia retroattiva, incide sul cognome legittimamente assunto.
Inoltre, l’indicazione della procedura di correzione di cui all’art. 98, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 sarebbe impropria ed incongrua. Le parti costituite ritengono, infatti, che l’annotazione della scelta del cognome, già effettuata in base al d.P.C.m. n. 144 del 2016, non costituisca un errore materiale, ma sia invece un adempimento amministrativo effettuato dall’ufficiale di stato civile nell’esecuzione di puntuali istruzioni legislative e regolamentari. L’annullamento delle annotazioni rappresenterebbe un tentativo surrettizio di dissimulare una rettificazione anagrafica imposta d’ufficio e in assenza di contraddittorio. Ciò determinerebbe il sacrificio dei diritti fondamentali delle coppie unite civilmente che abbiano esercitato il diritto di scelta del cognome comune.
4.– Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
4.1.– L’interveniente ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità delle questioni per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo. Il rimettente avrebbe omesso di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell’annotazione negli archivi dello stato civile di cui all’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Si fa rilevare che con il matrimonio la moglie acquista il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio (art. 143-bis cod. civ.); da ciò non deriva alcuna modifica anagrafica del cognome della moglie, ma solo il diritto di usare il cognome del marito, aggiungendolo al proprio. La relativa scheda anagrafica non subisce modificazioni e continua a riportare il cognome da nubile.
Per le unioni civili, la legge n. 76 del 2016, all’art. l, comma 10, consente alle parti di scegliere un cognome comune. Nel prevedere che le schede anagrafiche siano intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile, l’art. 3 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe coerente con le disposizioni in materia di matrimonio.
Inoltre, sempre nell’intento di regolare in modo uniforme unioni civili e matrimoni, il legislatore delegato ha modificato l’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo l’iscrizione negli archivi dello stato civile della dichiarazione di voler assumere un cognome comune e di anteporlo o posporlo al proprio.
4.2.– D’altra parte, non sarebbero fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 22 e 117, primo comma, Cost., con riguardo al parametro interposto dell’art. 8 della CEDU.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere il cognome, rendendo esplicita dichiarazione in tal senso. Secondo quanto stabilito dal novellato art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, tali dichiarazioni non devono essere annotate nell’atto di nascita, né deve procedersi all’aggiornamento della scheda anagrafica.
4.3.– Ciò posto, si fa rilevare che, nel disporre l’annullamento dell’annotazione del cognome effettuata in vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, il censurato art. 8 avrebbe la funzione di norma di coordinamento.
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, questa disposizione non inciderebbe su diritti fondamentali della persona e non comporterebbe un cambio di identità. Quest’ultima ha radice nel cognome proprio di ogni soggetto, il quale è immutabile e identifica la persona. Oggetto di modifica sarebbe l’annotazione dello status, per sua natura transitorio, di componente dell’unione civile. Esso sarebbe identificativo non già dell’identità dell’individuo, ma della creazione di un nucleo familiare. Da queste considerazioni deriverebbe la non fondatezza delle questioni, in riferimento agli artt. 2, 22 e 117 Cost., in relazione al parametro interposto dell’art. 8 della CEDU.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della censura per errata ed insufficiente descrizione della fattispecie. Nel merito, essa sarebbe comunque manifestamente infondata, poiché non vi sarebbe una modifica dell’identità personale, né d’altra parte sussisterebbe un obbligo di contraddittorio. Si evidenzia, a questo riguardo, che l’art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 consente al procuratore della Repubblica e a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione, con ciò garantendo il diritto di difesa.
4.4.– In riferimento al denunciato eccesso di delega, l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della censura perché generica e non adeguatamente motivata.
Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. non sarebbe fondata. La disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe perfettamente coerente con la legge delega. Essa dovrebbe essere esaminata congiuntamente all’art. 1, lettera m), numero 1), del medesimo d.lgs. n. 5 del 2017. Nel modificare l’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, tale disposizione prevede, alla lettera g-sexies), l’iscrizione della dichiarazione relativa alla scelta del cognome comune e alla sua posizione.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nel prevedere il mantenimento del cognome originario sulla scheda anagrafica, nonché nel disporre la cancellazione delle annotazioni difformi effettuate nelle more dell’adozione della disciplina definitiva, il legislatore delegato non avrebbe violato alcuno dei criteri della delega, essendo autorizzato ad adottare le disposizioni necessarie per l’adeguamento alla nuova normativa delle «disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni» (art. l, comma 28, della legge n. 76 del 2016).


Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
1.1.– In particolare, la prima delle due disposizioni censurate inserisce, nell’art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile».
La disposizione dell’art. 8 prevede, d’altra parte, che «[…] l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».
1.2.– Ad avviso del giudice a quo, entrambe le disposizioni sopra richiamate violerebbero, in primo luogo, l’art. 2 Cost., poiché la parte dell’unione civile verrebbe privata, d’ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di modificare l’identità personale di un soggetto.
Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 22 Cost., poiché, con l’eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell’unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.
Esse sarebbero altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.
Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.
2.– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità delle questioni, formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.– Ad avviso di quest’ultima, il rimettente avrebbe omesso di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell’iscrizione negli archivi dello stato civile, di cui all’art. 63 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127). La considerazione di tali disposizioni avrebbe consentito di individuare la ratio dell’intervento legislativo in esame nell’esigenza di uniformare la disciplina del cognome delle unioni civili a quella del cognome coniugale.
Tuttavia, è proprio su tale volontà di assimilare la disciplina dei due istituti che il giudice a quo, sulla scorta di argomenti illustrati anche dalle parti costituite, appunta le proprie censure in ordine alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017. Nella prospettazione del rimettente, l’omologazione della disciplina del cognome comune a quella del cognome coniugale avrebbe svuotato di significato una previsione innovativa e caratterizzante il riconoscimento giuridico e sociale delle unioni civili.
2.2.– L’Avvocatura dello Stato ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in considerazione della carente descrizione della fattispecie.
Dall’ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della variazione delle registrazioni anagrafiche, nonché dell’annotazione nell’atto di nascita di una delle parti, conservato presso i registri dello stato civile. Il giudice a quo ha evidenziato che tali variazioni sono state eseguite in applicazione delle disposizioni censurate. Egli ritiene quindi che la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale discenda dalla natura stessa degli atti impugnati, in quanto meramente applicativi della disciplina censurata.
L’esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, è comunque sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata adeguatamente rappresentata una situazione in cui le doglianze dei ricorrenti non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell’eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge di cui i provvedimenti impugnati sono applicazione (sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000).
2.3.– Non è, infine, fondata l’eccezione di inammissibilità della censura relativa all’eccesso di delega, perché generica e non adeguatamente motivata.
Con motivazione sintetica, ma non implausibile, il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto l’art. 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nel delegare la potestà legislativa al Governo «[f]atte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.
I termini della questione sono stati dunque enucleati con un’argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità richiesto a questa Corte, giacché «[a]ttiene al merito – e non al profilo preliminare dell’ammissibilità – la valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure» (sentenza n. 259 del 2017).
3.– Va d’altra parte dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 22 Cost.
Il rimettente si limita ad osservare che il nome costituisce elemento distintivo della personalità al punto da meritare un’espressa tutela da parte dell’art. 22 Cost., ma omette qualsiasi argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, il quale esclude la privazione del nome per motivi politici. Inoltre, nessun argomento è svolto circa la natura politica della lamentata privazione.
Tale difetto motivazionale comporta l’inammissibilità della questione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, non basta l’indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione (ex multis, sentenze n. 240 e n. 35 del 2017, n. 120 del 2015, n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).
4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
4.1.– Con la disposizione censurata il legislatore delegato ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile. Ferma restando la facoltà di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata della unione, viene espressamente esclusa la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione.
È questa la scelta del legislatore delegato che è stata censurata dal giudice rimettente, assumendo che essa contrasti, in primo luogo, con i principi posti dalla legge n. 76 del 2016 e, dunque, con l’art. 76 Cost.
4.1.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse» (sentenza n. 194 del 2015; sentenze n. 229, n. 182 e n. 50 del 2014).
4.1.2.– Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che oggetto della delega in esame era «[l’] adeguamento […] delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, e in particolare di quella di cui all’art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.
Quest’ultima disposizione prevede un sistema di individuazione del cognome comune fondato sull’accordo e ispirato alla libertà di determinazione delle parti dell’unione civile. Ad esse è riconosciuta infatti la facoltà di adottare un cognome unico, scegliendolo tra quello dell’una o dell’altra. Parimenti, esse potrebbero legittimamente decidere di mantenere i rispettivi cognomi, rinunciando a contraddistinguere il vincolo con un cognome comune e condiviso.
Ancorché la disposizione del comma 10 non contenga un’espressa qualificazione degli effetti di tale scelta, essa fornisce tuttavia un’indicazione quanto mai significativa circa la necessità di modifiche anagrafiche, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell’unione civile. Ai sensi del comma 10 in esame, infatti, la scelta del cognome è operata «per la durata dell’unione». Dallo scioglimento dell’unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.
È stata proprio la considerazione di tale delimitazione temporale che ha guidato la scelta operata dal legislatore delegato. Infatti, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del d.lgs. n. 5 del 2017, si rileva che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell’unione civile avrebbe effetto solo per la durata dell’unione». Tale rilievo sottintende la contraddittorietà e l’irragionevolezza insite nell’attribuire alla scelta compiuta dalle parti dell’unione civile un effetto, la variazione del cognome anagrafico, che è nell’ordinamento tendenzialmente definitivo e irreversibile, mentre nella specie sarebbe temporaneo e limitato alla durata dell’unione.
Vale la pena di rammentare che l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.
L’impostazione fatta propria dal rimettente non appare dunque coerente con il principio di ragionevolezza, né con le previsioni della legge delega ed in particolare con l’indicazione rinvenibile nell’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Nell’adeguare l’ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili, è stata dunque compiuta una scelta che rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega.
4.2.– Anche in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell’identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, infatti, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama.
Va sottolineato, inoltre, che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ad essi infatti, in base all’art. 262 del codice civile, è attribuito il cognome del genitore che li abbia riconosciuti. A seguito dello scioglimento dell’unione civile i figli (salva la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell’ambiente in cui essi vivono.
È bensì vero che le parti del giudizio a quo rifiutano ogni analogia con il matrimonio per quanto attiene al cognome comune. È tuttavia espressivo di un principio caratterizzante l’ordinamento dello stato civile che il cognome d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane immodificato. L’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 1989 prevede, infatti, che «Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile». In linea di coerenza con tale previsione, si prevede che la scheda anagrafica della parte dell’unione civile debba indicare il nome ed il cognome dell’altra parte dell’unione (comma 1 dell’art. 20), senza che ciò comporti una modifica del proprio cognome anagrafico (comma 3-bis).
D’altra parte, la dichiarazione della scelta circa la posizione del cognome comune non è affatto priva di significato, come sostengono le parti, neppure laddove a tale cognome si riconnetta mero valore d’uso. Anche in questo caso, infatti, la posizione del cognome acquisito rispetto a quello originario riveste indubbio rilievo. Va infatti sottolineato che la dichiarazione sulla posizione del cognome comune costituisce esercizio di un’ulteriore facoltà che la legge n. 76 del 2016 ha espressamente attribuito alle parti dell’unione civile. Il rilievo di tale dichiarazione trova riscontro anche nella previsione della sua iscrizione, a cura dell’ufficiale dello stato civile, negli archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g-sexies, del d.P.R. n. 396 del 2000).
La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.
5.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
5.1.– Le censure del giudice a quo attengono in primo luogo alla violazione dell’art. 76 Cost., in quanto non sarebbe stato conferito al legislatore delegato alcun potere di revoca o annullamento di iscrizioni e annotazioni già effettuate e relative alla scelta del cognome.
Al riguardo va rilevato che la disposizione dell’art. 8 detta una disciplina transitoria destinata ad applicarsi alle unioni civili costituite nell’intervallo temporale tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), e il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nelle quali sia stata esercitata l’opzione per il cognome comune e sia stata altresì effettuata la variazione anagrafica prevista dall’art. 4 del citato d.P.C.m. e successivamente esclusa dall’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017.
Va ribadito che la delega conferita dall’art. 1, comma 28, lettera a), della legge n. 76 del 2016 aveva ad oggetto «[l’] adeguamento […] delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, ed in particolare di quella di cui all’art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.
Come si è visto nel precedente punto 4., il legislatore delegato ha dapprima esplicitato il significato del principio posto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, escludendo la valenza anagrafica del cognome comune. Con il successivo art. 8, e sempre al fine dell’adeguamento della disciplina dello stato civile, ha previsto la caducazione delle annotazioni effettuate medio tempore, in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario, non coerente con i principi della delega.
5.2.– Non è ravvisabile neppure la denunciata violazione degli artt. 2, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE. Nella prospettazione del rimettente, tali censure sono ricondotte al sacrificio del diritto alla conservazione del cognome comune da parte di chi lo abbia acquisito nel vigore dell’art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016.
Introdotto da una disposizione destinata ad applicarsi in attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 76 del 2016, l’effetto modificativo della scheda anagrafica rivestiva la medesima natura provvisoria della fonte regolamentare che l’aveva previsto e che era destinata a cessare per effetto dei successivi decreti legislativi. La dichiarata transitorietà del d.P.C.m. in esame e la relativa brevità del suo orizzonte temporale di riferimento portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all’emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. Ne consegue che la previsione dell’annullamento delle variazioni anagrafiche già effettuate non può ritenersi lesiva di una nuova identità personale, ancora non affermata.
Pertanto, non risulta conferente il richiamo alla sentenza n. 13 del 1994, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell’art. 2 Cost., nella parte in cui esso non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.
In quella occasione, l’esigenza di protezione dell’interesse alla conservazione del cognome è stata riconosciuta «[…] in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell’ambiente ove vive […]», ciò che non può ritenersi verificato nel caso in esame.
5.3.– Non è fondata, infine, la censura di irragionevolezza proposta dal rimettente in riferimento all’indicazione legislativa del procedimento di cui all’art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000 per l’annullamento delle variazioni anagrafiche effettuate in base all’art. 4 del citato d.P.C.m.
Il modello procedimentale prescelto dal legislatore delegato prevede, in particolare, che del provvedimento sia data comunicazione agli interessati, al procuratore della Repubblica ed al prefetto. A partire da questa comunicazione gli interessati hanno trenta giorni per proporre ricorso al tribunale, a norma dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000. Lo stesso termine è previsto per il procuratore della Repubblica che può proporre ricorso contro la correzione effettuata dall’ufficiale dello stato civile.
Si tratta dunque di una procedura che garantisce il contraddittorio con la parte interessata attraverso la proposizione di un ricorso e l’instaurazione di un giudizio di fronte ad un tribunale (come è avvenuto proprio nel giudizio a quo).
E, se è vero che la procedura indicata contempla il contraddittorio e l’intervento del giudice in una fase differita, si tratta pur sempre di uno strumento processuale che consente alle parti coinvolte di contestare l’annullamento di variazioni anagrafiche. L’art. 8 in esame prescrive dunque l’utilizzo di uno schema procedimentale, già previsto nel sistema dell’ordinamento dello stato civile, ancorché utilizzato per differenti evenienze. La legittimità del rinvio a tale modello non è inficiata dall’estensione del suo ambito applicativo a ulteriori fattispecie, differenti da quelle per le quali esso era originariamente previsto.


per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all’art. 22 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.

venerdì 2 febbraio 2018



Legge 11 gennaio 2018, n. 4, (G.U. 1° febbraio 2018, n. 26), Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di  procedura penale e altre  disposizioni  in  favore  degli  orfani  per  crimini domestici (stralcio: art. 13)



Art. 13
Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli  della  vittima  del  reato  di  cui  all'articolo  575, aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e secondo comma, del codice penale possono  chiedere  la  modificazione del  proprio  cognome,  ove  coincidente  con  quello  del   genitore condannato in via definitiva.   

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore e' presentata, a norma dell'articolo  89  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.   

3. Nel caso di persona  interdetta  in  via  giudiziale,  gli  atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente  articolo sono compiuti,  nell'interesse  della  persona,  dal  tutore,  previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone  se  tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di  sostegno  ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore  di  sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per  tali  atti  la  capacità  di agire.   

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  il prefetto,  ricevuta  la  domanda,  autorizza  il  richiedente  a  far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o  di  sua  attuale residenza un avviso contenente il sunto della  domanda.  L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi  i  quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.    5. Alla modificazione del cognome di cui al  presente  articolo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n. 396.  

giovedì 29 giugno 2017



Cambiamento di nome e/o cognome e poteri dell’Amministrazione

Tar Puglia, Lecce, 22 giugno 2017, n. 1046

Nell’ambito del cambiamento del nome e/o del cognome, l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso “classico”, il cui esercizio debba concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, ma rileva, piuttosto, (soltanto) l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza avanzata dal privato [osserva il Collegio che, “per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo o vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale" dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”” ]


L’ordinamento non pone limiti alla reiterazione di istanze di mutamento del cognome, se frutto non di mero capriccio ma di scelte ponderate

L’art. 89 del d.P.R. 396/2000 non pone alcun divieto all’utilizzo di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore l’interlocutore.



FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di mutamento del cognome proposta dal ricorrente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 2, 22, 32 Cost; 89 d.P.R. n. 396/2000; art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irrazionalità; sviamento.
Nella camera di consiglio del 21.6.2017, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto assunto in base a presupposti giuridici e fattuali errati. In particolare, ad avviso del ricorrente, la scelta di cognome svincolato da pregressi legami parentali non sarebbe vietata dall’ordinamento. Inoltre, la copiosa documentazione allegata all’istanza renderebbe del tutto evidenti le ragioni della sua -OMISSIS-ntà di cambiamento, da ricercarsi nella necessità di affrancarsi, almeno dal punto di vista documentale, da un cognome – quello paterno – divenuto sinonimo di incomprensione e di mancanza di amore.
Le censure sono fondate.
2.2. Premette anzitutto il Collegio che il diritto al nome (quest’ultimo inteso sia come prenome, sia come cognome) costituisce un diritto assoluto della persona, la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile (artt. 6 e ss.), sia dalla Carta Costituzionale (art. 22), sia dalle Carte sovranazionali (art. 8 CEDU; art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE).
Il nome non rappresenta dunque soltanto lo strumento attraverso il quale la persona viene identificata all’interno dell’ordinamento, quale soggetto titolare di diritti e di obblighi, ma si pone anche e soprattutto quale attributo fondamentale della persona, quale segno distintivo, cioè, nel quale si identifica e compendia la personalità di ogni individuo.
Per tali ragioni, il legislatore, lungi dall’adottare un atteggiamento di aprioristica chiusura verso le domande di modifica del nome, tende invece a salvaguardare le relative istanze, purché esse siano espressione di scelte serie e ponderate, e non siano invece dettate dal semplice capriccio e/o vanità estetica, ovvero dalla -OMISSIS-ntà di ingenerare volutamente confusione negli interlocutori.
2.3. In particolare, ai sensi dell’art. 89, 1° comma, d.P.R. n. 396/2000, “Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Dispone poi i successivo secondo comma che: “Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere”.
Recita infine il 3° comma che: “In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”.
3. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, osserva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo o vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale" dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza” (TAR Sardegna, I, 20.5.2016, n. 445. In termini confermativi, cfr, ex multis, TAR Lombardia, I, 10.1.2011, n. 7. Di recente, cfr. TAR Toscana, II, 14.2.2017, n. 252).
Ne consegue che l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso “classico”, il cui esercizio debba quindi concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, venendo piuttosto in evidenza soltanto l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza.
4. Venendo ora al caso in esame, si legge nell’impugnato provvedimento che l’istanza “… non risulta sorretta da adeguata motivazione”. Inoltre, alla luce di precedenti istanze presentate dal ricorrente per mutare il proprio nome e cognome, “… la reiterazione di più istanze è incompatibile con il carattere di eccezionalità che il cambiamento del cognome, quale elemento fondante della identità personale, riveste nell’ordinamento giuridico”.
Nel provvedimento odiernamente impugnato si riportano infine le valutazioni espresse nel preavviso di diniego emesso in altro procedimento riguardante il ricorrente, in cui si afferma che: “… la richiesta non (può) essere accolta in quanto priva di elementi validi e sufficienti per procedere al cambiamento richiesto essendo un cognome scelto senza relazione ad alcun legame parentale ed essendo tra l’altro l’attribuzione di un cognome di pura fantasia, in linea generale, contrario ai principi dello stato civile. …”.
Alla luce di tale impianto motivazionale, le ragioni del diniego possono dunque così sintetizzarsi:
1) l’istanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione;
2) la reiterazione di più istanze sarebbe incompatibile con il ritenuto carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome;
3) il cognome scelto (-OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS-) non avrebbe alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile.
Ognuna di tale motivazione deve ritenersi giuridicamente errata.
5. Per quel che attiene al profilo sub 1), vi è in atti copiosa documentazione che rende del tutto evidenti le ragioni di cambiamento del cognome da parte del ricorrente. In particolare, quest’ultimo ha assunto alla nascita il cognome materno -OMISSIS-, avendogli la madre detto che il proprio papà era morto. Di seguito, a seguito del rifiuto della propria madre a tenerlo presso di sé, il ricorrente ha trascorso la propria infanzia passando da un istituto per l’infanzia ad un altro, e di ciò la propria personalità ne ha fortemente e negativamente risentito, come attestato dalle numerose relazioni degli assistenti sociali in atti.
Solo all’età di 16 anni il ricorrente è venuto a conoscenza che il proprio padre era in vita. Contattatolo, il genitore ha rifiutato ogni tipo di riconoscimento, e ciò ha indotto il ricorrente all’instaurazione di giudizio di riconoscimento della paternità, conclusosi con sentenza del Tribunale di Brindisi n. …, di accertamento di paternità giudiziale.
Ad onta del riconoscimento giudiziale, il padre ha continuato a rifiutare ogni contatto con il figlio, evitando finanche di rispondere alle numerose lettere inviategli da quest’ultimo.
Particolarmente significativa è l’ultima missiva rivolta dal ricorrente al padre in data 22.9.2016. Se ne estrapolano i passi più significativi:
“Ciao papà sono mesi che ti scrivo lettere … ma non ha mai ricevuto risposta … Avrei voluto capire il motivo della tua scelta, avrei voluto solo capire che ruolo avevi nella mia vita quando ero piccolo e che ruoli vuoi adesso nella mia vita, ma dopo tutti gli insulti e minacce prese dai tuoi figli, dove chiedevo solo il modo di poter parlare con te e vederti, capisco che non ti è mai importato niente, il tuo silenzio è brutale … Ho deciso di non cercarti più, questa sarà la mia ultima lettera; sappi che sono cresciuto solo, circondato dal dolore, sofferenza, solitudine, abbandono, ma a te questo non importa, dentro di me c’è parte di te … ti abbraccio con tutto l’amore che posso, mille emozioni attraversano il mio essere, la mia fragilità non mi permette di scriverti senza che la mia tastiera del pc sia inondata di lacrime, ti auguro tutta la felicità del mondo e spero che in un’altra vita tu possa avere l’occasione di amarmi perché non sai che figlio meraviglioso avete messo al mondo.
Con amore, tuo figlio (non riesco ad odiarti)”.
Alla luce di tale missiva, la cui chiarezza di intenti è tale da non richiedere alcun commento interpretativo, sono di tutta evidenza le profonde motivazioni che hanno indotto il ricorrente a richiedere il cambio di cognome. Trattasi di motivazioni del tutto serie, che legittimano ex se la richiesta di cambiamento.
Motivazioni che, nondimeno, l’Amministrazione ha ignorato.
6. Venendo ora al profilo ostativo descritto sub 2) (la presunta incompatibilità della reiterazione di istanze con il ritenuto carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome), esso deve ritenersi parimenti infondato, alla luce del percorso di vita che il ricorrente ha dovuto sostenere. Invero:
- la prima istanza, con cui il ricorrente ha chiesto il mutamento del nome da -OMISSIS- ad -OMISSIS-, fermo restando il cognome della madre (-OMISSIS-), è stata accolta con decreto prefettizio del 19.1.2011;
- la seconda istanza, di mutamento del cognome materno (-OMISSIS-) in altro cognome – e segnatamente: -OMISSIS-; cognome, quest’ultimo, con il quale il ricorrente ha avviato un proprio percorso professionale in campo artistico – è stata rigettata con decreto 20.12.2013, periodo in cui il ricorrente aveva tuttavia già scoperto di avere un padre (-OMISSIS- -OMISSIS-), ottenendone altresì il relativo riconoscimento dal Tribunale di Brindisi. Dunque, il citato diniego prefettizio si giustifica proprio in ragione del recente mutamento di cognome che era scaturito dalla suddetta pronuncia giudiziale (da -OMISSIS- a -OMISSIS-), il che sconsigliava un ulteriore cambio, allorquando, però, nulla lasciava presagire che il genitore giudizialmente riconosciuto persistesse nel suo atteggiamento di rifiuto di accettazione finanche dell’esistenza del proprio figlio;
- infine, la terza istanza, di mutamento del cognome da -OMISSIS- a -OMISSIS-, è quella oggetto della presente controversia. Tale istanza, lungi dal ritenersi meramente reiterativa della precedente, deve invece ritenersi del tutto seria, alla luce del “muro di silenzio” che il ricorrente ha incontrato nel proprio padre, tanto da indurlo ad un’ultima, struggente lettera di amore/addio (la citata lettera del 22.9.2016. Cfr. infra, punto n. 5).
Per tali ragioni, è di tutta evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, la reiterazione di istanze di mutamento del cognome, lungi dal poter essere considerata quale espressione di mero capriccio del ricorrente, è invece sintomo di una scelta del tutto ponderata da parte di quest’ultimo. Scelta che, in difetto di ulteriori ragioni ostative (in alcun modo evidenziate dall’Amministrazione), avrebbe dovuto, pertanto, essere senz’altro assecondata.
7. Infine, per quel che attiene al profilo ostativo descritto sub 3) (il cognome scelto – -OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS- – non avrebbe alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile), trattasi di argomentazione giuridica errata, essendo essa smentita dal citato dettato normativo (art. 89 d.P.R. n. 396/2000), che non pone alcun divieto all’utilizzo di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore l’interlocutore.
8. Alla luce di tali considerazioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego considerazioni ora infondate in fatto (la presunta assenza di motivazioni giustificative del cambio del cognome), ora giuridicamente irrilevanti (la reiterazione di istanze), ora contrastanti con il dettato normativo (la natura di pura fantasia del cognome prescelto), laddove invece l’esame obiettivo della documentazione allegata all’istanza – e in particolare, la serietà della stessa – rendeva doverosa l’attribuzione del cambio del cognome.
9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato.
10. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il controinteressato.

giovedì 15 giugno 2017









Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/03072 presentata dall’on. GALGANO il 13 giugno 2017,  sulle iniziative volte a disciplinare l’attribuzione del cognome ai figli, alla luce della sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di parità tra i genitori, Seduta di mercoledì 14 giugno 2017


con sentenza 8 novembre 2016, n. 286, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 52, del 28 dicembre 2016, inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Genova, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di sistema «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», estendendo la pronuncia anche ai figli nati fuori dal matrimonio o adottati;
la sentenza ha una portata storica perché segna il superamento dell'attribuzione automatica del cognome paterno, già definita dalla stessa Corte costituzionale come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenza n. 61 del 2006);
come evidenziato nella stessa sentenza «in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»;
nonostante le numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare avanzate sin dagli anni ’80, la condanna nel 2014 della Corte di Strasburgo e la conseguente presentazione di un disegno di legge governativo, il Parlamento non ha approvato alcuna norma al riguardo: l'atto Senato 1628, già approvato dalla Camera dei deputati, è da oltre due anni all'esame del Senato della Repubblica unitamente ad altri disegni di legge;
a due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, le problematiche connesse alla fase di sua prima e concreta applicazione risultano in gran parte non risolte;
oltre alle necessarie misure amministrative ed organizzative, si impone un urgente adeguamento del quadro normativo, affinché sia dato doveroso seguito alle perentorie e chiarissime conclusioni della Corte costituzionale sopra riportate –:
se il Governo intenda adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di eliminare la persistente discriminazione dell'attuale disciplina di cui in premessa e dare piena attuazione, in linea con quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale, ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in modo da garantire il «diritto del minore all'identità personale unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità», come rilevato nella sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale






PRESIDENTE. La deputata Galgano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03072 (Vedi l’allegato A), per un minuto.

ADRIANA GALGANO. Grazie, signora Presidente. Buongiorno, Ministro Orlando, la Corte costituzionale, a novembre 2016, ha di fatto dichiarato incostituzionale la norma nella parte nella quale non consentiva ai coniugi di attribuire anche il cognome materno ai figli all’atto della nascita. Oggi, quindi, è possibile attribuire il doppio cognome, però un vuoto regolamentare e normativo lo rende veramente molto difficile. Perciò noi chiediamo al Governo cosa intenda fare per garantire ai genitori il diritto costituzionale di attribuire il doppio cognome ai figli e per garantire al minore il diritto alla costruzione di un’identità personale che tenga conto di contributi paritari di entrambi i genitori.

PRESIDENTE. Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha facoltà di rispondere.


ANDREA ORLANDO, Ministro della Giustizia. Grazie, Presidente. Con l’atto di sindacato ispettivo in discussione l’onorevole interrogante rileva l’urgenza di un pronto adeguamento del nostro sistema ordinamentale alla recente sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2016 n. 286 affinché trovino piena ed effettiva realizzazione il diritto del minore all’identità personale e il principio di eguaglianza dei coniugi rispettivamente sanciti agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Com’è noto, il giudice delle leggi è stato chiamato a valutare della legittimità della norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno laddove non consente ai genitori che ne facciano concorde richiesta al momento della nascita di attribuire al figlio anche il cognome materno. Nel ripercorrere la giurisprudenza della CEDU in materia nonché precedenti pronunce della stessa Corte, ha rilevato come l’attuale ordinamento pregiudichi il diritto di identità personale del minore e al contempo costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il diritto all’identità personale trovi nel nome il suo primo ed immediato riscontro, riconoscendo così il diritto del figlio ad essere identificato sin dalla nascita attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori che concordino in tal senso. Su tali premesse ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dalle disposizioni del codice civile in materia di filiazione legittima e naturale e di adozione nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. Mi preme rilevare che il tema è oggetto di dibattito parlamentare ancor prima della pronunzia in parola e conferma la necessità di un intervento riformatore della materia con l’obiettivo di una definizione di nuovi criteri di attribuzione dei cognomi ai figli rispettosi dell’uguaglianza dei coniugi e del diritto alla piena identità personale del minore. In tale prospettiva si inserisce infatti il disegno di legge n. 1628 recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli attualmente all’esame della II Commissione giustizia del Senato. Il provvedimento infatti prevede che i genitori all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possano attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell’ordine concordato e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Intendo rassicurare l’onorevole interrogante che il Governo e il Ministero che rappresento, nel condividere gli obiettivi del provvedimento, assicureranno il massimo contributo al dibattito parlamentare per una rapida definizione dell’iter legislativo.

PRESIDENTE. La deputata Galgano ha facoltà di replicare.


ADRIANA GALGANO. Grazie, Ministro, per averci assicurato che parteciperà ai lavori parlamentari ma chiaramente, per tutta la parte che riguarda il Parlamento, ero già abbondantemente aggiornata, poiché il disegno di legge, di cui lei parla, è stato approvato dalla Camera nel 2014, l’anno nel quale poi la Corte di Strasburgo ci ha punito proprio sul tema. Quindi mi aspettavo di sapere invece da parte sua cosa intende fare il Governo - era questa la domanda - perché la circolare fatta dal Ministero dell’interno all’inizio del 2017 per dare delle indicazioni non si è rivelata assolutamente sufficiente. Esistono molti problemi pratici che possono essere risolti solo da un tavolo interministeriale al quale partecipano il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia e mi aspettavo di sentirle dire questo. Ora quindi capiamo che c’è bisogno di un ulteriore intervento, un’azione di spinta nei confronti del Governo affinché prenda atto che questo tavolo interministeriale è assolutamente indispensabile perché non è giusto che i genitori siano sottoposti a una situazione di incertezza nell’esercitare tale loro diritto e, come Civici e Innovatori, assicuriamo che daremo un grande impulso perché il tavolo ministeriale venga finalmente organizzato.