Matrimonio same sex – Intervento della Procura della
Repubblica di Udine
La Procura di Udine dà ragione a Rete Lenford e
riconosce che il Prefetto non può cancellare le trascrizioni
La Procura di Udine dà
ragione a Rete Lenford e riconosce che il Prefetto non può cancellare la
trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio avvenuto
all’estero, anche se non ravvisa la commissione di reati da parte del Prefetto,
per l’impossibilità di riconoscere il dolo nelle fattispecie di reato prese in
considerazione.
Secondo la Procura il Prefetto
autonomamente non ha e non aveva compiti “sostanzialmente” abrogativi. Né
poteri di cancellazione, che spettano per legge solo all’Autorità Giudiziaria e
conclude affermando che «la
Circolare del Ministro Alfano prima e l’intervento del
Prefetto poi non appaiono corretti sotto il profilo giuridico, perché vanno a
ledere prerogative e compiti della Procura delle Repubblica ex art. 75
dell’ordinamento giudiziario».
Afferma la Procura: «Spiace però
dover riconoscere che l’intervento [di
cancellazione operato dal Prefetto] non appare conforme a legge: ne
deriva che i ricorrenti – per questo profilo – sembra abbiano ragione».
Infatti, continua la Procura,
la legge conferisce al Prefetto precisi poteri sui registri dello Stato civile
«ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile
“prevaricazione” del Prefetto, quale quello nel caso di specie». Per la legge
italiana «Il dominus dello stato civile è e resta il Sindaco […] le cui
prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento
giurisdizionale ad opera del Giudice».
La Procura considera che
«Anche semplicemente sul piano sistematico va constatato infatti che se al
rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento
il cittadino può rivolgersi al Tribunale, analogamente deve valere nel caso
opposto e cioè nel caso in cui una eseguita trascrizione dall'Ufficiale di
stato civile sia stata fatta, ma la si ritenga invece errata o contraria
all’ordine pubblico. Riprova ne è che la Autorità amministrativa per tentare di
legittimare il proprio intervento presso il Comune ha dovuto necessariamente
andare a cercare supporto da altre fonti normative (diverse cioè da quelle
dello stato civile), ma così facendo ha “forzato” il dato normativo di
riferimento, che infatti non è qui applicabile».
La Procura di Udine spiega e
conclude che il riferimento che il Prefetto, e prima il Ministro, hanno fatto
alla legge in materia di procedimento amministrativo (art. 21 nonies della
legge 241 del 1990) «per rinvenire legittimazione al suo intervento, non sia applicabile
al caso di specie», in quanto «la trascrizione operata dall’Ufficiale di stato
civile non è per nulla un provvedimento amministrativo, ma è una mera, se pur
giuridicamente significativa, attività dichiarativa ed attestativa». Secondo la Procura anche volendo
supporre la natura dell’intervento sostitutivo del Prefetto come residuale,
esso «non troverebbe valida giustificazione nel caso in esame, atteso che la
normativa sullo stato civile è di per sé ampiamente circoscritta e
compiutamente definitiva in ogni suo aspetto, anche procedurale».
Secondo la Procura, il Regolamento di
stato civile «parrebbe impedire un intervento unilaterale e così autoritario
sulle prerogative dell’Ufficiale dello stato civile». La Prefettura di Udine era
stata avvertita dal Comune che solo l’Autorità giudiziaria «avrebbe potuto
ordinare la cancellazione di un atto indebitamente registrato, ma la nota è
rimasta inascoltata da parte del Prefetto medesimo». La Procura, esclusa la
rilevanza penale, conclude affermando di sentire il «dovere» di esaminare
l’intera vicenda ai sensi delle leggi vigenti portandola all'attenzione del
Tribunale.
"Con
l’esposto penale segnalavamo l’assoluta inesistenza di un potere in capo ai
prefetti di annullare gli atti di trascrizione", dichiara la neo eletta
Presidente dell’Associazione Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI avv.
Maria Grazia Sangalli,
eletta sabato scorso e subentrata nella presidenza all’avv. Antonio Rotelli, "e il
fatto che con la
Circolare Alfano si stava determinando una indebita invasione
delle prerogative dei giudici. La
Procura ha ritenuto infondata la notizia di reato, ma ha
riconosciuto la fondatezza di tutte le ragioni in diritto da noi sostenute.
Spetterà ora, comunque, al GIP di decidere in merito alla richiesta di
archiviazione".
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