lunedì 24 novembre 2014





L’abitacolo dell’autovettura (quale) luogo di privata dimora [per le finalità contemplate dall’art. 266, c. 2, c.p.p. (intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)]

Cass. Pen. xx novembre 2014 (ud. xx aprile 2014), n. xx

Ai fini dell'applicazione dell'art. 266, c. 2, c.p.p., l'abitacolo di una autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione

Nessun commento:

Posta un commento