L’abitacolo dell’autovettura
(quale) luogo di privata dimora [per le finalità contemplate dall’art. 266, c. 2,
c.p.p. (intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)]
Cass. Pen. xx novembre 2014 (ud. xx aprile 2014), n. xx
Ai fini dell'applicazione dell'art. 266, c. 2, c.p.p., l'abitacolo di
una autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo
o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non
può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso - rientrando tra
le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla
propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato (e venga
di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua
naturale funzione, ad uso di privata abitazione
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