Aspettativa non
retribuita e cariche elettive (Sindaco)
Cass. xx ottobre 2014, n. xx
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della l. 816/1985 (applicabile ratione
temporis: si veda, ora, l’art. 81 del d.
lgs. 267/2000) conferisce al lavoratore dipendente – nozione che comprende
colui che stia prestando la propria attività sulla base di un contratto di
formazione e lavoro – che sia stato eletto ad una carica elettiva, un diritto
ad ottenere un'aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia
domanda: la norma pone un vero e proprio diritto potestativo all'aspettativa
con la conseguenza che il datore di lavoro viene a trovarsi, nei confronti
dell'esercizio di tale diritto, in una situazione di immediata ed
incondizionata soggezione; da ciò consegue, altresì, che non rientra nel potere
discrezionale del datore di lavoro stabilire se il dipendente che richiede
l'aspettativa possa o meno continuare a rendere la prestazione lavorativa
durante l'adempimento dell'incarico elettivo
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