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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – LINGUA
ITALIANA
QUESITO
Fedele all’indirizzo prevalente, mi sono sempre rifiutato di
procedere all’autentica di firma su dichiarazioni redatte in lingua
straniera, forte della convinzione che la lingua italiana è – anche e
soprattutto costituzionalmente – la lingua ufficiale della Repubblica.
Recentemente, un utente mi ha fatto notare come non esista, nella
Costituzione, una norma che espressamente stabilisca tale caratteristica. Sono
in difficoltà.
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RISPOSTA
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E’ vero: non esiste, nella
nostra Costituzione, una norma che espressamente riconosca l’italiano
quale lingua ufficiale della Repubblica; come osserva attenta dottrina, “non
si volle stabilire formalmente l’esistenza di una “lingua di Stato”, dando
per scontato che l’italiano fosse –comunque – la lingua stabilmente e
comunemente utilizzata nel territorio, e – nel contempo – evitando che
l’ufficializzazione di esso potesse assumere un significato nazionalistico”
venne espressamente recepito, anzi, “il solenne principio costituzionale del
riconoscimento e della tutela delle minoranze alloglotte, già represse dal
precedente regime politico, che della nazionalizzazione
generale forzata della lingua italiana aveva fatto uno dei propri
caratteri ideologici e politici peculiari” (1)
Esistono, tuttavia, numerosi elementi che suffragano la tesi (2):
-l’art. 6 della Costituzione, ove
si afferma che “la
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche”: “l’esigenza costituzionale di tutelare minoranze linguistiche,
non predeterminate dalla carta costituzionale, sorge proprio in dipendenza
del carattere ufficiale della lingua italiana, come lingua che caratterizza
lo Stato italiano” (3);
-la giurisprudenza del Giudice
delle Leggi, che ha rilevato come “la Costituzione conferma per implicito che il
nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare
obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici
minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro
attribuzioni” (4);
-gli Statuti (speciali) del
Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta:
principalmente il primo (5),
il cui art. 99 espressamente stabilisce che “nella regione la lingua tedesca
è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”, ma –
seppur indirettamente – anche il secondo (6),
nella norma (art. 38) in cui parifica
la lingua francese a quella italiana
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