La figura del vice-segretario nelle convenzioni tra
Comuni
Tar Lombardia, Milano, xx novembre 2014, n. xx
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
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3.1. Con gli atti impugnati la Prefettura ha invitato
i Comuni di B. e C. a modificare la convenzione, tra gli stessi sottoscritta
per istituire un comune servizio di Segreteria, invitandoli ad indicare il Vice
Segretario comunale che avrebbe sostituito il Segretario titolare nei casi di
assenza o impedimento, “in applicazione della delibera n. 175/2004 del C.d.A. nazionale,
la quale dispone: «… la sede di segreteria convenzionata realizza un unico
soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto
all’ufficio e, quindi, un unico sostituto nell’ipotesi di assenza o impedimento
del titolare»”.
3.2. La nota prefettizia in questione implica l’esistenza, in
capo ai Comuni interessati, di un obbligo alla individuazione di un unico
soggetto al quale attribuire i compiti del vicesegretario.
Tale obbligo, tuttavia, non è previsto da alcuna norma.
3.3. Al riguardo, è utile richiamare le disposizioni contenute
in materia nel D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e nel D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni
in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127).
In generale, con riferimento alla figura del vicesegretario,
l’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario
per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento”.
Più specificamente, con riguardo alla possibilità di esercitare
in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, l’art. 98,
comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 si limita a prevedere che “i comuni possono
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”.
Sul tema, inoltre, l’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 (rubricato
significativamente “Convenzioni di segreteria”) così dispone:
“1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito
territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per
l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio
di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del
servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del
segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la
retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di
recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia
degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.
… omissis”.
3.4. Alla luce del quadro normativo così delineato emerge che:
- non è configurabile, in capo agli Enti che decidano di
stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di
segreteria, alcun obbligo di individuare, accanto al Segretario, anche la
figura del vicesegretario;
- la scelta se prevedere o meno un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento,
è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo Ente, ai sensi dell’art. 97,
comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
3.5. Orbene, ritiene il Collegio che in virtù di tale
autonomia, e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario
(tale non potendo considerarsi la deliberazione del Consiglio nazionale di
amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
segretari comunali e provinciali, richiamata dall’Amministrazione resistente),
i Comuni che addivengano, come nel caso di specie, alla stipula di una
convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restino liberi di
decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario, ma anche,
in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per
entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti.
In quest’ottica, risulta valida e pienamente efficace la
disposizione di cui all’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi del Comune di C., secondo la quale “il Sindaco ha la facoltà di
attribuire, con apposito decreto, le funzioni di Vice Segretario Comunale
Generale, sentito il Segretario, ad uno dei Responsabili di settore in possesso
dei titoli per l’accesso alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali,
nonché dell’esperienza decennale maturata alle dipendenze di un Ente Locale”.
In ragione delle suesposte considerazioni, le note prefettizie
impugnate sono illegittime e vanno pertanto annullate.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in
motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore
del Comune di C. delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in €
2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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