giovedì 20 novembre 2014





In tema di zona di rispetto cimiteriale (art. 338 r.d. 1265/1934)


Tar Campania, Napoli, 14 novembre 2014, n. xx

OMISSIS
DIRITTO
DIRITTO
Va premesso in punto di fatto che nel presente giudizio si verte sul diniego di condono edilizio ( nella specie annullamento di disposizioni di condono erroneamente emesse in quanto fondate su inesatte dichiarazioni di autocertificazione della parte) , relativamente ad un immobile che ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di cui all'art. 28 della legge n. 166/2002, in prossimità del cimitero di F.
Invero le due domande di condono presentate per le opere oggetto di causa erano state positivamente definite dal Comune che, con disposizioni dirigenziali n…. , aveva rilasciato i permessi in sanatoria all'esito di una procedura semplificata basata sulle autocertificazioni del richiedente il condono. A seguito dell ‘adozione delle predette disposizioni, il Tribunale di … ha chiesto al Comune notizie in merito alle istanze di condono. Nel procedere al relativo riscontro, l'amministrazione ha provveduto alla verifica della autocertificazioni prodotte dalla ricorrente,accertando l’esistenza e la vigenza di un vincolo cimiteriale che impediva il rilascio del condono.
Sulla scorta di tale accertamento, con disposizioni dirigenziali n…., I'amministrazione ha provveduto ad annullare in via di autotutela i permessi in sanatoria in precedenza rilasciati. Contestualmente, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di condono. Infine sono stati emessi gli atti in questa sede impugnati.
OMISSIS
Il primo motivo, basato sul presunto silenzio assenso, non tiene conto che i provvedimenti di condono (rilasciato non tacitamente ma in maniera espressa) sono stati annullati dal Comune in via di autotutela. Peraltro,in relazione ad abusi edilizi realizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, l ‘istituto del silenzio assenso, previsto in materia di condono edilizio, non trova applicazione, stante il disposto dell'art.35 comma 12, l. n.47 / 1985.
Il secondo motivo, basato sulla pretesa natura relativa e non assoluta del vincolo, non merita favorevole considerazione.
Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale” (ex multis …).
Il vincolo di rispetto cimiteriale pertanto preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. …).
OMISSIS
Sul carattere assoluto del vincolo di inedificabilità nascente dalla fascia di rispetto cimiteriale non incide neppure la circostanza della preesistenza o meno del vincolo all'esecuzione delle opere. (OMISSIS).
Va da ultimo esaminata l’eccezione difensiva che fa leva sulla avvenuta riduzione della estensione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 mt giusta il disposto dell’art. … del piano cimiteriale comunale.
Osserva il Collegio che,con riferimento alle fasce di rispetto cimiteriale, l’art. 28 della l. 166/2002 ha parzialmente riscritto l’art. 338 del RD 1265/1934, prevedendo che, fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, all’interno di quest’ultima, “per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). La giurisprudenza all’interno delle c.d. “zone di rispetto” ha sempre negato ogni tipo di attività edilizia “costruttiva”, ferme restando i soli corpi di fabbrica già esistenti all’interno di detta fascia (cfr. …).
La normativa citata, però, ha sollevato il dibattito giurisprudenziale concernente la portata dell’art. 338, c. 5, del R. D. n. 1265/1934 ove si prevede che: “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che l’espressione “intervento urbanistico” si riferisca solamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità al fine di non snaturare la ratio stessa della legge (…). Al contrario, altra parte della giurisprudenza ricomprende in questa espressione anche le opere realizzate dai privati (cfr. in tal senso …) .
Il Collegio aderisce alla prima opzione interpretativa, in quanto si tratta di materia disciplinata direttamente dalla legge e non suscettibile, pertanto, di deroghe, da parte di altra disposizione normativa se non di pari o superiore rango ed in base alle seguenti considerazioni.
Con le modifiche apportate dall’art. 28 della legge n. 188 cit. il limite all’edificabilità privata è stato comunque fissato in 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, posto che il primo comma dell’art. 338 r.d. m. 1265 cit. nella nuova formulazione stabilisce espressamente che “È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Dalla lettura di siffatta norma si ricava, in primo luogo, che il limite all’edificabilità privata non è più ancorato alla “fascia di rispetto” (che può variare in relazione alle determinazioni adottate dall’Autorità Comunale), ma è legislativamente fissata in ogni caso entro il limite di 200 metri da calcolarsi dal perimetro dell’impianto cimiteriale.
Il regime vincolistico così delineato con riferimento all’attività edilizia dei privati appare più che in linea con la ratio delle deroghe ed eccezioni al limite dei 200 metri previste dalla legge medesima che sono ammesse in funzione dell’ampliamento dei cimiteri esistenti o della costruzione di nuovi cimiteri (comma 4), nonché nei casi in cui l’amministrazione comunale debba dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico. Trattasi in entrambi i casi di eccezioni giustificate da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblici purchè compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona (comma 5). Sulla chiara limitazione della deroga in oggetto alle sole “opere pubbliche e di interesse pubblico” indicate dall’art. 28 comma 5 legge cit. si è espresso altresì di recente il Consiglio di Stato con la sentenza …. Pertanto non vi è motivo di dubitare della ragionevolezza di una interpretazione che svincola l’ambito di operatività del vincolo cimiteriale di inedificabilità dalla delimitazione “in concreto” delle fasce di rispetto da parte del Comune, avuto proprio riguardo al rilievo preminente di carattere igienico-sanitario del vincolo di tutela cimiteriale che può ammettere deroghe solo in presenza di concorrenti ragioni pubblicistiche, sempre compatibilmente con le esigenze sottese all’esistenza del vincolo.
OMISSIS
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
OMISSIS

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