In tema di zona di
rispetto cimiteriale (art. 338 r.d. 1265/1934)
Tar Campania, Napoli, 14 novembre 2014, n. xx
OMISSIS
DIRITTO
DIRITTO
Va premesso in punto di fatto che nel presente giudizio si
verte sul diniego di condono edilizio ( nella specie annullamento di
disposizioni di condono erroneamente emesse in quanto fondate su inesatte
dichiarazioni di autocertificazione della parte) , relativamente ad un immobile
che ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di cui all'art. 28 della legge
n. 166/2002, in prossimità del cimitero di F.
Invero le due domande di condono presentate per le opere
oggetto di causa erano state positivamente definite dal Comune che, con
disposizioni dirigenziali n…. , aveva rilasciato i permessi in sanatoria
all'esito di una procedura semplificata basata sulle autocertificazioni del
richiedente il condono. A seguito dell ‘adozione delle predette disposizioni,
il Tribunale di … ha chiesto al Comune notizie in merito alle istanze di
condono. Nel procedere al relativo riscontro, l'amministrazione ha provveduto
alla verifica della autocertificazioni prodotte dalla ricorrente,accertando
l’esistenza e la vigenza di un vincolo cimiteriale che impediva il rilascio del
condono.
Sulla scorta di tale accertamento, con disposizioni dirigenziali
n…., I'amministrazione ha provveduto ad annullare in via di autotutela i
permessi in sanatoria in precedenza rilasciati. Contestualmente, ha comunicato
i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di condono. Infine sono stati
emessi gli atti in questa sede impugnati.
OMISSIS
Il primo motivo, basato sul presunto silenzio assenso, non
tiene conto che i provvedimenti di condono (rilasciato non tacitamente ma in
maniera espressa) sono stati annullati dal Comune in via di autotutela.
Peraltro,in relazione ad abusi edilizi realizzati all'interno dell'area di
rispetto cimiteriale, l ‘istituto del silenzio assenso, previsto in materia di
condono edilizio, non trova applicazione, stante il disposto dell'art.35 comma
12, l. n.47 / 1985.
Il secondo motivo, basato sulla pretesa natura relativa e non
assoluta del vincolo, non merita favorevole considerazione.
Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha affermato
che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento
metri prevista dal citato articolo si pone alla stregua di un vincolo assoluto
di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici,
che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei
molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e
che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella
salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati
all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione
della cinta cimiteriale” (ex multis …).
Il vincolo di rispetto cimiteriale pertanto preclude il
rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28
febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla
concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. …).
OMISSIS
Sul carattere assoluto del vincolo di inedificabilità nascente
dalla fascia di rispetto cimiteriale non incide neppure la circostanza della
preesistenza o meno del vincolo all'esecuzione delle opere. (OMISSIS).
Va da ultimo esaminata l’eccezione difensiva che fa leva sulla
avvenuta riduzione della estensione della fascia di rispetto cimiteriale a 50
mt giusta il disposto dell’art. … del piano cimiteriale comunale.
Osserva il Collegio che,con riferimento alle fasce di rispetto
cimiteriale, l’art. 28 della l. 166/2002 ha parzialmente riscritto l’art. 338
del RD 1265/1934, prevedendo che, fermo restando il divieto di costruire nuovi
edifici all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, all’interno di
quest’ultima, “per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero
ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui
l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di
destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del
primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (ovvero
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia). La giurisprudenza all’interno delle
c.d. “zone di rispetto” ha sempre negato ogni tipo di attività edilizia
“costruttiva”, ferme restando i soli corpi di fabbrica già esistenti
all’interno di detta fascia (cfr. …).
La normativa citata, però, ha sollevato il dibattito
giurisprudenziale concernente la portata dell’art. 338, c. 5, del R. D. n.
1265/1934 ove si prevede che: “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o
all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona
di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area,
autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi
edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi
pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che l’espressione
“intervento urbanistico” si riferisca solamente alle opere pubbliche o di
pubblica utilità al fine di non snaturare la ratio stessa della legge (…). Al
contrario, altra parte della giurisprudenza ricomprende in questa espressione
anche le opere realizzate dai privati (cfr. in tal senso …) .
Il Collegio aderisce alla prima opzione interpretativa, in
quanto si tratta di materia disciplinata direttamente dalla legge e non
suscettibile, pertanto, di deroghe, da parte di altra disposizione normativa se
non di pari o superiore rango ed in base alle seguenti considerazioni.
Con le modifiche apportate dall’art. 28 della legge n. 188 cit.
il limite all’edificabilità privata è stato comunque fissato in 200 metri dal
perimetro dell’impianto cimiteriale, posto che il primo comma dell’art. 338
r.d. m. 1265 cit. nella nuova formulazione stabilisce espressamente che “È
vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200
metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti
urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente
in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Dalla lettura di siffatta norma si ricava, in primo luogo, che
il limite all’edificabilità privata non è più ancorato alla “fascia di
rispetto” (che può variare in relazione alle determinazioni adottate
dall’Autorità Comunale), ma è legislativamente fissata in ogni caso entro il
limite di 200 metri da calcolarsi dal perimetro dell’impianto cimiteriale.
Il regime vincolistico così delineato con riferimento
all’attività edilizia dei privati appare più che in linea con la ratio delle
deroghe ed eccezioni al limite dei 200 metri previste dalla legge medesima che sono
ammesse in funzione dell’ampliamento dei cimiteri esistenti o della costruzione
di nuovi cimiteri (comma 4), nonché nei casi in cui l’amministrazione comunale
debba dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento
urbanistico. Trattasi in entrambi i casi di eccezioni giustificate da esigenze
pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri
interventi pubblici purchè compatibili con le concorrenti ragioni di tutela
della zona (comma 5). Sulla chiara limitazione della deroga in oggetto alle
sole “opere pubbliche e di interesse pubblico” indicate dall’art. 28 comma 5
legge cit. si è espresso altresì di recente il Consiglio di Stato con la
sentenza …. Pertanto non vi è motivo di dubitare della ragionevolezza di una
interpretazione che svincola l’ambito di operatività del vincolo cimiteriale di
inedificabilità dalla delimitazione “in concreto” delle fasce di rispetto da
parte del Comune, avuto proprio riguardo al rilievo preminente di carattere
igienico-sanitario del vincolo di tutela cimiteriale che può ammettere deroghe
solo in presenza di concorrenti ragioni pubblicistiche, sempre compatibilmente
con le esigenze sottese all’esistenza del vincolo.
OMISSIS
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
OMISSIS
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