Ancora sul caso De
Magistris: l’ordinanza del Consiglio di Stato
Cons. di Stato, III, xx novembre 2014, n. xx (ord.)
OMISSIS
Ritenuto:
OMISSIS
- che, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, lo stesso
postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito, tenuto conto,
da un lato, che si tratta di sospensione di diritto (art. 11 del d.lgs. n. 235
del 2012), rispetto alla quale l’atto del Prefetto ha valore solo dichiarativo
e, dall’altro alto, che detto evento non incide in via definitiva sul diritto
di elettorato passivo ma, allo stato, sull’esercizio del mandato;
- che la misura di cautela adottata dal primo giudice, per il
suo carattere interinale e la subordinazione della sua efficacia al tempo
necessario per la conclusione del giudizio di costituzionalità, si configura
conforme agli indirizzi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, del
Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia U.E., tesi a privilegiare
l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrità delle posizioni
coinvolte dal contendere fino alla decisione di merito;
- che la delibazione del primo giudice di non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità che investe, in partequa,
gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235 del 2012, non può formare oggetto di
riedizione in sede di appello – salvi i casi di assoluta abnormità e di
evidente irrilevanza ai fini del decidere – restando riservata al giudice a
quo che, nel suo apprezzamento di merito, ha ad essa condizionato l’esito
del giudizio cautelare;
- che il potere di riesame del giudice di appello viene, in
conseguenza, ad attestarsi sugli estremi di pregiudizio connessi
all’estromissione dal munus di sindaco;
- che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, riveste
prevalenza quello inerente alla prosecuzione del mandato elettivo, non
reversibile per il periodo di estromissione in caso di esito favorevole del
giudizio di costituzionalità, mentre ad un suo esito negativo segue la
reviviscenza della misura di sospensione medio tempore resa inefficace:
- che, inoltre, non emerge un grave vulnus
ordinamentale, in relazione ai presupposti che hanno determinato la misura di
sospensione del Prefetto, che non coinvolgono nell’attualità le funzioni dell’organo
di vertice del comune, né sono connesse all’esercizio delle funzioni stesse,
mentre il ripristino nel munus- per di più in via interinale e con
subordinazione all’esito del giudizio di costituzionalità - è a sua volta
espressione dei valori non declinabili dell’effettività della tutela
giurisdizionale e dell’integrità delle situazioni soggettive azionate fino alla
conclusione del giudizio di merito;
- che, in relazione ai profili e alla novità delle questioni
controverse, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (…) – previamente
riuniti gli appelli cautelari …li respinge.
Spese compensate.
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