mercoledì 26 novembre 2014



Natura – ai fini penali – del libretto universitario

Cass. Pen. xx ottobre 2014 (ud. xx maggio 2014), n. xx


In tema di falso, al libretto universitario, istituito a norma del r.d. 1269/1938, deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, mentre gli va attribuita natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università.

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