Natura – ai fini
penali – del libretto universitario
Cass. Pen. xx ottobre 2014 (ud. xx maggio 2014), n. xx
In tema di falso, al libretto universitario,
istituito a norma del r.d. 1269/1938, deve riconoscersi natura di atto pubblico
fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla
frequenza dello studente alle lezioni, mentre gli va attribuita natura
meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto
superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai
verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad
essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università.
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