Specificità dei
motivi di ricorso e onere probatorio nel giudizio elettorale: la (recentissima)
posizione della Plenaria
Cons. di Stato, Ad. pl., xx novembre 2014, n. xx
In tema di contenzioso elettorale, si considerano sufficienti principi
di prova le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate, ai
sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista, in epoca
successiva alla proclamazione dell’esito della consultazione, anche se gli
stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle
schede.
OMISSIS
In conclusione, sono rimessi all’Adunanza Plenaria i seguenti
quesiti di diritto:
a) se e in che misura nel contenzioso elettorale possa dirsi
attenuato l’onere di specificità dei motivi di ricorso e l’onere probatorio
gravante sul ricorrente;
b) se e in che misura la mancata verbalizzazione nel corso
delle operazioni elettorali delle contestazioni da parte dei rappresentanti di
lista possa influire sull’onere probatorio gravante sul ricorrente;
c) se e in che misura nel contenzioso elettorale possa
essere riconosciuta valenza probatoria alle dichiarazioni postume dei
rappresentanti di lista.
OMISSIS
DIRITTO
1.Il contrasto tra orientamenti interpretativi su cui
l’Adunanza Plenaria è chiamata a pronunciarsi concerne le condizioni di
ammissibilità di un ricorso al giudice amministrativo, volto a conseguire
l’annullamento dell’esito di una consultazione elettorale comunale, con
particolare riguardo a quanto prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. c), del
codice del processo amministrativo in tema di onere di specificità dei motivi
di ricorso e di indicazione dei mezzi di prova.
2. La due tematiche appena accennate, sebbene frequentemente
accomunate in giurisprudenza quanto alle ragioni che giustificano
l’attenuazione dell’onere gravante sul ricorrente, riguardano istituti
processuali sostanzialmente diversi. Esse, pertanto, vanno tenute distinte ed
esaminate separatamente.
3.1. Il requisito della specificità dei motivi nel ricorso
elettorale è stata largamente approfondita dalla giurisprudenza amministrativa,
la quale costantemente riconosce che il relativo onere “deve essere valutato
con rigore attenuato posto che l’interessato, non avendo la facoltà di
esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle
indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non
esaurienti)” (Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197) A tale riguardo risulta
ormai consolidata l’affermazione che l’onere in questione si intende osservato
quando, come anche ricorda la
Sezione remittente, l'atto introduttivo indichi la natura dei
vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si
riferiscono le medesime (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 22 marzo 2012 n.
1630).
3.2. Sul punto, invero, l’Adunanza Plenaria non ravvisa alcun
contrasto di orientamenti interpretativi, posto che, anche la giurisprudenza che,
sul diverso tema dell’onere della prova, non si riconosce nell’indirizzo
maggioritario, come meglio sarà chiarito, ribadisce “la massima consolidata
secondo cui il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente
temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle
singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze
concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le
sezioni di riferimento...” (Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197).
3.3. In argomento, tuttavia, meritano di essere condivise le
proposizioni con la quali la giurisprudenza ha puntualizzato, per un verso, che
l’osservanza dell’onere di specificità del motivo non assorbe l’onere della
prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata
dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre
essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del
ricorrente; e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici
può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da
doversi qualificare come esplorativo (in particolare C.G.A. 13 giugno 2013, n.
581).
A questo ultimo riguardo è stato correttamente osservato che un
ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo
ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso
si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede
contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame
deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione
quantitativa delle schede contestate, il numero delle sezioni elettorali
interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta
al vaglio giurisdizionale, potendo darsi il caso che la contestazione, in
giudizio, di alcune migliaia di schede non evidenzi finalità esplorativa di
sorta (laddove, ad esempio, l’elezione abbia coinvolto un’ampia platea di
elettori) e che, per contro, lo stesso ammontare di voti implichi, in altri
contesti, una rinnovazione pressoché integrale di uno scrutinio (quanto il voto
abbia riguardato un ente di modesta dimensione demografica).
4.1.Il contrasto di orientamenti giurisprudenziali denunciato
dalla Sezione remittente, effettivamente è riscontrabile sul diverso tema delle
modalità con le quali l’onere della prova, imposto dall’art. 40 comma 1, lett.
c), c.p.a., deve ritenersi validamente assolto in sede di ricorso elettorale.
Va avvertito, tuttavia, che il dissenso non concerne il
principio che, come in ogni giudizio di legittimità, ma in modo particolare
nella materia in esame, l’onere della prova subisca una attenuazione,
analogamente a quanto si è detto per la diversa prescrizione concernente la specificità
dei motivi di ricorso. Anche a questo riguardo, infatti, accade frequentemente
che il soggetto interessato non disponga di elementi documentali idonei a
provare le illegittimità in cui sia incorso il seggio elettorale, e che la
prova della fondatezza della doglianza non possa essere raggiunta se non
mediante l’esercizio dei poteri istruttori di cui dispone il giudice. Ove
l’onere della prova dovesse applicarsi con il rigore ordinariamente imposto
dalle norme processuali generali, che sanzionano con l’inammissibilità il
ricorso non sorretto dalla prova delle censure dedotte, l’indisponibilità degli
atti da parte del ricorrente finirebbe per privarlo del diritto di difesa (Sez.
V, n. 2197 del 2014, cit., 9 settembre 2013, n. 4474).
Non a caso l’art. 64, comma 1, c.p.a., pone a carico delle
parti l’onere di fornire gli elementi di prova “che siano nella loro
disponibilità”, prevedendo coerentemente, al successivo comma 3, il potere del
giudice amministrativo di disporre anche d’ufficio, l’acquisizione di
informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella
disponibilità della pubblica amministrazione.
Si tratta, come è generalmente riconosciuto, della
consacrazione in norme di diritto positivo della acquisizione dottrinaria e
giurisprudenziale che ha qualificato il modello processuale proprio del
giudizio amministrativo come dispositivo con metodo acquisitivo (Cons. St.,
Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7343), generato dall’esigenza di correggere
l’istituzionale disuguaglianza tra le parti al di fuori del processo: la
pubblica amministrazione che possiede il provvedimento e gli atti del
procedimento, il privato che potrebbe incontrare difficoltà e subire ritardi
per venirne a conoscenza.
4.2. Consegue da quanto detto che, nelle ipotesi ora accennate,
secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, ricordato nella
pronuncia di rimessione, l’onere gravante sul ricorrente debba considerarsi
circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del
procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un
principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l’attività acquisitiva
del giudice.
In particolare, si considerano
sufficienti principi di prova le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista, in
epoca successiva alla proclamazione dell’esito della consultazione, anche se
gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle
schede.
4.3. A tale orientamento si contrappone
l’altra corrente giurisprudenziale, di cui riferisce la Sezione nella decisione in
esame, come meglio specificato nella parte “Fatto”, secondo cui le
dichiarazioni di terzi non possono essere prese in considerazione quali
principi di prova se non sorrette da un indizio documentale nei verbali delle
operazioni elettorali, posto che i detti verbali sono atti pubblici fidefacenti
e possono essere contrastati solo mediante querela di falso o sentenza penale
che ne attesti la falsità.
Secondo il detto indirizzo, pertanto,
le dichiarazioni sostitutive postume dei rappresentanti di lista, recanti
notizie non riscontrabili sulla base dei verbali, si risolverebbero,
inammissibilmente, nel tentativo di sovvertire la verità dei fatti, tenuto
anche conto che i soggetti in questione avevano la possibilità e l’onere di
svolgere le loro contestazioni in sede di scrutinio.
A sostegno della tesi della irrilevanza delle dichiarazioni
sostitutive, particolare rilievo è attribuito dalla Sezione remittente alla
pronuncia con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
(13 giugno 2013, n. 581 già citata), ha ritenuto che il contrasto di
orientamento della propria giurisprudenza rispetto a quella del Consiglio di Stato,
pur oggettivamente riscontrabile sul punto, deve ormai considerarsi superato,
in senso contrario alla utilizzabilità delle suddette dichiarazioni, in forza
dell’art. 63, comma 3, c.p.a., che, abrogando il previgente divieto (Cons.
Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 350; Corte Cost. 18 maggio 1989, n. 251),
stabilisce l’esperibilità nel processo amministrativo della prova testimoniale.
“Se, infatti, - afferma la sentenza siciliana - oggi
la legge processuale consente di avvalersi dell’istituto della testimonianza
scritta – il cui contenuto, seppur liberamente valutabile dal giudicante, è
comunque assistito da particolari garanzie di attendibilità derivanti dalla
responsabilità penale prevista dall’ordinamento per chiunque affermi, in un
giudizio, il falso -, allora nessun particolare rilievo probatorio, tantomeno
ai fini del dovere di attivazione in via ufficiosa del giudicante, può
assegnarsi a una dichiarazione scritta, ove pure resa nelle forme sostitutive
di atto di notorietà… Una dichiarazione del genere invero, ancor più che in
passato, si presenta come un’inammissibile forma surrettizia di testimonianza.”
(pag. 25).
5.1. Ai fini della soluzione del detto
contrasto l’Adunanza Plenaria ritiene necessario tenere distinte: a) le
doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale
sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti,
dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente
lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata
e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in
questione.
5.2. Con riferimento al primo gruppo di
contestazioni, merita condivisione e conferma l’avviso secondo cui la forza
fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere
validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e
che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche la acquisizione officiosa
degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della
doglianza.
5.3. La stessa conclusione non può
estendersi, invece, alle ipotesi sub b), nella quali, come detto, si sottopone
al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il
vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale,
giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella
documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare
l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice
anche d’ufficio.
6.1. Il Collegio non condivide la tesi
che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un
ricorso elettorale, non possa considerarsi principio di prova idoneo a
legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie.
A sostegno della posizione opposta, la Sezione remittente fa leva
sugli enunciati del codice del processo amministrativo in tema di centralità
della domanda di parte (art. 41, comma 1), di specificità dei motivi e di onere
della prova (art. 40, comma 1, lett. c, 63, comma 1 e 3, 64 comma 1)),
proponibilità di motivi aggiunti (art. 43, comma 1), per inferirne che, specie
con la prevista ammissibilità della prova testimoniale, e tenuto conto del
ruolo qualificato da riconoscere ai rappresentanti di lista, il processo
elettorale sia ormai configurato in modo da non lasciare spazio ad allegazioni
che non siano in qualche modo tipizzate dalla normativa processuale.
Al riguardo va osservato che la recente codificazione ha bensì
conferito maggior nettezza alle regole del processo amministrativo, in gran
parte, peraltro, già vigenti, in virtù di massime giurisprudenziali
consolidate, ma non ha introdotto novità sostanziali in tema di onere della
prova, che risulta tuttora improntato al principio dispositivo con metodo
acquisitivo (Sez. III, 10 settembre 2014, n. 4602; 16 luglio 2013 n. 3875; Sez.
VI, 20 dicembre 2013 n. 6159), che, come già ricordato, impone ai ricorrenti di
fornire, non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici
elementi indiziari in merito all’esistenza dei vizi denunciati, in base ai
quali il giudice, ritenutane la attendibilità, eserciterà i poteri istruttori
previsti dal c.p.a.. In questo quadro una esclusione aprioristica delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio dal novero delle produzioni idonee
a costituire principio di prova nel giudizio elettorale non appare sostenibile,
ponendosi in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.
6.2. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in base
all’art. 63, comma 3, c.p.a., che rende utilizzabile, nel processo
amministrativo, la prova testimoniale, in precedenza non ammessa per
incontrastato insegnamento giurisprudenziale.
Va osservato, preliminarmente, che non occorre nella specie
prendere posizione circa le argomentazioni svolte dalla parte appellante nel
senso della inammissibilità della prova testimoniale nel processo elettorale,
posto che la relativa domanda non è stata avanzata né in primo grado né in
appello.
Ritiene tuttavia il Collegio che non si ravvisino ragioni
plausibili per sostenere, quanto meno con riguardo al processo elettorale, che,
per effetto dell’ingresso nel c.p.a. della prova testimoniale, la dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio “ancor più che in passato, si presenta come
un’inammissibile forma surrettizia di testimonianza.” (C.G.A. n. 581 del
2013, cit.).
Va tenuto presente che, per la peculiarità del contenzioso
elettorale, quando, come nella specie, si richieda l’accertamento giudiziale
delle illegittimità eventualmente commesse dalla sezione elettorale nella
attribuzione dei suffragi o nella valutazione di validità o invalidità dei voti
espressi, non potrà mai compiersi attribuendo valore dirimente alla prova
testimoniale, senza procedere alla acquisizione e verifica diretta del
materiale in contestazione da parte del giudice. Ove, infatti, sia materialmente
possibile l’accesso del giudice al fatto, ossia al documento che contiene la
vera prova dell’errore, non è consentito al giudice pervenire ad un legittimo
convincimento sulla base di una rappresentazione indiretta del fatto medesimo.
Ne consegue che, nei casi anzidetti, la testimonianza scritta,
acquisita nelle forme prescritte dal c.p.c., non può assolvere al ruolo, che le
sarebbe proprio, di mezzo di prova, sulla base del quale definire il giudizio
sulla fondatezza della doglianza, ma regredisce a mero principio di prova
idoneo soltanto a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice.
In conclusione risulta incompatibile con il diritto
fondamentale alla tutela giurisdizionale, e lesivo del principio di
proporzionalità, che la produzione in giudizio di un principio di prova debba
essere ammessa esclusivamente nelle forme sacramentali destinate alla
formazione di un atto di valore giuridico compiuto e autosufficiente qual è la
prova per testimoni.
E’ innegabile, peraltro, che l’innovazione codicistica in
questione ha privato di fondamento quello che è stato l’argomento tranciante
utilizzato dalla giurisprudenza contraria alla dichiarazione sostitutiva, ossia
l’esclusione, all’epoca vigente, della testimonianza dal novero dei mezzi di
prova ammessi nel processo amministrativo (C.G.A., 19 marzo 2010, n. 404).
Caduto tale ostacolo, ed ammesso, quindi, che le dichiarazioni
di soggetti terzi a conoscenza di fatti rilevanti possono trovare ingresso nel
processo costituendo principio di prova, la testimonianza e la dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio, entrambe garantite, sia pure nella diversa
entità della pena, dalla eventuale responsabilità per reati di falso, non
possano non assumere una rilevanza probatoria sostanzialmente equivalente.
6.3. Con più specifico riferimento al ruolo dei rappresentanti
di lista nel procedimento elettorale, la Sezione remittente sostiene che la mancata
verbalizzazione di loro osservazioni o contestazioni, in dissenso dalle
decisioni del seggio, assumerebbe il valore di una sostanziale acquiescenza non
più ritrattabile a mezzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
A tale riguardo tuttavia, va ribadito che la rilevanza
probatoria, nei limiti fin qui tratteggiati, della dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio, rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R.
n. 445 del 2000, non può essere esclusa ipotizzando un onere con effetto
decadenziale che non trova conforto in alcuna norma e risulta anzi
incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di
lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione
immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).
Inoltre, l’ingresso nel processo della prova testimoniale ex
art. 63, comma 3, c.p.a., non è privo di ricadute anche sulla tematica ora in
esame. Nella sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa più volte
richiamata ( n. 581 del 2013)si afferma infatti: “Se, invero, chi abbia
interesse a contestare in giudizio lo svolgimento e l’esito di uno scrutinio
elettorale dispone attualmente della possibilità di corredare la propria
impugnativa di un supporto probatorio costituito da una testimonianza scritta
(nei limiti, ovviamente, in cui un mezzo di prova costituenda di questo tipo
sia ammissibile - v., tra gli altri, gli artt. 2721 e ss. c.c. - e non
confligga con la fede privilegiata che assiste i verbali delle sezioni
elettorali: artt. 2700 c.c. e 63, comma 5, c.p.a.), allora effettivamente può
escludersi che sia sopravvissuto (per i ricorsi relativi ad operazioni
elettorali di tornate svoltesi dopo il 16 settembre 2010), in capo ai
rappresentanti di lista presenti allo scrutinio, un onere di puntuale
verbalizzazione delle singole decisioni del seggio, non essendo le risultanze
dei verbali compilati dalle sezioni elettorali l’unico mezzo di prova per
accertare quanto avvenuto nel corso dello scrutinio;”.
Tali proposizioni offrono argomento per confermare che la
mancata verbalizzazione delle contestazioni da parte del rappresentate di
lista, se – come afferma il C.G.A. - risulta irrilevante grazie all’avvento
della prova testimoniale, il cui valore, peraltro – nelle ipotesi qui in esame
- non va al di là del principio di prova, egualmente irrilevante deve ritenersi
in caso di produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. Se,
infatti, al rappresentante di lista si riconosce una sorta di jus poenitendi
rispetto al preteso assenso tacitamente manifestato, in vista di una postuma
prova testimoniale, sarebbe illogico non ammettere la stessa facoltà quando il
ricorrente si avvalga del diverso principio di prova costituito dalla
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
Né va trascurato, incidentalmente, che il rappresentante di
lista, che avverta la erroneità di una determinata decisione del seggio in
merito alla attribuzione di suffragi, può non percepire nell’immediatezza la
rilevanza determinante dell’errore, che può invece manifestarsi solo alla
conclusione delle operazioni. Deve pertanto essergli consentito, assumendo le
responsabilità penali previste dall’art. 76, comma 1 e 3, d. P.R. n. 445 del
2000, fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla
proclamazione degli eletti.
7.1 Le considerazioni suddette conducono all’accoglimento
dell’appello proposto avverso la sentenza appellata nella parte in cui ha
statuito l’inammissibilità del ricorso.
Come riferito nell’esposizione del “Fatto” il ricorrente aveva
allegato a sostegno delle censure dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio,
rese da rappresentanti di lista dopo la conclusione delle operazioni elettorali
senza aver provveduto a far verbalizzare alcuna contestazione in sede di
scrutinio dei voti.
Poiché si è chiarito che, nel giudizio elettorale, anche a
dichiarazioni del genere suddetto va riconosciuta quella limitata rilevanza
probatoria che rende legittimo l’esercizio dei poteri istruttori conferiti
dalla legge al giudicante, non si ravvisano ragioni ostative, sotto questo
profilo, all’esame del ricorso nel merito previa acquisizione della
documentazione necessaria.
OMISSIS
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