lunedì 17 novembre 2014





Recenti orientamenti del Consiglio di Stato (in sede consultiva) in materia di (ammissibilità dei) ricorsi anagrafici



Cons. di Stato, I, xx luglio 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx giugno 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor …, contro il decreto del prefetto di …, di rigetto del ricorso gerarchico contro l’iscrizione d’ufficio all’anagrafe di …


OMISSIS

Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello status della persona fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile). Ciò però vale quando si chieda un accertamento (relativo a sé o a terzi), al quale si può avere interesse per le più varie ragioni. Quando c’è un provvedimento amministrativo, che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica, non c’è ragione perché l’interessato non possa impugnarlo come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati.
La legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente all’art. 5 prevede poi espressamente il ricorso al prefetto sui provvedimenti dell’ufficiale d’anagrafe d’istituzione o mutazione di posizioni anagrafiche, sottoponendo tali provvedimenti al regime delle impugnazioni degli atti amministrativi. Non c’è ragione, perciò, che la decisione definitiva del prefetto non sia impugnabile con ricorso straordinario.

OMISSIS





Cons. di Stato, I, xx luglio 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx marzo 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Signor …, contro il Questore di .. e il Prefetto di …, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale

OMISSIS

Il ricorso proposto è inammissibile.
Invero, dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (art. 7, comma 8) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Detta disposizione ha contenuto innovativo e non interpretativo, non essendo formulata come norma di interpretazione autentica (AG n. 808 del 2011), con la conseguenza che ad essa non può attribuirsi una valenza retroattiva.
E’, quindi, possibile rendere un parere su un ricorso straordinario su questioni di competenza del giudice ordinario, ove quest’ultimo sia stato notificato anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice.
Diversa, tuttavia, è l’ipotesi in cui il giudice ordinario o amministrativo siano titolari di competenza funzionale e inderogabile, nel qual caso la devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario (AG n. 3395 del 2010).

OMISSIS





Cons. di Stato, I, xx luglio 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora …, contro Commissariato del Governo per la provincia Autonoma di …, avverso rigetto ricorso gerarchico avverso diniego di iscrizione anagrafica


OMISSIS

Ciò premesso rileva la Sezione di dover disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero se anche la posizione del richiedente l’iscrizione anagrafica viene riconsiderata in sede di avvenuta procedimentalizzazione amministrativa della valutazione dei presupposti concernenti l’iscrizione (nella specie decreto del Commissariato del Governo in sede di decisione sul ricorso avverso l’originario provvedimento del Comune di B.  ricorso e relativa attività procedimentale).
Ne consegue ad avviso della Sezione che gli aspetti valutativi svolti dall’Amministrazione in materia siano espressione di quell’esercizio (del ‘legittimo’ esercizio) della ‘funzione’ amministrativa la cui sindacabilità in sede giurisdizionale è devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo.

OMISSIS




Cons. di Stato, I, xx luglio 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx giugno 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor …, “per l’annullamento parziale dello stato di famiglia storico e di tutte le risultanze anagrafiche mediante esclusione dei suoi genitori …, in quanto non più abitanti e conviventi con lui almeno dall’1 gennaio …”.



OMISSIS

Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello stato delle persone fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario, e più specificamente del tribunale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile. La giurisdizione del giudice amministrativo (e la conseguente ammissibilità del ricorso straordinario) sussiste quando s’impugni un provvedimento amministrativo, come, in materia d’anagrafe, un provvedimento del comune che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica; che appunto può essere impugnato come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente, il quale afferma di essere andato a vivere a F. poco dopo il suo matrimonio avvenuto il .. e d’essere nel … tornato a vivere ad A. ma in abitazione distinta da quella dei genitori, e che fino al … non ha mai dichiarato i suoi cambi di residenza o d’abitazione ai Comuni interessati, in realtà chiede che il comune di A.  lo iscriva all’anagrafe “con effetto retroattivo”, ossia chiede la ricostruzione e l’accertamento della sua residenza nei vari periodi antecedenti al …, e tale domanda costituisce domanda d’accertamento ed esula dalla materia di un giudizio impugnatorio.
Il ricorso, quindi, è inammissibile sia perché ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 è ammesso il ricorso straordinario unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e quindi non sono ammesse vertenze che riguardano l’accertamento di diritti soggettivi.


OMISSIS




Cons. di Stato, I, xx settembre 2014, n. xx/2014 (adunanza del xxx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora …, contro la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (disposta dal Comune di…).




OMISSIS

Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello status della persona fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile). Ciò però vale quando si chieda un accertamento (relativo a sé o a terzi), al quale si può avere interesse per le più varie ragioni. Quando c’è un provvedimento amministrativo, che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica, non c’è ragione perché l’interessato non possa impugnarlo come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati. La legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente all’art. 5 prevede poi espressamente il ricorso al prefetto sui provvedimenti dell’ufficiale d’anagrafe d’istituzione o mutazione di posizioni anagrafiche, sottoponendo così tali provvedimenti al regime delle impugnazioni degli atti amministrativi. Non c’è ragione, perciò, che la decisione definitiva del prefetto non sia impugnabile con ricorso straordinario.
L’eccezione d’inammissibilità del ricorso straordinario è quindi infondata.

OMISSIS





Cons. di Stato, I, xx settembre 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2014), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor …, avverso l’iscrizione nell'anagrafe comunale di …


OMISSIS

La Sezione, pur convenendo sul fatto che il ricorso straordinario è, a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, rileva nel caso di specie una spendita di valutazione amministrativa tale da ricondurre la controversia, anche in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici, nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Al riguardo, deve ritenersi decisiva la circostanza che oggetto del presente ricorso straordinario è un atto prefettizio che decide su un ricorso gerarchico e dunque non è circoscritto alla valutazione della legittimità dell’atto. ma può conoscere di qualsiasi vizio anche di merito, come nel caso di specie risulta dalla circostanza che l’atto prefettizio non ha limitato le proprie valutazioni alla situazione fattuale emergente dal ricorso gerarchico, ma ha anche considerato il peso dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici rivalutando in quella luce gli esiti dei controlli sulla residenza effettuati dalla stessa prefettura ed esercitando, così, il potere, riconosciuto dall’ art. 1 del d.p.r. n. 1199/71, di estendere al merito la propria cognizione giustiziale (cfr. parere sez. I, n. xx/13).

OMISSIS





Cons. di Stato, I, xx ottobre 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio e xx luglio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor …, contro il decreto del prefetto di …, di rigetto del suo ricorso contro il provvedimento del comune di …, di diniego d’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel comune


OMISSIS

Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni d’accertamento dello stato delle persone fisiche, nella giurisdizione del giudice ordinario, e più specificamente del tribunale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile; ed ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo - entrato in vigore il 16 settembre 2010 (vedi l'articolo 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e dunque anteriormente alla proposizione di questo ricorso straordinario (proposto il 21 dicembre 2010), il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Questa preclusione al ricorso straordinario però vale quando si chieda appunto l’accertamento della posizione anagrafica, alla quale si può avere interesse per le più varie ragioni. Quando invece si contesti un provvedimento del Comune che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica, esso può essere impugnato come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati. D’altra parte l’art. 5 della legge n. 1228 del 1954 prevede il ricorso al prefetto (ricorso gerarchico improprio) contro i provvedimenti del Comune in materia d’anagrafe, assoggettandoli così al regime impugnatorio; e non c’è ragione perché l’impugnazione non possa essere proseguita con ricorso straordinario contro il provvedimento definitivo, secondo le regole ordinarie sui ricorsi amministrativi.

OMISSIS




Cons. di Stato, I, xx ottobre 2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor…, avverso il diniego di iscrizione anagrafica nel Comune di …


OMISSIS

L’eccezione sul difetto giurisdizione del giudice amministrativo non può essere condivisa, in quanto oggetto del presente ricorso straordinario è un atto prefettizio che decide su un ricorso gerarchico avanzato da un soggetto a cui è stata negata l’iscrizione anagrafica.
Al riguardo si considera che nel caso di specie il ricorso gerarchico al Prefetto ha il suo fondamento nel potere di vigilanza sulla tenuta dell’anagrafe incardinato presso gli organi centrali e periferici del Ministero dell’interno ai sensi degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e che, mentre il provvedimento assunto a livello comunale incide immediatamente sul diritto alla residenza anagrafica, a livello prefettizio viene esercitato un controllo sulla correttezza delle valutazioni degli uffici comunali. Questa seconda fase assume, pertanto, natura prettamente amministrativo e si estende indirettamente all'attività dell'ufficiale d'anagrafe nei limiti in cui quest'ultima è stata presa in esame nel ricorso gerarchico (Cfr., …).
Stante la natura amministrativa del ricorso gerarchico e delle pertinenti determinazioni prefettizie ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sulla controversia in esame e, quindi, l’ammissibilità del presente ricorso straordinario ex art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo.

OMISSIS




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