Recenti orientamenti
del Consiglio di Stato (in sede consultiva) in materia di (ammissibilità dei) ricorsi anagrafici
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Cons. di Stato, I, xx luglio
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx giugno 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor …, contro il decreto del prefetto di …, di
rigetto del ricorso gerarchico contro l’iscrizione d’ufficio all’anagrafe di
…
OMISSIS
Le controversie in materia
d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello
status della persona fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario (art.
9, secondo comma, del codice di procedura civile). Ciò però vale quando si
chieda un accertamento (relativo a sé o a terzi), al quale si può avere
interesse per le più varie ragioni. Quando c’è un provvedimento
amministrativo, che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica,
non c’è ragione perché l’interessato non possa impugnarlo come qualsiasi
provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici
poteri, su posizioni giuridiche dei privati.
La legge 24 dicembre 1954 n.
1228 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente all’art. 5
prevede poi espressamente il ricorso al prefetto sui provvedimenti
dell’ufficiale d’anagrafe d’istituzione o mutazione di posizioni anagrafiche,
sottoponendo tali provvedimenti al regime delle impugnazioni degli atti
amministrativi. Non c’è ragione, perciò, che la decisione definitiva del
prefetto non sia impugnabile con ricorso straordinario.
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx luglio
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx marzo 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Signor …, contro il Questore
di .. e il Prefetto di …, avverso il decreto di espulsione dal territorio
nazionale
OMISSIS
Il ricorso proposto è
inammissibile.
Invero, dopo l’entrata in
vigore del Codice del processo amministrativo (art. 7, comma 8) il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica e ammesso unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Detta disposizione ha contenuto
innovativo e non interpretativo, non essendo formulata come norma di
interpretazione autentica (AG n. 808 del 2011), con la conseguenza che ad
essa non può attribuirsi una valenza retroattiva.
E’, quindi, possibile rendere
un parere su un ricorso straordinario su questioni di competenza del giudice
ordinario, ove quest’ultimo sia stato notificato anteriormente alla data di
entrata in vigore del nuovo codice.
Diversa, tuttavia, è l’ipotesi
in cui il giudice ordinario o amministrativo siano titolari di competenza
funzionale e inderogabile, nel qual caso la devoluzione della materia ad un
determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità
del ricorso straordinario (AG n. 3395 del 2010).
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx luglio
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dalla signora …, contro Commissariato del Governo per la
provincia Autonoma di …, avverso rigetto ricorso gerarchico avverso diniego
di iscrizione anagrafica
OMISSIS
Ciò premesso rileva la Sezione di dover
disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero se anche la posizione
del richiedente l’iscrizione anagrafica viene riconsiderata in sede di
avvenuta procedimentalizzazione amministrativa della valutazione dei
presupposti concernenti l’iscrizione (nella specie decreto del Commissariato
del Governo in sede di decisione sul ricorso avverso l’originario
provvedimento del Comune di B. ricorso
e relativa attività procedimentale).
Ne consegue ad avviso della
Sezione che gli aspetti valutativi svolti dall’Amministrazione in materia
siano espressione di quell’esercizio (del ‘legittimo’ esercizio) della
‘funzione’ amministrativa la cui sindacabilità in sede giurisdizionale è
devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo.
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx luglio
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx giugno 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor …, “per l’annullamento parziale dello stato di
famiglia storico e di tutte le risultanze anagrafiche mediante esclusione dei
suoi genitori …, in quanto non più abitanti e conviventi con lui almeno
dall’1 gennaio …”.
OMISSIS
Le controversie in materia
d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello
stato delle persone fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario, e più
specificamente del tribunale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice
di procedura civile. La giurisdizione del giudice amministrativo (e la
conseguente ammissibilità del ricorso straordinario) sussiste quando
s’impugni un provvedimento amministrativo, come, in materia d’anagrafe, un
provvedimento del comune che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione
anagrafica; che appunto può essere impugnato come qualsiasi provvedimento con
il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su
posizioni giuridiche dei privati.
Nel caso in esame, invece, il
ricorrente, il quale afferma di essere andato a vivere a F. poco dopo il suo
matrimonio avvenuto il .. e d’essere nel … tornato a vivere ad A. ma in
abitazione distinta da quella dei genitori, e che fino al … non ha mai
dichiarato i suoi cambi di residenza o d’abitazione ai Comuni interessati, in
realtà chiede che il comune di A. lo
iscriva all’anagrafe “con effetto retroattivo”, ossia chiede la ricostruzione
e l’accertamento della sua residenza nei vari periodi antecedenti al …, e
tale domanda costituisce domanda d’accertamento ed esula dalla materia di un
giudizio impugnatorio.
Il ricorso, quindi, è
inammissibile sia perché ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del codice del
processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
è ammesso il ricorso straordinario unicamente per le controversie devolute
alla giurisdizione amministrativa e quindi non sono ammesse vertenze che
riguardano l’accertamento di diritti soggettivi.
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx settembre
2014, n. xx/2014 (adunanza del xxx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora …, contro la
cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (disposta dal Comune
di…).
OMISSIS
Le controversie in materia
d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello
status della persona fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario (art.
9, secondo comma, del codice di procedura civile). Ciò però vale quando si
chieda un accertamento (relativo a sé o a terzi), al quale si può avere
interesse per le più varie ragioni. Quando c’è un provvedimento
amministrativo, che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica,
non c’è ragione perché l’interessato non possa impugnarlo come qualsiasi
provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici
poteri, su posizioni giuridiche dei privati. La legge 24 dicembre 1954 n. 1228
sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente all’art. 5
prevede poi espressamente il ricorso al prefetto sui provvedimenti
dell’ufficiale d’anagrafe d’istituzione o mutazione di posizioni anagrafiche,
sottoponendo così tali provvedimenti al regime delle impugnazioni degli atti
amministrativi. Non c’è ragione, perciò, che la decisione definitiva del
prefetto non sia impugnabile con ricorso straordinario.
L’eccezione d’inammissibilità
del ricorso straordinario è quindi infondata.
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx settembre
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2014), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor …, avverso l’iscrizione nell'anagrafe comunale
di …
OMISSIS
La Sezione, pur convenendo
sul fatto che il ricorso straordinario è, a seguito dell’entrata in vigore
del codice del processo amministrativo, ammesso unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, rileva nel caso di
specie una spendita di valutazione amministrativa tale da ricondurre la
controversia, anche in applicazione del principio di economia dei mezzi
giuridici, nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Al riguardo, deve ritenersi
decisiva la circostanza che oggetto del presente ricorso straordinario è un
atto prefettizio che decide su un ricorso gerarchico e dunque non è
circoscritto alla valutazione della legittimità dell’atto. ma può conoscere
di qualsiasi vizio anche di merito, come nel caso di specie risulta dalla
circostanza che l’atto prefettizio non ha limitato le proprie valutazioni
alla situazione fattuale emergente dal ricorso gerarchico, ma ha anche
considerato il peso dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti
giuridici rivalutando in quella luce gli esiti dei controlli sulla residenza
effettuati dalla stessa prefettura ed esercitando, così, il potere,
riconosciuto dall’ art. 1 del d.p.r. n. 1199/71, di estendere al merito la
propria cognizione giustiziale (cfr. parere sez. I, n. xx/13).
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx ottobre
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio e xx luglio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor …, contro il decreto
del prefetto di …, di rigetto del suo ricorso contro il provvedimento del
comune di …, di diniego d’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente
nel comune
OMISSIS
Le controversie in materia
d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni d’accertamento dello
stato delle persone fisiche, nella giurisdizione del giudice ordinario, e più
specificamente del tribunale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice
di procedura civile; ed ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del codice del
processo amministrativo - entrato in vigore il 16 settembre 2010 (vedi
l'articolo 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e dunque
anteriormente alla proposizione di questo ricorso straordinario (proposto il
21 dicembre 2010), il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Questa preclusione al ricorso
straordinario però vale quando si chieda appunto l’accertamento della
posizione anagrafica, alla quale si può avere interesse per le più varie
ragioni. Quando invece si contesti un provvedimento del Comune che neghi
oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica, esso può essere impugnato
come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide,
valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati. D’altra
parte l’art. 5 della legge n. 1228 del 1954 prevede il ricorso al prefetto
(ricorso gerarchico improprio) contro i provvedimenti del Comune in materia
d’anagrafe, assoggettandoli così al regime impugnatorio; e non c’è ragione
perché l’impugnazione non possa essere proseguita con ricorso straordinario
contro il provvedimento definitivo, secondo le regole ordinarie sui ricorsi
amministrativi.
OMISSIS
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Cons. di Stato, I, xx ottobre
2014, n. xx/2014 (adunanza del xx maggio 2014, n. xx/2013), Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor…, avverso il diniego di iscrizione anagrafica
nel Comune di …
OMISSIS
L’eccezione sul difetto
giurisdizione del giudice amministrativo non può essere condivisa, in quanto
oggetto del presente ricorso straordinario è un atto prefettizio che decide
su un ricorso gerarchico avanzato da un soggetto a cui è stata negata
l’iscrizione anagrafica.
Al riguardo si considera che
nel caso di specie il ricorso gerarchico al Prefetto ha il suo fondamento nel
potere di vigilanza sulla tenuta dell’anagrafe incardinato presso gli organi
centrali e periferici del Ministero dell’interno ai sensi degli artt. 52 e 54
del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente) e che, mentre il provvedimento assunto a livello
comunale incide immediatamente sul diritto alla residenza anagrafica, a
livello prefettizio viene esercitato un controllo sulla correttezza delle
valutazioni degli uffici comunali. Questa seconda fase assume, pertanto,
natura prettamente amministrativo e si estende indirettamente all'attività
dell'ufficiale d'anagrafe nei limiti in cui quest'ultima è stata presa in
esame nel ricorso gerarchico (Cfr., …).
Stante la natura amministrativa
del ricorso gerarchico e delle pertinenti determinazioni prefettizie ai sensi
del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, va dichiarata la giurisdizione del
giudice amministrativo a decidere sulla controversia in esame e, quindi,
l’ammissibilità del presente ricorso straordinario ex art. 7, comma 8, del codice
del processo amministrativo.
OMISSIS
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