martedì 18 novembre 2014



In tema di revoca delle concessioni cimiteriali

Tar Sicilia, Palermo, xx novembre 2014, n. xx

FATTO
Con ricorso, …, la signora E.M. esponeva di essere titolare del diritto d’uso della sepoltura gentilizia … sita nel cimitero … precedentemente intestata ai signori ..
Tale diritto era stato formalmente riconosciuto alla propria madre (…) con determinazione dirigenziale ….
Accortasi della tumulazione nella propria sepoltura di salme di soggetti non appartenenti alla propria famiglia, con atto notificato il …., aveva chiesto al Comune di accedere alla relativa documentazione.
In data 28 dicembre 2011, era, pertanto, venuta a conoscenza della determinazione dirigenziale n. …, con la quale, in attuazione della direttiva sindacale …, era stata revocata la sepoltura in questione ai sensi dell’art. 92 del regolamento di polizia mortuaria (DPR n. 285 del 10 settembre 1990), in quanto nella stessa non sarebbero avvenute tumulazioni da più di cinquanta anni.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale determinazione e della presupposta direttiva sindacale per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990 ed 8 della l. n. 10/2011.
Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
2) Violazione dei principi di buon andamento della azione amministrativa e di affidamento dei privati. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia.
Sarebbe stato violato l’affidamento riposto sulla titolarità del diritto all’uso della sepoltura gentilizia riconosciuto con determina dirigenziale n. 119 del 23 dicembre 2002.
3) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 92 e 98 del DPR n. 285/1990; dell’art. 62 del regolamento cimiteriale comunale; dell’art. 93 del DPR n. 803/1975; dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; dell’art. 25 Cost.. Eccesso di potere.
Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data antecedente a quella di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (qual è quella in questione) si estinguerebbero solo con la soppressione del cimitero e non potrebbero (diversamente da quelle a tempo determinate) essere revocate.
Non sussisteva, comunque, il presupposto della mancata tumulazione di salme per oltre 50 anni.
OMISSIS
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la determinazione dirigenziale …, con la quale è stata revocata la concessione cimiteriale intestata alla ricorrente in attuazione della direttiva sindacale …
Tale provvedimento è stato motivato con riferimento all’art. 92 del regolamento di polizia mortuaria (DPR n. 285 del 10 settembre 1990), in quanto nella stessa non sarebbero state fatte tumulazioni da più di cinquanta anni.
OMISSIS
Ciò precisato, va richiamato quanto deciso dalla sezione con riferimento ad analoga fattispecie nella sentenza n. xx del xx 2010, alle cui ampie motivazioni si rinvia.
In tale decisione è stato, in particolare, osservato che il provvedimento di revoca della sepoltura non reca l’individuazione espressa di alcun controinteressato, né tale figura può ritenersi venire in rilievo sulla base della considerazione che nessun pregiudizio può derivare a terzi dall’accoglimento del ricorso. E’ stato, altresì, precisato che a diversa conclusione non si potrebbe, comunque, giungere sulla base della mera enunciazione dell’intendimento di rendere libera la sepoltura.
4. Accertata la ritualità e passando al merito della controversia, il collegio ritiene opportuno anticipare l’esame (congiunto) del secondo e del quarto motivo, con il quale si deduce la violazione del principio dell’affidamento sul riconoscimento del diritto all’uso della sepoltura gentilizia fatto con determina dirigenziale … e il contrasto del provvedimento di revoca impugnato con tale determinazione, nonché con la nota …, nella quale il responsabile del servizio aveva evidenziato la impossibilità di procedere al ritiro.
La doglianza è fondata.
In punto di fatto va rilevato che con determinazione dirigenziale … del .. dicembre 2002, in accoglimento di istanza presentata il xx settembre 2000 e conformemente al parere favorevole espresso dall’ufficio legale, il Comune di P. ha riconosciuto la qualità di avente diritto all’uso della sepoltura alla madre della odierna ricorrente e ai suoi aventi causa.
A distanza di qualche anno è intervenuta la determinazione n. … del xx giugno 2006, con la quale il Sindaco ha impartito al responsabile del servizio la direttiva di revocare ex art. 92 DPR n. 285/1990 le concessioni cimiteriali in caso di mancata tumulazione di salme per oltre cinquant’anni.
Effettuata la istruttoria, la responsabile della unità operativa concessioni cimiteriali, con nota prot. xx del xx luglio 2007, ha escluso che potesse essere revocata la concessione in questione considerato l’avvenuto riconoscimento del diritto d’uso con determinazione n. xx/2002.
Ciononostante, con la determinazione impugnata la concessione è stata revocata.
Orbene, dalla narrazione dei fatti emerge, ad avviso del collegio, la lesione dell’affidamento riposto dalla ricorrente sul proprio diritto all’uso della sepoltura, in quanto riconosciuto appena 5 anni prima della revoca.
Emerge, inoltre, la contraddittorietà della condotta della Amministrazione comunale, il cui provvedimento di ritiro, in quanto basato sul mancato utilizzo della sepoltura, non si giustifica alla luce della peculiarità della fattispecie in esame.
E’, infatti, contraddittorio e irragionevole revocare per mancato utilizzo per oltre 50 anni una sepoltura, il cui diritto d’uso è stato riconosciuto qualche anno prima.
In assenza di tale riconoscimento non si aveva, infatti, la possibilità di utilizzo della sepoltura con conseguente non addebitabilità della mancanza di tumulazioni.
5. Infondato, invece, è il secondo motivo, con il quale si deduce che le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data antecedente a quella di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (qual è quella in questione) si estinguerebbero solo con la soppressione del cimitero e non potrebbero (diversamente da quelle a tempo determinate) essere revocate.
Come noto, in ordine alla questione si registrano in giurisprudenza orientamenti contrastanti, in quanto in alcune pronunce si esclude la revocabilità delle concessioni perpetue (…), mentre in altre la si ammette (…).
Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di aderire al secondo orientamento, ribadendo quanto di recente affermato dalla sezione nella sentenza …, ovverosia che l'art. 842, comma 3, del codice civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro; conseguentemente vanno ritenuti legittima gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a carico di elementi del demanio pubblico.
Si ritiene di assorbire, in quanto formale, la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui al primo motivo.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. …, che costituisce il provvedimento lesivo dell’interesse della ricorrente.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale ….
Condanna il Comune di P. al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 oltre spese ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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