martedì 11 novembre 2014





Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10 novembre 2014, n. 261, S.O. n. 84),   Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   12 settembre   2014,    n.    132,    recante    misure    urgenti    di degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione dell’arretrato in materia di processo civile

Il testo convertito, confrontato con il testo originario (stralcio: artt. 2, 5, 6, 12)





TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO CONVERSIONE



Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1.         La convenzione di negoziazione assistita da un  avvocato  e’  un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona fede e con lealtà per risolvere in via  amichevole  la  controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti  all’albo  anche  ai  sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.







2.         La convenzione di negoziazione deve precisare:
a)         il termine concordato dalle  parti  per  l’espletamento  della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;


b)         l’oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti indisponibili.

3.         La convenzione e’ conclusa per un periodo di  tempo  determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4.         La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena  di  nullità, in forma scritta.
5.         La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.
6.         Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  sottoscrizioni apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilità  professionale.
7.         E’ dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente all’atto  del  conferimento  dell’incarico  della   possibilità   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.




Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati

1.         La convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati  e’  un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona fede e con lealtà per risolvere in via  amichevole  la  controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti  all’albo  anche  ai  sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1 bis.  È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente

2.         La convenzione di negoziazione deve precisare:
a)         il termine concordato dalle  parti  per  l’espletamento  della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b)         l’oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3.         La convenzione e’ conclusa per un periodo di  tempo  determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4.         La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena  di  nullità, in forma scritta.
5.         La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
6.         Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  sottoscrizioni apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilità professionale.
7.         E’ dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente all’atto  del  conferimento  dell’incarico  della   possibilità   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.






Art. 5
Esecutività dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione


1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.  Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  firme   e   la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.






3. Se con  l’accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o compiono uno  degli  atti  previsti  dall’articolo  2643  del  codice civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

4. Costituisce illecito deontologico per  l’avvocato  impugnare  un accordo alla cui redazione ha partecipato.




Art. 5
Esecutività dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione


1.         L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.         Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

2-bis. L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

3.         Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4.         Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”







Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio.


1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  può essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
























3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata dallo  stesso,  dell’accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui all’articolo 5.







4.         All’avvocato che viola l’obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al periodo che precede è competente il  Comune  in  cui  devono  essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5.         Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)         all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è  aggiunta  la seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del matrimonio;»;
b)         all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è  aggiunta  la seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c)         all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è  aggiunta  la seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».




Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio.


1. La convenzione di negoziazione assistita  da  almeno un  avvocato per parte  può essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3


3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata dallo  stesso,  dell’accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui all’articolo 5.

4.         All’avvocato che viola l’obbligo di  cui  al  comma  3,  terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 2.000 ad euro 10.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al periodo che precede è competente il  Comune  in  cui  devono  essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5.         Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)         all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;
b)         all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
c)         all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio” »












Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
 
1.  I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello  stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è  iscritto  o  trascritto  l’atto  di  matrimonio,  un  accordo  di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo  3,  primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.





2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.


3.  L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio.  L’accordo  non  può  contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L’accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.












4.  All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell’atto  contenente  l’accordo  di  separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

5.  Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è  aggiunta la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;
b)  all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è  aggiunta  la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c)  all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è  aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6.  Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all’atto  della conclusione  dell’accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune  non  può  essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A)     al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».

7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.




Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
 
1.  I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è  iscritto  o  trascritto  l’atto  di  matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato,  un  accordo  di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo  3,  primo comma, numero 2), lettera b), della legge dicembre 1970,  n.  898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2.         Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3.  L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio.  L’accordo  non  può  contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L’accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo

4.  All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell’atto  contenente  l’accordo  di  separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

5.  Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è  aggiunta la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;
b)  all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è  aggiunta  la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c)  all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è  aggiunta la seguente lettera:« d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6.  Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all’atto  della conclusione  dell’accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune  non  può  essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A)     al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».

7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.




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