Legge 10 novembre 2014, n. 162
(G.U. 10 novembre 2014, n. 261, S.O. n. 84), Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, recante
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile
Il testo convertito,
confrontato con il testo originario (stralcio: artt. 2, 5, 6, 12)
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TESTO ORIGINARIO
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TESTO DOPO CONVERSIONE
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Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e’
un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in
buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole
la controversia tramite
l’assistenza di avvocati iscritti
all’albo anche ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti
per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo
determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2,
lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di
nullità, in forma scritta.
5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano
l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla
convenzione sotto la
propria responsabilità professionale.
7. E’ dovere
deontologico degli avvocati
informare il cliente all’atto del
conferimento dell’incarico della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione assistita.
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Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e’
un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in
buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole
la controversia tramite
l’assistenza di avvocati iscritti
all’albo anche ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
1
bis. È fatto obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione
alla propria avvocatura, ove presente
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti
per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per
ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo
determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2,
lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di
nullità, in forma scritta.
5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
6. Gli avvocati certificano
l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla
convenzione sotto la
propria responsabilità
professionale.
7. E’
dovere deontologico degli
avvocati informare il
cliente all’atto del conferimento dell’incarico della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione assistita.
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Art. 5
Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito
della convenzione e trascrizione
1. L’accordo che compone la
controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli
avvocati certificano l’autografia delle
firme e la conformità dell’accordo alle norme
imperative e all’ordine pubblico.
3. Se con l’accordo
le parti concludono
uno dei contratti
o compiono uno degli atti
previsti
dall’articolo 2643 del
codice civile, per procedere
alla trascrizione dello
stesso la sottoscrizione del
processo verbale di
accordo deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito
deontologico per l’avvocato impugnare
un accordo alla cui redazione ha partecipato.
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Art. 5
Esecutività
dell’accordo raggiunto a seguito della
convenzione e trascrizione
1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle
parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
2-bis.
L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto
ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti soggetti a trascrizione,
per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo
verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare
un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis.
All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo
il secondo periodo è inserito il seguente: “L’accordo di cui al periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”
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Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o
di scioglimento del
matrimonio, di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione
degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 10 dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito
della convenzione produce
gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio. L’avvocato della parte è
obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale
dello stato civile del Comune in cui
il matrimonio fu iscritto o trascritto,
copia, autenticata dallo stesso,
dell’accordo munito delle
certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui
al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000
ad euro 50.000. Alla irrogazione
della sanzione di
cui al periodo che precede è
competente il Comune in
cui devono essere eseguite le annotazioni previste
dall’articolo 69 del
decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta
la seguente lettera:« g-bis)
gli accordi raggiunti
a seguito di convenzione di negoziazione assistita
da un avvocato conclusi
tra coniugi al fine
di raggiungere una
soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e di scioglimento del
matrimonio;»;
b) all’articolo 63, comma 1,
dopo la lettera g), è aggiunta
la seguente lettera:« g-bis) gli
accordi raggiunti a
seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato conclusi
tra coniugi al fine
di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale,
di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta
la seguente lettera:« d-bis)
gli
accordi raggiunti a
seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato conclusi
tra coniugi al fine
di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale,
di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio;».
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Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili o di
scioglimento del matrimonio,
di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
1. La convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine
di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma,
numero 2), lettera b), della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. In
mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto
a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai
sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve
essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che
l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che
l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale,
che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e
provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3
3. L’accordo raggiunto a seguito
della convenzione produce
gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica
delle condizioni di separazione
o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di
conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la
mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti
dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei
genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
iscritto o trascritto,
copia, autenticata dallo stesso,
dell’accordo munito delle
certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui
al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000
ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di
cui al periodo che precede è
competente il Comune in
cui devono essere eseguite le annotazioni previste
dall’articolo 69 del
decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la
seguente: “g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
scioglimento del matrimonio”;
b) all’articolo 63, comma 2,
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio”;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: “d-bis) degli accordi raggiunti a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno
o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio” »
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Art. 12
Separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
innanzi all’ufficiale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale
dello stato civile del comune
di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto
o trascritto l’atto
di matrimonio, un
accordo di separazione
personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n.
898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna
delle parti personalmente la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti
civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di
esse concordate. Allo
stesso modo si procede
per la modifica
delle condizioni di
separazione o di divorzio. L’accordo
non può contenere
patti di trasferimento patrimoniale. L’atto
contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L’accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi
di cui
al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di
modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2
del primo comma della legge 1°
dicembre 1970, n.
898, dopo le parole «trasformato in consensuale»
sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero dalla data
certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita
da un avvocato ovvero dalla data
dell’atto contenente l’accordo
di separazione concluso innanzi
all’ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:«
g-ter) gli accordi
di scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato
civile;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta
la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello
stato civile, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio;»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento
o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello
stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il
punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto
fisso da esigere da
parte dei comuni
all’atto della conclusione dell’accordo di
separazione personale, ovvero
di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio, ricevuto dall’ufficiale
di stato civile del comune non può
essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista
per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
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Art. 12
Separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
innanzi all’ufficiale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi al
Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del
comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto
o trascritto l’atto
di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un
accordo di separazione
personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano in presenza di figli minori,
di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna
delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti
civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di
esse concordate. Allo
stesso modo si procede
per la modifica
delle condizioni di
separazione o di divorzio. L’accordo
non può contenere
patti di trasferimento patrimoniale. L’atto
contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L’accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi
di cui
al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di
modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio. Nei soli casi di
separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate,
l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi,
li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla
ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui
al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2
del primo comma della legge 1°
dicembre 1970, n.
898, dopo le parole «trasformato in consensuale»
sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero dalla data
certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita
da un avvocato ovvero dalla data
dell’atto contenente l’accordo
di separazione concluso innanzi
all’ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:«
g-ter) gli accordi
di scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato
civile;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta
la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello
stato civile, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio;»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:« d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento
o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello
stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il
punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto
fisso da esigere da
parte dei comuni
all’atto della conclusione dell’accordo di
separazione personale, ovvero
di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio, ricevuto dall’ufficiale
di stato civile del comune non può
essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella
allegato A) al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
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