Cons. di Stato, I, 10 gennaio 2019, n. 136/2019 (adunanza del
19 dicembre 2018, n. 1502/2018), Referendum
consultivo comunale
Con riferimento a
referendum abrogativo regionale e a referendum consultivo e propositivo
comunale, il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento
in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al
controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e
l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la
consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non
degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività
posta in essere dal secondo. Il comitato promotore costituisce un vero e
proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo
dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una
situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei
cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo
statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile
da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di
controllo nell'evoluzione della procedura stessa. L'organo di controllo
dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso
tradizionale in cui detto interesse è proprio della Pubblica Amministrazione,
né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma
partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di
tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto
referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale
organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa
referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste
il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o
negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati
esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il
ricorso al referendum
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